Cassazione: giustificato il licenziamento per insulto al superiore

La Corte di Cassazione – con sentenza n. 9635/2016 – ha stabilito che è giustificato il licenziamento del dipendente che insulta il superiore gerarchico, anche se l’atto non si concretizza con gesti violenti o la fattispecie non sia prevista dal Contratto collettivo applicato.

Secondo i giudici l’ingiuria rivolta al superiore costituisce di per sé un comportamento atto a mettere in discussione l’autorità del soggetto offeso e, di conseguenza, a nuocere al regolare andamento dell’organizzazione aziendale.

Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva licenziato un lavoratore che si era rivolto con espressioni ingiuriose ad un superiore gerarchico e – in maniera indiretta – al complesso della dirigenza aziendale. Sia nel giudizio di primo grado che nella sentenza di appello il licenziamento era stato dichiarato illegittimo poiché agli insulti verbali non era susseguito un rifiuto di svolgere la prestazione e – a parere dei giudici – il comportamento era privo di intenti manifestamente aggressivi e offensivi, quanto di semplici abitudini lessicali.

Dis-Coll 2016: istruzioni Inps

La Circolare Inps 74/2016 dirama le istruzioni operative relative all’indennità di disoccupazione in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.

Requisiti dei collaboratori

  • Iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata Inps,
  • Non devono essere pensionati,
  • Non devono possedere la partita Iva,
  • Devono aver perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016,
  • Devono avere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Sono esclusi dalla percezione dell’indennità gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Sono altresì esclusi dalla tutela dell’indennità DIS-COLL gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

Caratteristiche dell’indennità

  • E’ rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali che risulta dai versamenti contributivi effettuati, relativamente all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente. Detto importo viene suddiviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile;
  • Viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

I casi di rioccupazione del collaboratore

La sussistenza del beneficio è correlata alla durata del nuovo contratto di lavoro subordinato:

  • Se di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.
  • Se  di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla DIS-COLL.

Il trasferimento d’azienda sussiste anche per la sola cessione di un gruppo di lavoratori

Secondo la sentenza n. 7121/2016 della Corte di Cassazione si configura la fattispecie di trasferimento di ramo d’azienda anche quando la cessione ha per oggetto esclusivamente un gruppo di dipendenti. Questi ultimi devono, però, possedere competenze tali da configurare i servizi resi come un’unità a se stante e facilmente individuabile; solo in questo caso si realizza una successione legale del contratto.

La Cassazione stabilisce che si qualifica come trasferimento d’azienda il subentro del nuovo imprenditore anche quando il contratto ha come oggetto solamente un gruppo specificatamente coordinato di dipendenti, senza la presenza di beni materiali, immateriali, contratti, crediti, debiti, ecc. I giudici sostengono che il concetto di azienda ricorre poiché anche in questo caso si è in presenza di un’entità economica organizzata in modo stabile che, in occasione del trasferimento, continua a mantenere la propria identità.

Un comportamento extra-lavorativo scorretto giustifica il licenziamento

Se un dipendente pone in essere un comportamento extra lavorativo di portata tale da ledere gli interessi patrimoniali e morali del datore di lavoro nonché la sua fiducia, quest’ultimo può lecitamente comminare al dipendente la sanzione espulsiva se detto comportamento presenta carattere di gravità relativamente alla natura dell’attività in cui viene resa la prestazione lavorativa del dipendente in oggetto.

E’ quanto stabilito dalla sentenza n. 4633 del 09.03.2016 della Corte di Cassazione.

Il caso in oggetto riguarda un lavoratore che ha impugnato il licenziamento intimato dal datore di lavoro, a seguito di una contestazione disciplinare con la quale gli veniva addebitato il coinvolgimento nella commissione del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di avere sottaciuto la sua sottoposizione agli arresti domiciliari nel periodo nel quale egli risultava assente per malattia.

In seguito al rigetto del ricorso nei primi due gradi di giudizio, lo stesso è stato nuovamente presentato e rigettato in Cassazione, che sulle questioni proposte ha rilevato – conformandosi alle numerose pronunce precedenti – che una condotta illecita, ancorché estranea all’esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere un rilievo disciplinare; questo in virtù del fatto che il lavoratore è assoggettato non solo all’obbligo di rendere la prestazione, bensì anche all’obbligazione accessoria di tenere un comportamento extralavorativo tale da non ledere né gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro né la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le parti del rapporto di lavoro.

La suddetta condotta illecita comporta la sanzione espulsiva se presenta caratteri di gravità, che debbono essere apprezzati, anche in relazione alla natura dell’attività svolta dall’impresa datrice di lavoro ed all’attività in cui s’inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato.

Con specifico riferimento al caso sopra esposto, si è poi affermato che la detenzione, in ambito extralavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di spaccio è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario.

Inail: Assicurazione per attività di volontariato ai fini di utilità sociale

La Circolare Inail n. 15/2016 contiene le novità relative alla copertura assicurativa – per gli anni 2016 e 2017 – dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o Enti locali; la suddetta era già stata attuata, in via sperimentale, per gli anni 2014/2015.

