Lavoro domestico: l’Inps rilascia la procedura on-line di sospensione obbligo contributivo

La nuova procedura consente di comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo in riferimento a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre qualora la contribuzione non sia dovuta perché riferita ad una delle seguenti cause:

  • congedo per maternità;
  • aspettativa per motivi personali;
  • malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.

Il servizio è disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi Online, attraverso il percorso: Servizi per il cittadino > Lavoratori domestici > Autenticazione con PIN/CNS > Sospensione obbligo contributivo.

La comunicazione può essere effettuata con riferimento:

  • ai trimestri dell’anno in corso che non siano ancora scaduti;
  • ai trimestri scaduti, ma entro la fine del mese di scadenza del pagamento.

Relativamente ai periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale internet, sarà necessario rivolgersi alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione.

Dopo aver selezionato il rapporto di lavoro, l’applicativo visualizzerà la lista delle comunicazioni di sospensione attive già registrate e protocollate, consentendone la modifica e l’annullamento; consentirà, altresì, di inserire una nuova sospensione.

In questo ultimo caso sarà necessario indicare i seguenti dati:

  • il trimestre di riferimento,
  • la motivazione della sospensione da selezionare fra le tre possibili opzioni indicate precedentemente. Per la motivazione “Malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita” sarà possibile indicare il numero del certificato medico.

E’ possibile comunicare la sospensione esclusivamente per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo. La sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.

Inail: i nuovi servizi on-line

A partire dall’11 maggio 2016 l’Inail ha dato il via ad un piano che prevede il progressivo rilascio dei nuovi servizi telematici, i quali sono stati rinnovati con l’intento di garantire agli utenti una migliore esperienza di navigazione e utilizzo.

Il rinnovamento dei servizi è improntato a criteri di semplicità, chiarezza ed efficacia, ottenuti con interventi mirati. I servizi sono stati resi più fruibili dagli utenti grazie ai progetti di rinnovamento che intervengono sulla struttura e sull’omogeneità dei servizi stessi.

Per quanto riguarda le novità introdotte, queste coinvolgono in alcuni casi l’adeguamento della struttura e dell’interfaccia grafica a quella del nuovo portale istituzionale; in altri casi, invece, è prevista la riprogettazione integrale dei servizi mentre per altri casi è stata prevista la completa riprogettazione del servizio.

ANF: livelli reddituali 1.07.2016 – 30.06.2017

Ai fini del calcolo per la corresponsione degli assegni al nucleo familiare i livelli di reddito ed i relativi importi mensili della prestazione per il periodo compreso tra il 01.07.2016 ed il 30.06.2017 restano i medesimi utilizzati nel periodo precedente; tali livelli saranno utilizzati anche per il calcolo degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Il verificarsi di questa invarianza è dovuta al fatto che il Dipartimento delle politiche per la famiglia  ha comunicato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2014 e l’anno 2015 è risultata essere pari a -0,1%.

Poiché la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, per espressa previsione, non può essere inferiore a zero, ne consegue che gli importi riferiti al biennio precedente sono stati congelati e resteranno validi anche per il biennio in corso.

CIGO: il Ministero del lavoro detta i criteri per l’approvazione dei programmi

Attraverso il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95442 del 15 aprile 2016, sono stati emanati i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il succitato Decreto fornisce  le indicazioni concernenti l’esame delle domande e disciplina le singole fattispecie che integrano le causali di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria.

Nello specifico, il Decreto evidenzia che la cassa integrazione ordinaria può essere concessa esclusivamente per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai lavoratori e per situazioni di mercato.

L’azienda è tenuta a presentare una relazione in cui si illustrano le ragioni per cui si chiede l’ammortizzatore, facendo riferimento a fatti oggettivi, e dimostrando che l’impresa continua a operare.

Inoltre, il decreto elenca le fattispecie che integrano il diritto a richiedere la Cigo:
– mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato,
– la fine del cantiere, del lavoro o di una fase, la perizia di variante e supplettiva al progetto,
– la mancanza di materie prime o di componenti,
– eventi meteorologici,
– lo sciopero di un reparto o di un’altra impresa,
– calamità naturali quali alluvioni, terremoti, incendi non dolosi e la cui responsabilità non è dell’impresa,
– guasti ai macchinari o manutenzione straordinaria,

Il ministero precisa, infine, che la cassa integrazione ordinaria può essere compatibile con i contratti di solidarietà nella stessa azienda, ma se si riferiscono a lavoratori diversi.

Distacco del lavoratore: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria

In relazione ai casi di distacco del personale e soggetto su cui ricade l’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 si è espressa la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro; riassumiamo di seguito i tratti principali dell’interpello.

Quando si verifica la fattispecie di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione:

  • Sul primo soggetto (datore di lavoro distaccante) grava l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;
  • Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

Leggi l’interpello 8/2016.

Tutela maternità: le istruzioni operative dell’Inps

La Circolare Inps n. 69/2016 fornisce istruzioni in relazione all’indennità di maternità spettante per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro, così come previsto dal D.Lgs. 80/2015.

