Inps: precisazioni sulla rateazione dei debiti in fase amministrativa

L’Inps chiarisce che, all’interno del pagamento in forma rateale, devono essere ricompresi, per il singolo richiedente, la totalità dei debiti che sono approdati alla fase amministrativa. Pertanto, devono essere presi in considerazione i debiti maturati nei confronti di tutte le Gestioni facenti capo all’Inps e che risultano denunciati dal contribuente.

Il permanere del titolo alla regolarizzazione mediante rateazione è subordinato al regolare versamento delle rate accordate unitamente al versamento della contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione.

Si sottolinea che il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca. Tale ipotesi è valida anche in caso di mancato pagamento di due rate mensili non consecutive. Il provvedimento di revoca ha effetti anche sulla condizione di regolarità del Durc.

Il mancato o parziale pagamento della prima rata o delle rate scadute, entro i termini previsti, comporta l’annullamento del piano di ammortamento emesso. Il parziale pagamento è previsto solo con riguardo al versamento dell’importo indicato come prima rata o delle rate già scadute al momento della comunicazione del piano di ammortamento.

Il pagamento deve avvenire per intero alla data fissata nel piano di ammortamento affinché si concretizzi l’attivazione della rateazione.

NASpI e risoluzione consensuale: quando spetta l’indennità

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l’indennità NASpI  non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc, se il datore di lavoro occupa meno di quindici dipendenti.

Il Ministero giunge a questa conclusione in seguito ad un’interpretazione letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966, prevista per le aziende con organico superiore alle quindici unità.

Voucher: le disposizioni correttive

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, un Decreto contenente disposizioni integrative e correttive ai Decreti attuativi del Jobs Act.

Riassumiamo, di seguito, le novità introdotte con riferimento ai voucher per lavoro accessorio, in attesa di poter fornire notizie ed istruzioni più precise seguendo gli aggiornamenti sul tema, evidenziando che, ad oggi, la norma non è ancora in vigore.

I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro – mediante sms o posta elettronica – i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

Per i committenti imprenditori agricoli, nello stesso termine e con le stesse modalità sopraindicate, devono essere comunicati i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.

Il Ministro del lavoro ha dichiarato che “la misura che consente una piena tracciabilità dei voucher, conferma il nostro impegno a combattere ogni forma di illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e a colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta concorrenza tra le imprese”.

Un’ulteriore novità è l’esclusione del settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori che possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 € per ciascun committente.

Sempre su dichiarazione del Ministro Poletti, a seguito delle modifiche introdotte verrà predisposta una specifica attività ispettiva a riguardo. Il Ministro ha ricordato che “in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, applicheremo la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente, da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui venga omessa la comunicazione”.

Inps: esclusioni dall’obbligo di reperibilità per malattia

La Circolare Inps 95/2016 fornisce istruzioni sulle esenzioni dalla reperibilità con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto di lavoro subordinato.

Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 11.01.2016, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

La suddetta Circolare Inps integra quanto previsto dalla norma, definendo il campo oggettivo e soggettivo di applicazione; pertanto in allegato alla Circolare si trovano le linee guida ministeriali utili per i medici che in fase di rilascio del certificato riferito alle specifiche patologie dovranno:

  • apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012);
  • nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.

Si coglie l’occasione per ricordare che i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono, secondo consolidata giurisprudenza, in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.

L’Istituto, nonostante il venir meno dell’onere della reperibilità, resta comunque in possesso della facoltà di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere, ai fini dell’attuazione della normativa in argomento, gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.

Gli stessi non possono utilizzare il canale di richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, tuttavia,  resta ferma la possibilità di segnalare alla Struttura Inps territorialmente competente – attraverso il canale di posta PEC istituzionale –  possibili  eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino  la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

Leggi la Circolare 95/2016

 

Assegni al nucleo familiare 2016-2017

A decorrere dal mese di luglio 2016 dovranno essere presentate le nuove domande per usufruire degli assegni per il nucleo familiare, compilate con i redditi relativi all’anno 2015.

Si ricorda che le stesse dovranno essere corredate dall’autorizzazione rilasciata dall’INPS (mod. ANF42) per tutti i casi necessitati (es. figli naturali o coppie separate).

Pubblicata nel sito internet dello Studio Nicco la Circolare contenente le istruzioni alla compilazione del modelli Anf 2016-2017.

Vai alla sezione Circolari

Lavoro domestico: l’Inps rilascia la procedura on-line di sospensione obbligo contributivo

La nuova procedura consente di comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo in riferimento a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre qualora la contribuzione non sia dovuta perché riferita ad una delle seguenti cause:

  • congedo per maternità;
  • aspettativa per motivi personali;
  • malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.

