Tutela maternità: le istruzioni operative dell’Inps

La Circolare Inps n. 69/2016 fornisce istruzioni in relazione all’indennità di maternità spettante per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro, così come previsto dal D.Lgs. 80/2015.

La novità principale riguarda la durata del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti e di quelle iscritte alla Gestione Separata, in caso di parti fortemente prematuri (intesi come eventi che si verificano prima dei due mesi antecedenti alla data presunta del parto). Nelle suddette ipotesi, il congedo di maternità è calcolato aggiungendo ai tre mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto e quella presunta del parto, superando la durata dei cinque mesi prevista precedentemente.

Novità previste anche per i casi di ricovero del neonato: il decreto in oggetto estende l’ambito di applicazione di tale facoltà, consentendo alla lavoratrice di esercitare la sospensione o il rinvio del congedo a prescindere dal motivo del ricovero del neonato, o del minore adottato o affidato, sempreché le sue condizioni di salute siano compatibili con la ripresa del lavoro.

Infine, la Circolare conferma il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave, a conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento. 

Inps: l’occupazione stabile continua a calare

L’Osservatorio sul precariato Inps diffonde i dati relativi ai contratti di occupazione stabile: nei primi tre mesi dell’anno 2016 sono calati del 12,9% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Il rallentamento riguarda principalmente i contratti a tempo indeterminato, confermando la tesi secondo cui la riduzione degli sconti sui contributi pagati dalle imprese abbia portato a un rallentamento del mercato del lavoro.

Consultando i dati dell’Osservatorio Inps relativi ai contratti a tempo determinato, nel periodo di riferimento, si registrano 814.000 assunzioni, una dimensione del tutto analoga a quella degli anni precedenti (-1,7% sul 2015 e -1,1% sul 2014).

Le assunzioni con contratto di apprendistato sono state circa 50mila: un dato stabile rispetto al 2015, che consente di registrare un saldo tra assunzioni e cessazioni pari a +  241.000, inferiore a quello del corrispondente trimestre del 2015 (+326.000). Tale differenza è totalmente attribuibile alle posizioni di lavoro a tempo indeterminato.

Il rapporto, in seguito, analizza la composizione dei nuovi rapporti di lavoro con riferimento alla retribuzione mensile: nel primo trimestre 2016 si registra una riduzione della quota di retribuzioni inferiori a 1.750 euro rispetto a quanto osservato per il corrispondente periodo 2015. Anche in questo caso, per i contratti a termine si evidenzia un leggero slittamento verso retribuzioni maggiori, con una riduzione della quota di quelle inferiori a 1.500 euro.

Da ultimo riportiamo la variazione aumentativa del numero di buoni lavoro: nei primi tre mesi del 2016 sono stati venduti 31,5 milioni di voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, del valore nominale di 10 euro, con un incremento, rispetto al corrispondente periodo di riferimento nell’anno passato, pari al +45,6%.

Sistema dimissioni telematiche: implementate funzionalità per gli ispettori

Relativamente al sistema informatico per la nuova procedura di comunicazione telematica delle dimissioni, sono state introdotte alcune nuove funzionalità che riguardano l’attività degli ispettori del lavoro.

A far data dal 11 maggio 2016 le comunicazioni effettuate attraverso il sistema verranno incrociate con le comunicazioni telematiche che il datore di lavoro deve obbligatoriamente trasmettere entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto.

Nello specifico gli ispettori del lavoro potranno:

  • Accedere a tutte le comunicazioni di dimissioni o risoluzioni consensuali ricercandole per “comune”;
  • Ricercare eventuali dimissioni o risoluzioni consensuali per codice fiscale del lavoratore o dell’azienda;
  • Avere accesso alle dimissioni o risoluzioni consensuali inviate successivamente ad una comunicazione di cessazione;
  • Avere accesso alle dimissioni o risoluzioni consensuali per le quali non segue una comunicazione di cessazione;
  • Avere accesso alle dimissioni con data di decorrenza superiore a 3 mesi dalla data di trasmissione.

Infortunio: se l’operaio si distrae, il datore di lavoro non è responsabile

In caso di infortunio occorso al lavoratore quando il datore di lavoro lo ha dotato di tutti i mezzi idonei alla prevenzione e ha messo in atto tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sul posto di lavoro, è valido il principio di auto responsabilità. Pertanto, il datore di lavoro non deve rispondere dell’evento derivante da una condotta imprevedibile e colposa messa in atto da parte del lavoratore.

E’ quanto stabilisce la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 8883/2016. Nello specifico il lavoratore  – manutentore elettricista – la sera precedente all’incidente, si era recato con l’amministratore della società presso un capannone del committente per un sopralluogo.

Durante il suddetto sopralluogo il lavoratore e il Responsabile della prevenzione della ditta committente avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. In conclusione del sopralluogo il Responsabile della prevenzione della società aveva istruito il dipendente in merito alle attrezzature di lavoro e di sicurezza da utilizzare, certo che l’operaio avrebbe svolto l’incarico dall’elevatore messo a disposizione dal committente.

Il lavoratore – nonostante l’utilizzo dell’elevatore – si è sporto sul cordolo esterno del capannone che, frantumatosi per l’esilità delle lastre di eternit, ha causato l’infortunio.

E’ stato, in conseguenza, accertato che il lavoratore aveva operato in maniera irresponsabile e difforme dalle indicazioni aziendali.