La novità principale riguarda la durata del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti e di quelle iscritte alla Gestione Separata, in caso di parti fortemente prematuri (intesi come eventi che si verificano prima dei due mesi antecedenti alla data presunta del parto). Nelle suddette ipotesi, il congedo di maternità è calcolato aggiungendo ai tre mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto e quella presunta del parto, superando la durata dei cinque mesi prevista precedentemente.

Novità previste anche per i casi di ricovero del neonato: il decreto in oggetto estende l’ambito di applicazione di tale facoltà, consentendo alla lavoratrice di esercitare la sospensione o il rinvio del congedo a prescindere dal motivo del ricovero del neonato, o del minore adottato o affidato, sempreché le sue condizioni di salute siano compatibili con la ripresa del lavoro.

Infine, la Circolare conferma il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave, a conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento. 

Inps: l’occupazione stabile continua a calare

L’Osservatorio sul precariato Inps diffonde i dati relativi ai contratti di occupazione stabile: nei primi tre mesi dell’anno 2016 sono calati del 12,9% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Il rallentamento riguarda principalmente i contratti a tempo indeterminato, confermando la tesi secondo cui la riduzione degli sconti sui contributi pagati dalle imprese abbia portato a un rallentamento del mercato del lavoro.

Consultando i dati dell’Osservatorio Inps relativi ai contratti a tempo determinato, nel periodo di riferimento, si registrano 814.000 assunzioni, una dimensione del tutto analoga a quella degli anni precedenti (-1,7% sul 2015 e -1,1% sul 2014).

Le assunzioni con contratto di apprendistato sono state circa 50mila: un dato stabile rispetto al 2015, che consente di registrare un saldo tra assunzioni e cessazioni pari a +  241.000, inferiore a quello del corrispondente trimestre del 2015 (+326.000). Tale differenza è totalmente attribuibile alle posizioni di lavoro a tempo indeterminato.

Il rapporto, in seguito, analizza la composizione dei nuovi rapporti di lavoro con riferimento alla retribuzione mensile: nel primo trimestre 2016 si registra una riduzione della quota di retribuzioni inferiori a 1.750 euro rispetto a quanto osservato per il corrispondente periodo 2015. Anche in questo caso, per i contratti a termine si evidenzia un leggero slittamento verso retribuzioni maggiori, con una riduzione della quota di quelle inferiori a 1.500 euro.

Da ultimo riportiamo la variazione aumentativa del numero di buoni lavoro: nei primi tre mesi del 2016 sono stati venduti 31,5 milioni di voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, del valore nominale di 10 euro, con un incremento, rispetto al corrispondente periodo di riferimento nell’anno passato, pari al +45,6%.

Sistema dimissioni telematiche: implementate funzionalità per gli ispettori

Relativamente al sistema informatico per la nuova procedura di comunicazione telematica delle dimissioni, sono state introdotte alcune nuove funzionalità che riguardano l’attività degli ispettori del lavoro.

A far data dal 11 maggio 2016 le comunicazioni effettuate attraverso il sistema verranno incrociate con le comunicazioni telematiche che il datore di lavoro deve obbligatoriamente trasmettere entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto.

Nello specifico gli ispettori del lavoro potranno:

  • Accedere a tutte le comunicazioni di dimissioni o risoluzioni consensuali ricercandole per “comune”;
  • Ricercare eventuali dimissioni o risoluzioni consensuali per codice fiscale del lavoratore o dell’azienda;
  • Avere accesso alle dimissioni o risoluzioni consensuali inviate successivamente ad una comunicazione di cessazione;
  • Avere accesso alle dimissioni o risoluzioni consensuali per le quali non segue una comunicazione di cessazione;
  • Avere accesso alle dimissioni con data di decorrenza superiore a 3 mesi dalla data di trasmissione.

Infortunio: se l’operaio si distrae, il datore di lavoro non è responsabile

In caso di infortunio occorso al lavoratore quando il datore di lavoro lo ha dotato di tutti i mezzi idonei alla prevenzione e ha messo in atto tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sul posto di lavoro, è valido il principio di auto responsabilità. Pertanto, il datore di lavoro non deve rispondere dell’evento derivante da una condotta imprevedibile e colposa messa in atto da parte del lavoratore.

E’ quanto stabilisce la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 8883/2016. Nello specifico il lavoratore  – manutentore elettricista – la sera precedente all’incidente, si era recato con l’amministratore della società presso un capannone del committente per un sopralluogo.

Durante il suddetto sopralluogo il lavoratore e il Responsabile della prevenzione della ditta committente avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. In conclusione del sopralluogo il Responsabile della prevenzione della società aveva istruito il dipendente in merito alle attrezzature di lavoro e di sicurezza da utilizzare, certo che l’operaio avrebbe svolto l’incarico dall’elevatore messo a disposizione dal committente.

Il lavoratore – nonostante l’utilizzo dell’elevatore – si è sporto sul cordolo esterno del capannone che, frantumatosi per l’esilità delle lastre di eternit, ha causato l’infortunio.

E’ stato, in conseguenza, accertato che il lavoratore aveva operato in maniera irresponsabile e difforme dalle indicazioni aziendali.