In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge che regolamenta le unioni civili e le convivenze, riassumiamo – di seguito – le novità in materia di lavoro.
Unioni civili
Diritto del lavoro
- Le parti dell’unione civile hanno diritto al congedo matrimoniale e ai conseguenti effetti economici;
- I lavoratori sono tenuti a procedere alla convalida delle dimissioni rese, per il periodo che va dalla data di costituzione dell’unione fino all’anno successivo. Sempre in tema di cessazione del rapporto di lavoro, sono valide le disposizioni previste dal “Codice per le pari opportunità” in tema di nullità dl licenziamento intimato in concomitanza di matrimonio e delle dimissioni rassegnate entro una anno dal matrimonio;
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il “coniuge” titolare dell’assegno di mantenimento, ha diritto a percepire il 40% del tfr dell’altra parte, in proporzione a quanto maturato durante l’unione civile;
Aspetti previdenziali e assistenziali
- Ai fini della spettanza dell’Anf, la coppia unita civilmente è da considerarsi nucleo a tutti gli effetti;
- In caso di morte del lavoratore per infortunio, spetta la relativa rendita;
- E’ previsto il permesso di tre giorni da richiedersi per gravi motivi familiari. Tre giorni di permesso sono riconosciuti anche per chi assiste il coniuge portatore di handicap;
- E’ possibile richiedere il congedo biennale in caso di situazione di gravità accertata del coniuge portatore di handicap;
- E’ concessa la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche per assistere il partner affetto da patologie oncologiche. In questo caso, si riconosce la priorità nel diritto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Convivenze di fatto
- Tra i diritti del convivente si annovera il seguente: “