Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore che modifica il sistema di timbratura

Legittimo il licenziamento del dipendente che modifica il sistema di rilevamento e controllo delle presenze in servizio per far si che un collega timbrasse il cartellino in sua vece. Con la sentenza 10842 del 25.05.2016, la sezione lavoro della Corte di Cassazione sostiene che la suddetta fattispecie integri giusta causa di licenziamento,  poiché tale comportamento del lavoratore costituisce una grave violazione del dovere di diligenza ex articolo 2104 c.c., generando un indebito beneficio in termini di percezione di compensi ulteriore ovvero di abbreviazione del turno di lavoro e determina un’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.

Dimissioni telematiche: la guida dei Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro pubblica una guida operativa di intuitiva e veloce consultazione, destinata ai lavoratori che si trovano a dover rassegnare le proprie dimissioni.

A titolo rafforzativo ricordiamo che la procedura telematica di comunicazione delle dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non costituisce un metodo di convalida delle dimissioni rassegnate al proprio datore di lavoro, bensì configura il solo metodo possibile affinché le dimissioni siano efficaci.

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Ritenute previdenziali: le precisazioni di Inps e Ministero del lavoro

La lettera circolare n.9099/16 chiarisce che in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, al fine di poter definire la natura dell’illecito, si fa riferimento al loro ammontare complessivo annuale individuabile nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 16 dicembre di ciascun anno.

Poiché i versamenti del mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo e che occorre prendere in esame 12 versamenti, il periodo oggetto di verifica termina con il versamento da effettuarsi entro 16 dicembre successivo. In conseguenza di ciò, il parametro in questione – a differenza dell’anno solare tassativamente inteso – costituisce un elemento certo in ragione del quale è possibile individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita:

  • Se l’ammontare dell’omissione è superiore a 10mila euro, si concretizza un illecito penale, punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro;
  • Se l’importo non supera i 10mila euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro.

 

Cassazione: legittimo il licenziamento per accesso abusivo alle banche dati aziendali

Il dipendente che utilizza in maniera impropria e per scopi personali le credenziali aziendali di accesso a internet può essere licenziato per giusta causa; è quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12337 del 15 giugno 2016.

I giudici sottolineano che l’uso delle password aziendali deve essere fatto esclusivamente per adempiere alle attività istituzionali del dipendente, collegate alla specifica attività lavorativa, anche con l’intento di preservare la diffusione di eventuali dati sensibili personali. L’utilizzo improprio di tali credenziali pregiudica il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro e può giustificare la scelta aziendale di procedere con il licenziamento del dipendente.

Dimissioni telematiche: il Ministero aggiorna le faq

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha aggiunto alcune nuove faq all’elenco presente sul sito cliclavoro, al fine di fare ulteriore chiarezza sulla procedura di dimissioni telematiche.

Tra i nuovi chiarimenti si specifica che i casi di risoluzione consensuale sottoscritta nelle sedi protette, ai sensi dell’art.2113 cod.civ., non rientrano nell’ambito applicativo della procedura telematica; pertanto, in caso di accesso ai Fondi per i lavoratori prossimi alla quiescenza nel settore bancario, essendo richiesta la presentazione delle proprie dimissioni, con cessazione del rapporto a distanza di vari anni dalla comunicazione del recesso, e la sottoscrizione di un verbale di conciliazione stragiudiziale, non è dovuta la procedura telematica.

Per leggere tutte le faq visita il link su cliclavoro

Inps: precisazioni sulla rateazione dei debiti in fase amministrativa

L’Inps chiarisce che, all’interno del pagamento in forma rateale, devono essere ricompresi, per il singolo richiedente, la totalità dei debiti che sono approdati alla fase amministrativa. Pertanto, devono essere presi in considerazione i debiti maturati nei confronti di tutte le Gestioni facenti capo all’Inps e che risultano denunciati dal contribuente.

