Inail – Servizio on line “Sportello virtuale lavoratori”

A partire dal 12 aprile 2016 l’Inail ha apportato le implementazioni al servizio on line dedicato agli utenti infortunati, tecnopatici e/o titolari di rendita, denominato “Sportello virtuale lavoratori”.

Attraverso il nuovo servizio sarà possibile verificare l’esito della trattazione della pratica, nonché la visualizzazione dei provvedimenti indirizzati al lavoratore, sia per singola pratica sia nel dettaglio dei pagamenti.

Per utilizzare al meglio i servizi on-line, l’Istituto ha pubblicato il relativo Manuale, scaricabile accedendo al portale dell’Inail.

L’accesso allo “Sportello” può avvenire utilizzando le seguenti modalità:

  • credenziali INAIL,
  • credenziali INPS,
  • Carta nazionale dei servizi (CNS),
  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Le credenziali Inail possono essere richieste direttamente presso la Sede Inail di competenza oppure accedendo al sito istituzionale www.inail.it e seguendo il percorso Servizi on-line / Registrazione –Login / Istruzioni per l’accesso/Registrazione utente/ Registrazione utente con credenziali dispositive.

 

Inps: i dati dell’osservatorio statistico sul lavoro accessorio

L’Osservatorio statistico sul Lavoro accessorio ha aggiornato gli studi con i dati relativi all’anno 2015.

A partire dal mese di agosto 2008 – inizio della vendita dei voucher in occasione della sperimentazione per le vendemmie – e fino al 31 dicembre 2015, risultano complessivamente venduti 277,2 milioni di voucher di importo nominale pari a 10 euro.

Riportiamo, di seguito, la tabella contente il numero dei lavoratori e il numero di voucher riscossi a partire dalla loro introduzione sul mercato:

Sezione sui prestatori di lavoro accessorio
Anno di attività Media annua del numero di lavoratori Numero di lavoratori Numero di voucher riscossi
2008 2.235 24.755 480.239
2009 8.044 68.396 2.649.329
2010 24.220 149.561 9.189.644
2011 39.169 216.214 14.871.674
2012 67.732 366.465 22.692.287
2013 120.275 617.615 36.337.978
2014 218.726 1.017.220 63.878.306
2015 303.210 1.380.030 87.981.801

Per un ulteriore approfondimento:

Lavoro accessorio – Nuove modalità per verificare le elusioni

Per verificare l’utilizzo genuino del contratto di lavoro accessorio ed evitare la messa in atto di comportamenti elusivi finalizzati ad aggirare i limiti economici previsti, l’Inps ha introdotto le seguenti nuove funzionalità, ad uso delle sedi e del Contact Center:

  • Accesso internet e da Contact Center del legale rappresentante;
  • Inserimento delega diretta del legale rappresentante;
  • Inserimento dell’autocertificazione per le persone giuridiche, attestanti lo svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista e di attività non imprenditoriale;
  • Controllo del superamento del limite economico di € 2.020,00 netti (€ 2.693,33 lordi) annui su quanto il prestatore ha riscosso da un committente imprenditore o libero professionista.

Dimissioni telematiche – Precisazioni ministeriali

In relazione alla nuova procedura telematica di comunicazione delle dimissioni, il Ministero del lavoro interviene rispondendo alle frequenti domande poste in merito. Nello specifico, all’elenco delle Faq presente sul sito cliclavoro, sono state aggiunte le seguenti precisazioni:

37.Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate telematicamente?
Sì, nella compilazione è possibile inserire “Dimissioni per giusta causa” come Tipologia di comunicazione.

38. Se le dimissioni per giusta causa sono state comunicate con modalità telematiche quando non era possibile indicare la specifica tipologia, sono comunque efficaci?
Sì, il modello telematico evidenzia sola la genuinità delle dimissioni. La “giusta causa” sarà comprovata dagli uffici competenti secondo le modalità vigenti.

Consulta tutte le Faq ministeriali in tema di dimissioni telematiche

Lavoro accessorio e obblighi di sicurezza

Al fine di utilizzare correttamente i voucher per il lavoro accessorio, ricordiamo che – per espressa previsione normativa – il datore di lavoro (imprese e professionisti) è tenuto a garantire le stesse tutele previste per i lavoratori subordinati, con i conseguenti obblighi di formazione, informazione, addestramento oltre a garantire la sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Restano, invece, esclusi dall’applicazione degli obblighi contenuti nel testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro i seguenti casi:

  • i piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
  • l’insegnamento privato supplementare,
  • l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, malati e disabili.