Con riferimento al biennio 2016-2017, beneficiano della copertura Inail in aggiunta ai soggetti percettori di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito previste dalla normativa vigente:

  • detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
  • stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

Il documento contiene, inoltre, le istruzioni operative per l’attuazione della copertura assicurativa, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale.

Leggi la Circolare Inail 15/2016.

Inail – Servizio on line “Sportello virtuale lavoratori”

A partire dal 12 aprile 2016 l’Inail ha apportato le implementazioni al servizio on line dedicato agli utenti infortunati, tecnopatici e/o titolari di rendita, denominato “Sportello virtuale lavoratori”.

Attraverso il nuovo servizio sarà possibile verificare l’esito della trattazione della pratica, nonché la visualizzazione dei provvedimenti indirizzati al lavoratore, sia per singola pratica sia nel dettaglio dei pagamenti.

Per utilizzare al meglio i servizi on-line, l’Istituto ha pubblicato il relativo Manuale, scaricabile accedendo al portale dell’Inail.

L’accesso allo “Sportello” può avvenire utilizzando le seguenti modalità:

  • credenziali INAIL,
  • credenziali INPS,
  • Carta nazionale dei servizi (CNS),
  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Le credenziali Inail possono essere richieste direttamente presso la Sede Inail di competenza oppure accedendo al sito istituzionale www.inail.it e seguendo il percorso Servizi on-line / Registrazione –Login / Istruzioni per l’accesso/Registrazione utente/ Registrazione utente con credenziali dispositive.

 

Inps: i dati dell’osservatorio statistico sul lavoro accessorio

L’Osservatorio statistico sul Lavoro accessorio ha aggiornato gli studi con i dati relativi all’anno 2015.

A partire dal mese di agosto 2008 – inizio della vendita dei voucher in occasione della sperimentazione per le vendemmie – e fino al 31 dicembre 2015, risultano complessivamente venduti 277,2 milioni di voucher di importo nominale pari a 10 euro.

Riportiamo, di seguito, la tabella contente il numero dei lavoratori e il numero di voucher riscossi a partire dalla loro introduzione sul mercato:

Sezione sui prestatori di lavoro accessorio
Anno di attività Media annua del numero di lavoratori Numero di lavoratori Numero di voucher riscossi
2008 2.235 24.755 480.239
2009 8.044 68.396 2.649.329
2010 24.220 149.561 9.189.644
2011 39.169 216.214 14.871.674
2012 67.732 366.465 22.692.287
2013 120.275 617.615 36.337.978
2014 218.726 1.017.220 63.878.306
2015 303.210 1.380.030 87.981.801

Per un ulteriore approfondimento:

Lavoro accessorio – Nuove modalità per verificare le elusioni

Per verificare l’utilizzo genuino del contratto di lavoro accessorio ed evitare la messa in atto di comportamenti elusivi finalizzati ad aggirare i limiti economici previsti, l’Inps ha introdotto le seguenti nuove funzionalità, ad uso delle sedi e del Contact Center:

  • Accesso internet e da Contact Center del legale rappresentante;
  • Inserimento delega diretta del legale rappresentante;
  • Inserimento dell’autocertificazione per le persone giuridiche, attestanti lo svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista e di attività non imprenditoriale;
  • Controllo del superamento del limite economico di € 2.020,00 netti (€ 2.693,33 lordi) annui su quanto il prestatore ha riscosso da un committente imprenditore o libero professionista.

Dimissioni telematiche – Precisazioni ministeriali

In relazione alla nuova procedura telematica di comunicazione delle dimissioni, il Ministero del lavoro interviene rispondendo alle frequenti domande poste in merito. Nello specifico, all’elenco delle Faq presente sul sito cliclavoro, sono state aggiunte le seguenti precisazioni:

37.Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate telematicamente?
Sì, nella compilazione è possibile inserire “Dimissioni per giusta causa” come Tipologia di comunicazione.

38. Se le dimissioni per giusta causa sono state comunicate con modalità telematiche quando non era possibile indicare la specifica tipologia, sono comunque efficaci?
Sì, il modello telematico evidenzia sola la genuinità delle dimissioni. La “giusta causa” sarà comprovata dagli uffici competenti secondo le modalità vigenti.

Consulta tutte le Faq ministeriali in tema di dimissioni telematiche

Lavoro accessorio e obblighi di sicurezza

Al fine di utilizzare correttamente i voucher per il lavoro accessorio, ricordiamo che – per espressa previsione normativa – il datore di lavoro (imprese e professionisti) è tenuto a garantire le stesse tutele previste per i lavoratori subordinati, con i conseguenti obblighi di formazione, informazione, addestramento oltre a garantire la sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Restano, invece, esclusi dall’applicazione degli obblighi contenuti nel testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro i seguenti casi:

  • i piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
  • l’insegnamento privato supplementare,
  • l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, malati e disabili.

Per espressa previsione del decreto legislativo n. 81/2008 sono, inoltre, esclusi dal suo stesso campo di applicazione i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (anche se retribuiti in modalità differente rispetto ai buoni lavoro).