Unioni civili: cosa cambia in ambito di lavoro

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge che regolamenta le unioni civili e le convivenze, riassumiamo – di seguito – le novità in materia di lavoro.

Unioni civili

Diritto del lavoro

  • In caso di morte del prestatore di lavoro le indennità previste dal  Codice Civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile;
  • Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge“, “coniugi” o termini equivalenti che ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. E’ importante ricordare che le succitate disposizioni si applicano solamente alle norme che la legge richiama espressamente;
  • Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono estese alcune disposizioni contenute nel Codice Civile: nello specifico si individua la parte dell’unione civile come titolare della quota “di legittima” del 50% che il codice civile riconosce al coniuge del de cuius ed è prevista l’applicazione, in favore della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, delle norme del codice civile riguardanti il patto di famiglia e trasferimento di azienda al coniuge. La parte dell’unione civile è equiparata al coniuge superstite anche a fini previdenziali, con la conseguente maturazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità secondo le medesime regole e nella misura prevista – da ciascuna gestione previdenziale – per il coniuge superstite;
  • Le parti dell’unione civile hanno diritto al congedo matrimoniale e ai conseguenti effetti economici;
  • I lavoratori sono tenuti a procedere alla convalida delle dimissioni rese, per il periodo che va dalla data di costituzione dell’unione fino all’anno successivo. Sempre in tema di cessazione del rapporto di lavoro, sono valide le disposizioni previste dal “Codice per le pari opportunità” in tema di nullità dl licenziamento intimato in concomitanza di matrimonio e delle dimissioni rassegnate entro una anno dal matrimonio;
  • In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il “coniuge” titolare dell’assegno di mantenimento, ha diritto a percepire il 40% del tfr dell’altra parte, in proporzione a quanto maturato durante l’unione civile;

Aspetti previdenziali e assistenziali

  • Ai fini della spettanza dell’Anf, la coppia unita civilmente è da considerarsi nucleo a tutti gli effetti;
  • In caso di morte del lavoratore per infortunio, spetta la relativa rendita;
  • E’ previsto il permesso di  tre giorni da richiedersi per gravi motivi familiari. Tre giorni di permesso sono riconosciuti anche per chi assiste il coniuge portatore di handicap;
  • E’ possibile richiedere il congedo biennale in caso di situazione di gravità accertata del coniuge portatore di handicap;
  • E’ concessa la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche per assistere il partner affetto da patologie oncologiche. In questo caso, si riconosce la priorità nel diritto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Convivenze di fatto

  • Tra i diritti del convivente si annovera il seguente: “Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato“.

CIGO: prime istruzioni per il nuovo procedimento di concessione

Il messaggio Inps n. 2908/2016 fornisce le prime istruzioni riguardo ai nuovi criteri per l’esame delle domande di concessione della Cassa integrazione guadagni ordinaria.

Ai fini della concessione della Cigo, è necessario allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata – resa in qualità di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47, D.P.R. n.445/00 – all’interno della quale siano indicate le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e che dimostri, in base ad elementi oggettivi attendibili, che l’azienda continui ad operare sul mercato; tale relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente.

Parimenti le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria, essendo considerate domande distinte da quella originaria. Per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.

Ricordiamo che la suddetta disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016, pertanto, per le domande presentate successivamente a tale data non corredate dalla relazione tecnica – obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale citato – le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale.

Leggi il Messaggio Inps 2908/2016.

 

Esonero L. 68/99: prorogato il termine per l’autocertificazione

Prorogato al 31 luglio 2016 il termine per la presentazione delle autocertificazioni per l’esonero per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille.
La nota ministeriale 3879 del 1.7.2016 è stata pubblicata per far fronte alle segnalazioni ricevute e ai problemi riscontrati dalle aziende che in precedenza hanno  utilizzato la procedura telematica per la trasmissione delle autocertificazioni.

Il Ministero annuncia contestualmente l’intervento su alcune logiche di verifica e calcolo applicate dalla suddetta procedura telematica.

Appalto: i nuovi limiti al trasferimento

A partire dal 23 luglio entrano in vigore le nuove norme sulla gestione del personale in caso di successione di appalti.

La nuova normativa recepisce la Legge Comunitaria 122/2016 poiché secondo la Commissione Europea non è lecito non garantire i diritti dei lavoratori ogni qualvolta si configura una fattispecie assimilabile al trasferimento d’azienda, come nel caso del cambio di appalto.

Le novità introdotte applicano la disciplina comunitaria salvaguardando comunque il principio secondo il quale successione di appalto e trasferimento di azienda costituiscono due distinte fattispecie e meritano, pertanto, differenti regolamentazioni; a tal fine sono state inserite nel testo normativo specifici criteri per distinguere le diverse casistiche.

Nello specifico è previsto che all’acquisizione di personale già impiegato nell’appalto non consegue l’applicazione delle regole del trasferimento d’azienda se:

  • il subentro nella gestione del servizio avviene in favore di un soggetto dotato di una propria struttura organizzativa e operativa;
  • sussistono elementi di discontinuità con l’appaltatore precedente tali da qualificare un’identità di impresa specifica.

La nuova normativa si applicherà alla generalità dei casi di acquisizione di personale, sia che questi avvengano sulla base di una norma di legge, sia che il personale venga trasferito in base ad una clausola prevista da un Ccnl o da un contratto di appalto.

 

Dimissioni telematiche: il Ministero aggiorna le faq

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato le faq in tema di dimissioni telematiche; di seguito le principali novità:

  • N° 45: il socio lavoratore di cooperativa – in seguito al recesso da socio – è tenuto ad effettuare la trasmissione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali;
  • N° 46: per accedere alla compilazione del modello telematico è necessario indicare se il rapporto di lavoro oggetto delle dimissioni o della risoluzione consensuale sia stato instaurato prima o dopo il 2008. Nel caso in cui non vi siano comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro, è possibile selezionare  l’opzione “Prima del 2008” e compilare manualmente i campi del modello telematico, senza indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, (campo non obbligatorio).

