Senza il DURC i lavori sono sospesi

La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, in seno al Ministero del Lavoro, risponde a due quesiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, affermando che senza il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di un’impresa o di un lavoratore autonomo si devono sospendere i lavori, pubblici e privati.

La Commissione coglie l’occasione per ribadire che l’amministrazione concedente deve sospendere l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del Durc, sia nel caso di inadempienze comunicate da organi di vigilanza, sia in caso di inadempienze accertate dall’amministrazione stessa.

Inoltre, viene ribadito che nei lavori privati il committente o responsabile dei lavori è tenuto a chiedere il Durc a imprese e lavoratori autonomi per verificare l’idoneità tecnico-professionale, mentre negli appalti di lavori pubblici, è in capo alla stazione appaltante l’obbligo di acquisire d’ufficio il Durc online.

Nella nota si precisa che nei lavori privati edili, il committente non deve più trasmettere il Durc all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori.

Detassazione 2016: firmato il Decreto ministeriale

Il 25 marzo 2015 è stato firmato il Decreto – emanato dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia – che ripristina la detassazione dei premi produttività, così come previsto dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016; la nuova disciplina risulta essere più stringente rispetto a quella prevista in passato.

Per poter fruire dell’agevolazione, è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. Il contratto sottoscritto dalle parti deve necessariamente essere depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, pena l’inapplicabilità del regime di tassazione agevolata o detassazione, rispettando i seguenti termini:

  • entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali,
  • entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto per i premi di risultato relativi al 2015.

I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità attuative della nuova disposizione, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro sono stati stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel contratto di secondo livello dovrà essere verificabile in modo obiettivo attraverso un riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Leggi l’articolo pubblicato il 27 gennaio 2016 per conoscere i contenuti della detassazione.

 

Ministero del lavoro: decreto sul part-time agevolato

Il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2015 fornisce chiarimenti sulla possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell’età pensionabile, così come previsto dalla Legge di stabilità 2016.

Riassumiamo i punti chiave dell’agevolazione:

  • I lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, con corresponsione mensile, da parte datoriale, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.
  • Il lavoratore ed il datore di lavoro devono stipulare – dopo aver ottenuto la certificazione Inps attestante il possesso dei requisiti da parte del lavoratore – un contratto di riduzione dell’orario di lavoro, denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
  • Il beneficio termina al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo.
  • La somma erogata dall’azienda – pari alla alla contribuzione previdenziale  relativa alla prestazione lavorativa non effettuata – è onnicomprensiva e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, inoltre, non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.
  • Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere trasmesso dall’azienda alla Direzione del Lavoro competente per territorio, la quale rilascia – entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’accordo – l’autorizzazione all’accesso al beneficio.
  • L’azienda, dopo aver acquisito il provvedimento di autorizzazione, ovvero trascorsi inutilmente i 5 giorni lavorativi, trasmette istanza telematica all’Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto, nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio.
  • Entro 5 giorni lavorativi – decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica – l’Inps comunica l’accoglimento o il rigetto.
  • Al termine del rapporto, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps ed alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Lavoro intermittente: ancora valide le attività discontinue di cui al Regio Decreto 2657/1923

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione della normativa in materia di contratto di lavoro intermittente.

Nello specifico, la Federalberghi chiede se sia ancora possibile – in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti – riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.

Secondo il parare ministeriale il Decreto in oggetto –  prevedendo la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 – è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

Leggi l’Interpello ministeriale 10/2016.

Il Mise pubblica la Guida alle Agevolazioni alle Imprese

Il Ministero per lo sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito la Guida sulle agevolazioni per le imprese il cui obiettivo principale è quello di creare le condizioni necessarie perché le imprese possano consolidarsi ed espandersi attraverso il rilancio degli investimenti, attraverso una più forte proiezione internazionale e un maggiore accesso ai fattori di produzione quali l’energia e il credito.

Il compendio è suddiviso in quattro macro-aree di intervento:

  • sostegno alla competitività;
  • sostegno all’innovazione;
  • efficienza energetica;
  • internazionalizzazione.

Inoltre, il vademecum contiene un focus speciale su start-up e PMI innovative.

Leggi la Guida sulle agevolazioni per le imprese

Inail: indennizzato l’infortunio in itinere con bicicletta

In tema di infortunio in itinere, l’Inail – ai fini della tutela assicurativa – sostiene che ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata.