Il servizio è disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi Online, attraverso il percorso: Servizi per il cittadino > Lavoratori domestici > Autenticazione con PIN/CNS > Sospensione obbligo contributivo.

La comunicazione può essere effettuata con riferimento:

  • ai trimestri dell’anno in corso che non siano ancora scaduti;
  • ai trimestri scaduti, ma entro la fine del mese di scadenza del pagamento.

Relativamente ai periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale internet, sarà necessario rivolgersi alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione.

Dopo aver selezionato il rapporto di lavoro, l’applicativo visualizzerà la lista delle comunicazioni di sospensione attive già registrate e protocollate, consentendone la modifica e l’annullamento; consentirà, altresì, di inserire una nuova sospensione.

In questo ultimo caso sarà necessario indicare i seguenti dati:

  • il trimestre di riferimento,
  • la motivazione della sospensione da selezionare fra le tre possibili opzioni indicate precedentemente. Per la motivazione “Malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita” sarà possibile indicare il numero del certificato medico.

E’ possibile comunicare la sospensione esclusivamente per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo. La sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.

Inail: i nuovi servizi on-line

A partire dall’11 maggio 2016 l’Inail ha dato il via ad un piano che prevede il progressivo rilascio dei nuovi servizi telematici, i quali sono stati rinnovati con l’intento di garantire agli utenti una migliore esperienza di navigazione e utilizzo.

Il rinnovamento dei servizi è improntato a criteri di semplicità, chiarezza ed efficacia, ottenuti con interventi mirati. I servizi sono stati resi più fruibili dagli utenti grazie ai progetti di rinnovamento che intervengono sulla struttura e sull’omogeneità dei servizi stessi.

Per quanto riguarda le novità introdotte, queste coinvolgono in alcuni casi l’adeguamento della struttura e dell’interfaccia grafica a quella del nuovo portale istituzionale; in altri casi, invece, è prevista la riprogettazione integrale dei servizi mentre per altri casi è stata prevista la completa riprogettazione del servizio.

ANF: livelli reddituali 1.07.2016 – 30.06.2017

Ai fini del calcolo per la corresponsione degli assegni al nucleo familiare i livelli di reddito ed i relativi importi mensili della prestazione per il periodo compreso tra il 01.07.2016 ed il 30.06.2017 restano i medesimi utilizzati nel periodo precedente; tali livelli saranno utilizzati anche per il calcolo degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Il verificarsi di questa invarianza è dovuta al fatto che il Dipartimento delle politiche per la famiglia  ha comunicato che la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2014 e l’anno 2015 è risultata essere pari a -0,1%.

Poiché la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, per espressa previsione, non può essere inferiore a zero, ne consegue che gli importi riferiti al biennio precedente sono stati congelati e resteranno validi anche per il biennio in corso.

CIGO: il Ministero del lavoro detta i criteri per l’approvazione dei programmi

Attraverso il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95442 del 15 aprile 2016, sono stati emanati i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il succitato Decreto fornisce  le indicazioni concernenti l’esame delle domande e disciplina le singole fattispecie che integrano le causali di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria.

Nello specifico, il Decreto evidenzia che la cassa integrazione ordinaria può essere concessa esclusivamente per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai lavoratori e per situazioni di mercato.

L’azienda è tenuta a presentare una relazione in cui si illustrano le ragioni per cui si chiede l’ammortizzatore, facendo riferimento a fatti oggettivi, e dimostrando che l’impresa continua a operare.

Inoltre, il decreto elenca le fattispecie che integrano il diritto a richiedere la Cigo:
– mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato,
– la fine del cantiere, del lavoro o di una fase, la perizia di variante e supplettiva al progetto,
– la mancanza di materie prime o di componenti,
– eventi meteorologici,
– lo sciopero di un reparto o di un’altra impresa,
– calamità naturali quali alluvioni, terremoti, incendi non dolosi e la cui responsabilità non è dell’impresa,
– guasti ai macchinari o manutenzione straordinaria,

Il ministero precisa, infine, che la cassa integrazione ordinaria può essere compatibile con i contratti di solidarietà nella stessa azienda, ma se si riferiscono a lavoratori diversi.

Distacco del lavoratore: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria

In relazione ai casi di distacco del personale e soggetto su cui ricade l’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 si è espressa la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro; riassumiamo di seguito i tratti principali dell’interpello.

Quando si verifica la fattispecie di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione:

  • Sul primo soggetto (datore di lavoro distaccante) grava l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;
  • Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

Leggi l’interpello 8/2016.