Leggi tutte le faq sull’argomento.

 

Voucher: acquisto presso gli uffici postali

Con messaggio del 23 giugno 2016 l’Inps informa che, a partire dalla medesima data, è possibile acquistare i voucher per lavoro accessorio anche presso gli uffici postali.

Anche in questo caso, l’acquisto è possibile solo previa registrazione presso il sito dell’Istituto.

L’importo dei voucher emessi e stampati dagli uffici postali sarà determinato dal cliente al momento dell’acquisto e dovrà, comunque, essere compreso tra un minimo di 10 € ad un massimo di 200 €. Con un’unica transazione si possono acquistare fino a 5 voucher, pagando una commissione di acquisto pari ad € 1,50 + IVA per singolo voucher.

MiAttivo: ecco il portale dei Centri Impiego liguri

MiAttivo è il  nuovo portale dei Centri per l’impiego realizzato dalla Regione Liguria, che mette a disposizione di tutti i cittadini un servizio on-line di registrazione per accedere ai servizi di politica attiva del lavoro.

MiAttivo diventa l’unico canale di registrazione per accedere ai servizi di politica attiva del lavoro offerti dai Centri per l’Impiego liguri.

Il portale è stato ideato con l’obiettivo di agevolare i lavoratori nell’accesso ai Servizi dei Centri per l’Impiego, rendendo possibile la registrazione anche da casa o da qualunque altro dispositivo collegato alla rete telematica Internet (inclusi cellulari e tablet).

Tutti coloro che vogliono usufruire dei servizi del Centro per l’impiego devono procedere in prima istanza a registrarsi on-line al portale MiAttivo, inserendo il proprio indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono cellulare (oltre ai dati anagrafici); è proprio attraverso questi due canali che gli utenti verranno contattati per dare l’avvio alla fase successiva di convocazione: il lavoratore dovrà, quindi, presentarsi al CPI nel giorno indicato per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato.

Per quanto riguarda il collocamento mirato (legge 68/1999) rimangono, invece,  inalterate le modalità di iscrizione e di presa in carico; ma se un lavoratore – iscritto o avente le caratteristiche per iscriversi al collocamento mirato (persone con disabilità e altre categorie protette) – è percettore di ammortizzatori sociali  (ASpi, NASpI, DIS COLL, ASDI, e Indennità di Mobilità) dovrà comunque registrarsi al portale come sopra descritto per poter ottemperare agli obblighi derivanti dal suo status di percettore.

Ricordiamo che sarà sempre possibile rivolgersi al Centro per l’Impiego per informazioni e assistenza nella compilazione della registrazione on-line sul portale MiAttivo.

Leggi l’Avviso agli Utenti

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Privacy: il Garante pubblica il nuovo regolamento

Sul sito internet del Garante della Privacy è stata pubblicata la Guida Informativa – prima pubblicazione organica in materia – che, in accordo con le disposizioni presenti nel Regolamento UE 2016/79, fornisce regole più chiare sull’informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l’esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione dei dati personali (c.d. data breach).

Visita il sito del Garante della Privacy

oppure

Scarica la Guida Informativa

Assunzioni lavoratori con disabilità: l’Inps fornisce le istruzioni per accedere all’incentivo

Per realizzare una concreta promozione dell’inserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità all’interno del mondo del lavoro, il novellato dettato dell’art.13, L. n.68/99, prevede che i datori di lavoro possano usufruire di un incentivo:

  • di tipo economico,
  • rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali,
  • variabile in base al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

La domanda deve essere trasmessa in via telematica – attraverso specifica procedura – all’Inps, che è il nuovo soggetto titolato alla gestione ed erogazione del beneficio.

Dopo aver ricevuto la domanda, l’Istituto effettua i controlli sui requisiti di spettanza dell’incentivo, verificando soprattutto, la natura privatistica del datore di lavoro che inoltra la richiesta, l’esistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore e la disponibilità di risorse.

La fase successiva prevede l’attribuzione di esito positivo alla richiesta e la possibilità di fruizione del beneficio; il datore di lavoro è autorizzato ad operare il conguaglio all’interno delle denunce contributive mensili.

Per approfondire, leggi la Circolare Inps n° 99/2016

 

Lavoratori domestici: pubblicato il rapporto Inps

L’Inps ha pubblicato i risultati relativi ai rapporti di lavoro domestico, in base a quanto registrato dal proprio osservatorio.

I dati registrano che lo scorso anno i lavoratori domestici che hanno avuto contributi versati all’Inps sono stati 886.125, registrando un’inflessione del 2,3% rispetto al 2014, imputabile per la quasi totalità alla componente maschile e immigrata.

Nell’anno 2015 il numero di badanti registra un lieve aumento rispetto all’anno precedente (+2,2%). Aumenta, invece, in maniera sostanziale il numero dei badanti di nazionalità italiana (+13,0%).

Per quanto riguarda il numero di colf, si evidenzia un decremento pari al -5,4%, influenzato maggiormente dalla diminuzione dei lavoratori provenienti dall’Asia Orientale (-13,6%) e dall’Africa del Nord (-13,2%); anche in questo caso i lavoratori italiani fanno registrare una variazione in controtendenza (+0,3%).

La composizione per sesso evidenzia una netta prevalenza di femmine, che ha raggiunto nel 2015 il valore massimo degli ultimi sei anni, pari all’87,8%.

Dai dati raccolti emerge che il fenomeno della regolarizzazione interessa maggiormente i lavoratori di sesso maschile.