L’uso del mezzo privato, pertanto, è ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l’intero percorso), nonché quando non c’è coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l’attesa e l’uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.

Ora l’art.5, commi 4 e 5, della legge 221/2015 prevede l’inserimento, agli articoli 2 e 210 del d.p.r. 1124/1965, del seguente periodo: “L’uso del velocipede, come 2 definito ai sensi dell’art.50 d.lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato”.

La circolare n. 14/16 l’Istituto riassume la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere  – la quale resta integralmente confermata – sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento occorra a bordo del velocipede, fatta salva la novità normativa.

Leggi la Circolare Inail n. 14/16

Nuova procedura di dimissioni: abilitazione delle Commissioni di Certificazione presso le DTL

La nota n. 1765 del 24 marzo 2016 – emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – fornisce alle proprie Commissioni di certificazione presenti presso le Direzioni territoriali del lavoro, le modalità istitutive dello sportello dedicato ai lavoratori dipendenti che devono comunicare le proprie  dimissioni/risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro con la procedura telematica, in uso dal 12 marzo 2016.

Il soggetto chiamato ad assistere il lavoratore nel formalizzare le dimissioni o la risoluzione consensuale è la Commissione di certificazione non come organo ma come sede; pertanto il direttore della Direzione territoriale del lavoro dovrà individuare proprio personale per attivare lo sportello dedicato.

Ricordiamo che presso la sede della DTL di Savona è istituita la suddetta commissione e che sarà, pertanto, possibile avvalersi del succitato servizio.

In aggiunta, sul sito cliclavoro.it, è possibile consultare tutte le faq in tema di dimissioni telematiche.

Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2016 da parte dell’Inps

La Circolare Inps n. 55 del 22.03.2016 fornisce tutte le informazioni necessarie per il corretto rilascio della Certificazione Unica 2016.

La Certificazione Unica include, oltre ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

L’Inps – in qualità di sostituto d’imposta – mette a disposizione dei cittadini il modello di Certificazione Unica dei redditi erogati. Il modello è necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per ottenere la Certificazione Unica e per ulteriori informazioni, il cittadino può accedere al servizio tramite il sito internet dell’Istituto, seguendo il percorso: Accedi ai servizi>Per tipologia di utente>Cittadino>Certificazione Unica 2016.

Per visualizzare e stampare il modello della Certificazione Unica è necessario essere in possesso del PIN.

Chi non ne è ancora in possesso può richiederlo:

  • direttamente online sul sito istituzionale – sezione Servizi > PIN online;
  • tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o a pagamento dal cellulare al numero 06164164;
  • presso le sedi Inps.

Ulteriori canali per ottenere la Certificazione sono i seguenti:

  • sportello dedicato presso le strutture territoriali Inps;
  • postazioni self service presso le strutture territoriali Inps;
  • scrivendo, tramite il proprio indirizzo Pec, all’indirizzo Pec dell’Istituto: richiestaCertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it;
  • tramite patronati, Caf, professionisti abilitati all’assistenza fiscale;
  • attraverso Comuni e uffici P.A. abilitati;
  • tramite sportello mobile per utenti ultra ottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione;
  • numeri telefonici dedicati per pensionati residenti all’estero.

Leggi la Circolare Inps 55/2016

Sgravio contributivo biennale: dall’Inps le istruzioni operative

L’Inps, con la Circolare 57/2016, dirama le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che nei sei mesi precedenti risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Riassumiamo, brevemente, le caratteristiche dell’agevolazione:

  • l’incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua per ciascun lavoratore neoassunto,
  • riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2016,
  • la durata dell’incentivo è pari a 24 mesi, che decorrono dalla data di assunzione.

Per approfondire i dettagli leggi la Circolare Inps n. 57/2015.

 

Voucher: il Ministero introduce la piena tracciabilità

Il Ministero del lavoro ha comunicato che i voucher per prestazioni di lavoro accessorio saranno resi pienamente tracciabili; la novità è stata introdotta da una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act che verrà portato all’approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri – con finalità prioritariamente antielusive. Infatti, le violazioni più ricorrenti in tema di voucher sono rappresentate dall’utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte “in nero”.

Le imprese che utilizzeranno i voucher dovranno comunicare – preventivamente e in modalità telematica – il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l’indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata.

Leggi la notizia sul sito del Ministero del lavoro