Per espressa previsione del decreto legislativo n. 81/2008 sono, inoltre, esclusi dal suo stesso campo di applicazione i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (anche se retribuiti in modalità differente rispetto ai buoni lavoro).

Senza il DURC i lavori sono sospesi

La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, in seno al Ministero del Lavoro, risponde a due quesiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, affermando che senza il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di un’impresa o di un lavoratore autonomo si devono sospendere i lavori, pubblici e privati.

La Commissione coglie l’occasione per ribadire che l’amministrazione concedente deve sospendere l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del Durc, sia nel caso di inadempienze comunicate da organi di vigilanza, sia in caso di inadempienze accertate dall’amministrazione stessa.

Inoltre, viene ribadito che nei lavori privati il committente o responsabile dei lavori è tenuto a chiedere il Durc a imprese e lavoratori autonomi per verificare l’idoneità tecnico-professionale, mentre negli appalti di lavori pubblici, è in capo alla stazione appaltante l’obbligo di acquisire d’ufficio il Durc online.

Nella nota si precisa che nei lavori privati edili, il committente non deve più trasmettere il Durc all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori.

Detassazione 2016: firmato il Decreto ministeriale

Il 25 marzo 2015 è stato firmato il Decreto – emanato dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia – che ripristina la detassazione dei premi produttività, così come previsto dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016; la nuova disciplina risulta essere più stringente rispetto a quella prevista in passato.

Per poter fruire dell’agevolazione, è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. Il contratto sottoscritto dalle parti deve necessariamente essere depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, pena l’inapplicabilità del regime di tassazione agevolata o detassazione, rispettando i seguenti termini:

  • entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali,
  • entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto per i premi di risultato relativi al 2015.

I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità attuative della nuova disposizione, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro sono stati stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel contratto di secondo livello dovrà essere verificabile in modo obiettivo attraverso un riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Leggi l’articolo pubblicato il 27 gennaio 2016 per conoscere i contenuti della detassazione.

 

Ministero del lavoro: decreto sul part-time agevolato

Il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2015 fornisce chiarimenti sulla possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell’età pensionabile, così come previsto dalla Legge di stabilità 2016.

Riassumiamo i punti chiave dell’agevolazione:

  • I lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, con corresponsione mensile, da parte datoriale, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.
  • Il lavoratore ed il datore di lavoro devono stipulare – dopo aver ottenuto la certificazione Inps attestante il possesso dei requisiti da parte del lavoratore – un contratto di riduzione dell’orario di lavoro, denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
  • Il beneficio termina al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo.
  • La somma erogata dall’azienda – pari alla alla contribuzione previdenziale  relativa alla prestazione lavorativa non effettuata – è onnicomprensiva e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, inoltre, non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.
  • Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere trasmesso dall’azienda alla Direzione del Lavoro competente per territorio, la quale rilascia – entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’accordo – l’autorizzazione all’accesso al beneficio.
  • L’azienda, dopo aver acquisito il provvedimento di autorizzazione, ovvero trascorsi inutilmente i 5 giorni lavorativi, trasmette istanza telematica all’Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto, nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio.
  • Entro 5 giorni lavorativi – decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica – l’Inps comunica l’accoglimento o il rigetto.
  • Al termine del rapporto, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps ed alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Lavoro intermittente: ancora valide le attività discontinue di cui al Regio Decreto 2657/1923

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione della normativa in materia di contratto di lavoro intermittente.

Nello specifico, la Federalberghi chiede se sia ancora possibile – in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti – riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.

Secondo il parare ministeriale il Decreto in oggetto –  prevedendo la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 – è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

Leggi l’Interpello ministeriale 10/2016.

Il Mise pubblica la Guida alle Agevolazioni alle Imprese

Il Ministero per lo sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito la Guida sulle agevolazioni per le imprese il cui obiettivo principale è quello di creare le condizioni necessarie perché le imprese possano consolidarsi ed espandersi attraverso il rilancio degli investimenti, attraverso una più forte proiezione internazionale e un maggiore accesso ai fattori di produzione quali l’energia e il credito.

Il compendio è suddiviso in quattro macro-aree di intervento:

  • sostegno alla competitività;
  • sostegno all’innovazione;
  • efficienza energetica;
  • internazionalizzazione.

Inoltre, il vademecum contiene un focus speciale su start-up e PMI innovative.

Leggi la Guida sulle agevolazioni per le imprese