Cassazione: giustificato il licenziamento per insulto al superiore

La Corte di Cassazione – con sentenza n. 9635/2016 – ha stabilito che è giustificato il licenziamento del dipendente che insulta il superiore gerarchico, anche se l’atto non si concretizza con gesti violenti o la fattispecie non sia prevista dal Contratto collettivo applicato.

Secondo i giudici l’ingiuria rivolta al superiore costituisce di per sé un comportamento atto a mettere in discussione l’autorità del soggetto offeso e, di conseguenza, a nuocere al regolare andamento dell’organizzazione aziendale.

Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva licenziato un lavoratore che si era rivolto con espressioni ingiuriose ad un superiore gerarchico e – in maniera indiretta – al complesso della dirigenza aziendale. Sia nel giudizio di primo grado che nella sentenza di appello il licenziamento era stato dichiarato illegittimo poiché agli insulti verbali non era susseguito un rifiuto di svolgere la prestazione e – a parere dei giudici – il comportamento era privo di intenti manifestamente aggressivi e offensivi, quanto di semplici abitudini lessicali.

Dis-Coll 2016: istruzioni Inps

La Circolare Inps 74/2016 dirama le istruzioni operative relative all’indennità di disoccupazione in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.

Requisiti dei collaboratori

  • Iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata Inps,
  • Non devono essere pensionati,
  • Non devono possedere la partita Iva,
  • Devono aver perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016,
  • Devono avere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Sono esclusi dalla percezione dell’indennità gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Sono altresì esclusi dalla tutela dell’indennità DIS-COLL gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.

Caratteristiche dell’indennità

  • E’ rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali che risulta dai versamenti contributivi effettuati, relativamente all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente. Detto importo viene suddiviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile;
  • Viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

I casi di rioccupazione del collaboratore

La sussistenza del beneficio è correlata alla durata del nuovo contratto di lavoro subordinato:

  • Se di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.
  • Se  di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla DIS-COLL.

Il trasferimento d’azienda sussiste anche per la sola cessione di un gruppo di lavoratori

Secondo la sentenza n. 7121/2016 della Corte di Cassazione si configura la fattispecie di trasferimento di ramo d’azienda anche quando la cessione ha per oggetto esclusivamente un gruppo di dipendenti. Questi ultimi devono, però, possedere competenze tali da configurare i servizi resi come un’unità a se stante e facilmente individuabile; solo in questo caso si realizza una successione legale del contratto.

La Cassazione stabilisce che si qualifica come trasferimento d’azienda il subentro del nuovo imprenditore anche quando il contratto ha come oggetto solamente un gruppo specificatamente coordinato di dipendenti, senza la presenza di beni materiali, immateriali, contratti, crediti, debiti, ecc. I giudici sostengono che il concetto di azienda ricorre poiché anche in questo caso si è in presenza di un’entità economica organizzata in modo stabile che, in occasione del trasferimento, continua a mantenere la propria identità.

Un comportamento extra-lavorativo scorretto giustifica il licenziamento

Se un dipendente pone in essere un comportamento extra lavorativo di portata tale da ledere gli interessi patrimoniali e morali del datore di lavoro nonché la sua fiducia, quest’ultimo può lecitamente comminare al dipendente la sanzione espulsiva se detto comportamento presenta carattere di gravità relativamente alla natura dell’attività in cui viene resa la prestazione lavorativa del dipendente in oggetto.

E’ quanto stabilito dalla sentenza n. 4633 del 09.03.2016 della Corte di Cassazione.

Il caso in oggetto riguarda un lavoratore che ha impugnato il licenziamento intimato dal datore di lavoro, a seguito di una contestazione disciplinare con la quale gli veniva addebitato il coinvolgimento nella commissione del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di avere sottaciuto la sua sottoposizione agli arresti domiciliari nel periodo nel quale egli risultava assente per malattia.

In seguito al rigetto del ricorso nei primi due gradi di giudizio, lo stesso è stato nuovamente presentato e rigettato in Cassazione, che sulle questioni proposte ha rilevato – conformandosi alle numerose pronunce precedenti – che una condotta illecita, ancorché estranea all’esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere un rilievo disciplinare; questo in virtù del fatto che il lavoratore è assoggettato non solo all’obbligo di rendere la prestazione, bensì anche all’obbligazione accessoria di tenere un comportamento extralavorativo tale da non ledere né gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro né la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le parti del rapporto di lavoro.

La suddetta condotta illecita comporta la sanzione espulsiva se presenta caratteri di gravità, che debbono essere apprezzati, anche in relazione alla natura dell’attività svolta dall’impresa datrice di lavoro ed all’attività in cui s’inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato.

Con specifico riferimento al caso sopra esposto, si è poi affermato che la detenzione, in ambito extralavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di spaccio è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario.

Inail: Assicurazione per attività di volontariato ai fini di utilità sociale

La Circolare Inail n. 15/2016 contiene le novità relative alla copertura assicurativa – per gli anni 2016 e 2017 – dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o Enti locali; la suddetta era già stata attuata, in via sperimentale, per gli anni 2014/2015.

Con riferimento al biennio 2016-2017, beneficiano della copertura Inail in aggiunta ai soggetti percettori di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito previste dalla normativa vigente:

  • detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
  • stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

Il documento contiene, inoltre, le istruzioni operative per l’attuazione della copertura assicurativa, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale.

Leggi la Circolare Inail 15/2016.