Inail: indennizzato l’infortunio in itinere con bicicletta

In tema di infortunio in itinere, l’Inail – ai fini della tutela assicurativa – sostiene che ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata.

L’uso del mezzo privato, pertanto, è ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l’intero percorso), nonché quando non c’è coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l’attesa e l’uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.

Ora l’art.5, commi 4 e 5, della legge 221/2015 prevede l’inserimento, agli articoli 2 e 210 del d.p.r. 1124/1965, del seguente periodo: “L’uso del velocipede, come 2 definito ai sensi dell’art.50 d.lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato”.

La circolare n. 14/16 l’Istituto riassume la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere  – la quale resta integralmente confermata – sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento occorra a bordo del velocipede, fatta salva la novità normativa.

Leggi la Circolare Inail n. 14/16

Nuova procedura di dimissioni: abilitazione delle Commissioni di Certificazione presso le DTL

La nota n. 1765 del 24 marzo 2016 – emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – fornisce alle proprie Commissioni di certificazione presenti presso le Direzioni territoriali del lavoro, le modalità istitutive dello sportello dedicato ai lavoratori dipendenti che devono comunicare le proprie  dimissioni/risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro con la procedura telematica, in uso dal 12 marzo 2016.

Il soggetto chiamato ad assistere il lavoratore nel formalizzare le dimissioni o la risoluzione consensuale è la Commissione di certificazione non come organo ma come sede; pertanto il direttore della Direzione territoriale del lavoro dovrà individuare proprio personale per attivare lo sportello dedicato.

Ricordiamo che presso la sede della DTL di Savona è istituita la suddetta commissione e che sarà, pertanto, possibile avvalersi del succitato servizio.

In aggiunta, sul sito cliclavoro.it, è possibile consultare tutte le faq in tema di dimissioni telematiche.

Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2016 da parte dell’Inps

La Circolare Inps n. 55 del 22.03.2016 fornisce tutte le informazioni necessarie per il corretto rilascio della Certificazione Unica 2016.

La Certificazione Unica include, oltre ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

L’Inps – in qualità di sostituto d’imposta – mette a disposizione dei cittadini il modello di Certificazione Unica dei redditi erogati. Il modello è necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per ottenere la Certificazione Unica e per ulteriori informazioni, il cittadino può accedere al servizio tramite il sito internet dell’Istituto, seguendo il percorso: Accedi ai servizi>Per tipologia di utente>Cittadino>Certificazione Unica 2016.

Per visualizzare e stampare il modello della Certificazione Unica è necessario essere in possesso del PIN.

Chi non ne è ancora in possesso può richiederlo:

  • direttamente online sul sito istituzionale – sezione Servizi > PIN online;
  • tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o a pagamento dal cellulare al numero 06164164;
  • presso le sedi Inps.

Ulteriori canali per ottenere la Certificazione sono i seguenti:

  • sportello dedicato presso le strutture territoriali Inps;
  • postazioni self service presso le strutture territoriali Inps;
  • scrivendo, tramite il proprio indirizzo Pec, all’indirizzo Pec dell’Istituto: richiestaCertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it;
  • tramite patronati, Caf, professionisti abilitati all’assistenza fiscale;
  • attraverso Comuni e uffici P.A. abilitati;
  • tramite sportello mobile per utenti ultra ottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione;
  • numeri telefonici dedicati per pensionati residenti all’estero.

Leggi la Circolare Inps 55/2016

Sgravio contributivo biennale: dall’Inps le istruzioni operative

L’Inps, con la Circolare 57/2016, dirama le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che nei sei mesi precedenti risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Riassumiamo, brevemente, le caratteristiche dell’agevolazione:

  • l’incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua per ciascun lavoratore neoassunto,
  • riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2016,
  • la durata dell’incentivo è pari a 24 mesi, che decorrono dalla data di assunzione.

Per approfondire i dettagli leggi la Circolare Inps n. 57/2015.

 

Voucher: il Ministero introduce la piena tracciabilità

Il Ministero del lavoro ha comunicato che i voucher per prestazioni di lavoro accessorio saranno resi pienamente tracciabili; la novità è stata introdotta da una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act che verrà portato all’approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri – con finalità prioritariamente antielusive. Infatti, le violazioni più ricorrenti in tema di voucher sono rappresentate dall’utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte “in nero”.

Le imprese che utilizzeranno i voucher dovranno comunicare – preventivamente e in modalità telematica – il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l’indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata.

Leggi la notizia sul sito del Ministero del lavoro

 

Dimissioni: le risposte del Ministero

Riportiamo, di seguito, le precisazioni più rilevanti fornite dal Ministero relativamente alla nuova procedura di comunicazione delle dimissioni:

  • La procedura telematica è l’unica “forma tipica” per rendere efficaci le dimissioni o la risoluzione consensuale.
  • Nell’area riservata del portale cliclavoro.gov.it, le aziende possono ricercare le comunicazioni nella sezione “Dimissioni volontarie”.
  • La data di decorrenza delle dimissioni da indicare nel modello telematico è quella del primo giorno di non lavoro.
  • Devono effettuare la procedura anche:
    • Le lavoratrici che si trovano nel periodo tra la data di pubblicazione del matrimonio e fino ad un anno dalla celebrazione dello stesso.
    • Coloro i quali presentano le dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata
    • Lavoratori con rapporto a tempo determinato che decidono di recedere prima della scadenza del contratto
  • Sono esclusi dalla comunicazione telematica:
    • i rapporti nel pubblico impiego,
    • i lavoratori domestici,
    • le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (DTL, sindacale o Commissione di certificazione),
    • lavoratrice nel periodo di gravidanza (convalida presso la DTL),
    • lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (convalida presso la DTL),
    • i lavoratori in periodo di prova,
    • i rapporti di lavoro marittimo,
    • i collaboratori coordinati e continuativi,
    • i tirocini.
  • L’email del datore di lavoro, alla quale inviare la comunione telematica, può essere anche quella non certificata.
  • Il lavoratore può avvalersi di un soggetto abilitato presente su tutto il territorio nazionale e non necessariamente quello presente nella provincia ove ha sede il datore di lavoro. Questi i soggetti abilitati:
    • Patronati,
    • Sindacali,
    • Enti bilaterali,
    • Commissioni di certificazione.
  • In caso di slittamento della data di dimissioni per malattia del lavoratore durante il periodo di preavviso, non dovrà essere rinviato il modello di dimissioni corretto ma basterà che il datore di lavoro indichi, nell’Unilav, l’effettiva data di cessazione. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.
  • In caso di accordo tra le parti, successivo all’invio del modello telematico, che vada a modificare la data di “uscita” del lavoratore dall’azienda, non dovrà essere rifatta la procedura telematica ma il datore di lavoro effettuerà la comunicazione all’Unilav con la nuova data di dimissioni, così come concordata con il lavoratore.

Inail: nuove modalità di trasmissione del certificato di infortunio

A decorrere dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza”.

Si definisce prima assistenza la prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

Pertanto, l’obbligo di invio della certificazione medica si considera correttamente assolto quando la compilazione del certificato – e il relativo invio – siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.

E’ stata predisposta una specifica procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento della propria attività, interagiscono con l’Istituto per l’invio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

In conseguenza della suddetta semplificazione, il datore di lavoro – fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail – è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico, al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.

All’interno della denuncia telematica obbligatoria, il datore di lavoro è tenuto ad indicare i riferimenti del certificato medico; gli stessi sono resi disponibili dall’Istituto assicuratore. A tal fine, dal 22 marzo, sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell’Istituto.

E’ fondamentale ricordare che il lavoratore deve obbligatoriamente fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento, al fine di consentire al datore stesso di porre in essere tutti gli adempimenti obbligatori.

Pertanto, in caso di infortunio, ricordiamo l’importanza di ottenere i suddetti dati prima della dimissione del soggetto infortunato da parte del punto di prima assistenza.

Nulla cambia, invece, relativamente agli obblighi del datore di lavoro in merito all’inoltro della denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni – cinque in caso di malattia professionale – da quello in cui ne ha avuto notizia.

 

Il patto di prova è nullo quando si succedono più assunzioni a termine

Il patto di prova inserito in un nuovo contratto a tempo indeterminato è da considerarsi nullo nel caso in cui lo stesso dipendente sia stato, in precedenza, alle dipendenze del datore di lavoro con rapporti di lavoro a termine.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4635 del 9 marzo 2016.

Nel caso in esame, una lavoratrice è stata licenziata per essersi assentata per malattia durante il periodo di prova. Nello specifico, la dipendente – che già in passato era stata assunta con più contratti a termine presso la medesima società e aveva sottoscritto un contratto a tempo indeterminato basato su un periodo di prova di tre mesi – si è assentata per oltre 30 giorni a causa di un trauma contusivo distorsivo e, in conseguenza di ciò, l’azienda ha proceduto al suo licenziamento per mancato superamento del periodo di prova ai sensi di quanto previsto dal Contratto collettivo di riferimento.

La Corte d’appello – confermando la decisione di primo grado – ha dichiarato inefficace il licenziamento ed ha ritenuto che l’azienda aveva già avuto la possibilità di accertare le capacità professionali della lavoratrice, nel corso dei rapporti a termine; pertanto non era da ritenersi necessaria la stipulazione di un nuovo periodo di prova.

Infine, la pronuncia della suprema Corte ha ribadito – confermando a sua volta quanto sostenuto nei precedenti gradi di giudizio – che la causa del patto di prova deve essere individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad accertare le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, deve valutare l’entità della prestazione che gli viene richiesta, nonché le condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro.

Da queste considerazioni scaturisce l’assunto che il patto deve considerarsi nullo nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

  • la suddetta verifica sia già intervenuta con esito positivo,
  • la verifica sia stata effettuata con specifico riferimento alle mansioni e alla prestazione resa dallo stesso lavoratore,
  • la  verifica abbia avuto luogo per un congruo periodo di tempo.

Ripartizione territoriale dei flussi di ingresso 2016: la circolare ministeriale 11/2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 11 del 22 febbraio 2016,  con cui fornisce l’attribuzione territoriale delle quote dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l’anno 2016, previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015.

Vengono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

  • 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • 100 lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno partecipato all’esposizione Universale di Milano del 2015;
  • 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
  • 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

 Le restanti 14.250 quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo.

Con lo scopo di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate le quote per lavoro subordinato previste dal decreto, verranno ripartite dalle Direzioni Territoriali del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione.

Leggi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015

Consulta il sito nullaostalavoro.it per la presentazione delle domande