Il permanere del titolo alla regolarizzazione mediante rateazione è subordinato al regolare versamento delle rate accordate unitamente al versamento della contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione.

Si sottolinea che il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. Tale ipotesi è valida anche in caso di mancato pagamento di due rate mensili non consecutive. Il provvedimento di revoca ha effetti anche sulla condizione di regolarità del Durc.

Il mancato o parziale pagamento della prima rata o delle rate scadute, entro i termini previsti, comporta l’annullamento del piano di ammortamento emesso. Il parziale pagamento è previsto solo con riguardo al versamento dell’importo indicato come prima rata o delle rate già scadute al momento della comunicazione del piano di ammortamento.

Il pagamento deve avvenire per intero alla data fissata nel piano di ammortamento affinché si concretizzi l’attivazione della rateazione.

NASpI e risoluzione consensuale: quando spetta l’indennità

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l’indennità NASpI  non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc, se il datore di lavoro occupa meno di quindici dipendenti.

Il Ministero giunge a questa conclusione in seguito ad un’interpretazione letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966, prevista per le aziende con organico superiore alle quindici unità.

Voucher: le disposizioni correttive

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, un Decreto contenente disposizioni integrative e correttive ai Decreti attuativi del Jobs Act.

Riassumiamo, di seguito, le novità introdotte con riferimento ai voucher per lavoro accessorio, in attesa di poter fornire notizie ed istruzioni più precise seguendo gli aggiornamenti sul tema, evidenziando che, ad oggi, la norma non è ancora in vigore.

I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro – mediante sms o posta elettronica – i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

Per i committenti imprenditori agricoli, nello stesso termine e con le stesse modalità sopraindicate, devono essere comunicati i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.

Il Ministro del lavoro ha dichiarato che “la misura che consente una piena tracciabilità dei voucher, conferma il nostro impegno a combattere ogni forma di illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e a colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta concorrenza tra le imprese”.

Un’ulteriore novità è l’esclusione del settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori che possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 € per ciascun committente.

Sempre su dichiarazione del Ministro Poletti, a seguito delle modifiche introdotte verrà predisposta una specifica attività ispettiva a riguardo. Il Ministro ha ricordato che “in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, applicheremo la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente, da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui venga omessa la comunicazione”.

Inps: esclusioni dall’obbligo di reperibilità per malattia

La Circolare Inps 95/2016 fornisce istruzioni sulle esenzioni dalla reperibilità con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto di lavoro subordinato.

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 11.01.2016, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

La suddetta Circolare Inps integra quanto previsto dalla norma, definendo il campo oggettivo e soggettivo di applicazione; pertanto in allegato alla Circolare si trovano le linee guida ministeriali utili per i medici che in fase di rilascio del certificato riferito alle specifiche patologie dovranno:

  • apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012);
  • nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.

Si coglie l’occasione per ricordare che i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono, secondo consolidata giurisprudenza, in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.

L’Istituto, nonostante il venir meno dell’onere della reperibilità, resta comunque in possesso della facoltà di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere, ai fini dell’attuazione della normativa in argomento, gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.

Gli stessi non possono utilizzare il canale di richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, tuttavia,  resta ferma la possibilità di segnalare alla Struttura Inps territorialmente competente – attraverso il canale di posta PEC istituzionale –  possibili  eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino  la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

Leggi la Circolare 95/2016

 

Assegni al nucleo familiare 2016-2017

A decorrere dal mese di luglio 2016 dovranno essere presentate le nuove domande per usufruire degli assegni per il nucleo familiare, compilate con i redditi relativi all’anno 2015.

Si ricorda che le stesse dovranno essere corredate dall’autorizzazione rilasciata dall’INPS (mod. ANF42) per tutti i casi necessitati (es. figli naturali o coppie separate).

Pubblicata nel sito internet dello Studio Nicco la Circolare contenente le istruzioni alla compilazione del modelli Anf 2016-2017.

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