Cooperative: nessuna deroga al trattamento retributivo

La Corte di Cassazione – con sentenza 18422 del 20.09.2016 – stabilisce che è da considerarsi nullo il regolamento di una cooperativa che contenga disposizioni derogatorie rispetto ai trattamenti retributivi e alle condizioni di lavoro previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il regolamento non può, a pena di nullità, contenere disposizioni derogatorie in pejus con riferimento ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali.

In conseguenza di ciò, al socio lavoratore subordinato deve essere corrisposto il trattamento economico complessivo (la retribuzione base e le altre voci retributive) che non risulti inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Tirocinio: no all’attivazione in caso di preesistente rapporto tra le parti

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza 16 settembre 2016, n. 18192 – ha affermato che deve essere ricondotto nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato il contratto di tirocinio formativo e di orientamento formalmente instaurato, nel caso in cui esista un rapporto precedente tra le parti stipulanti.

Nella fattispecie, assume rilievo la professionalità pregressa acquisita dal soggetto nello svolgimento di specifiche mansioni e dal ruolo ricoperto in azienda.

Dimissioni telematiche: i Consulenti del Lavoro sono intermediari abilitati

Il Decreto semplificazioni del Jobs Act prevede la possibilità di avvalersi dell’assistenza del Consulente del Lavoro – in qualità di intermediario abilitato – per la presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

Lo Studio Nicco offre questo servizio a tutti coloro che desiderano avvalersi di un intermediario abilitato per inoltrare la comunicazione telematica, previo conferimento di specifico mandato.

In allegato l’Opuscolo informativo che contiene le informazioni, l’elenco dei documenti necessari e il modello di conferimento di mandato.

Impianti GPS, chiarimenti ministeriali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – attraverso la Circolare n. 2/2016 – definisce quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare Gps sulle autovetture aziendali, debba essere preventivamente autorizzato tramite la procedura prevista dall’art. 4, comma 1, L. 300/70.

A tal fine è necessario distinguere tra:

  • Apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto;
  • Apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, che non siano utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Nel primo caso, gli strumenti possono essere utilizzati senza necessità di richiedere l’autorizzazione preventiva all’installazione; mentre per tutti gli strumenti che ricadono nella seconda ipotesi, la fattispecie rientra nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art. 4 della Legge n. 300/70 e, pertanto, le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In chiusura, è la Circolare stessa ad evidenziare che sono casi particolari e specificatamente definiti da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare, quelli in cui tali strumentazioni possano essere considerati “veri e propri strumenti di lavoro” prescindendo, pertanto, dalla procedura autorizzativa.

Corsi Sicurezza – Il calendario

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A partire dal mese di gennaio 2017 lo Studio Nicco – in collaborazione con lo Studio del Geometra Emanuela Briatore ed altri professionisti abilitati – attiva i corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Visualizza i calendari dei Corsi di Formazione

Gennaio-2017     –     Febbraio-2017

Gli obblighi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in materia di formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37, comma 2, del d.lgs.81/2008, delinea le procedure per ottemperare agli obblighi formativi.

Sono obbligate ad adempiere tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, mentre è facoltativa la formazione dei collaboratori familiari.

Devono essere sottoposti a formazione tutte le tipologie di lavoratori, compresi quelli con contratti atipici e quelli assunti con contratto a tempo determinato.

E’ previsto che a ciascun lavoratore venga impartita una formazione generale della durata di 4 ore, alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile in base alla tipologia di rischio aziendale.

La durata minima complessiva del corso è differenziata a seconda del livello di rischio in cui è classificata l’azienda:


Aziende   a BASSO RISCHIO
Es.   ambulanti, alberghi, commercio al dettaglio, bar, ristoranti, piccoli   artigiani
  • 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi   settore
  • 4 ore di formazione specifica a seconda del settore di appartenenza

Aziende   a MEDIO RISCHIO
Es.   Agricoltura, pubblica amministrazione
  • 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi   settore
  • 8 ore di formazione specifica a seconda del   settore di appartenenza
Aziende   a ALTO RISCHIO
Es.   Edilizia
  • 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi   settore
  • 12 ore di formazione specifica a seconda del   settore di appartenenza

Non devono essere sottoposti a formazione  – sia generale che specifica – i lavoratori per i quali il datore di lavoro possa documentare di aver già svolto, alla data del 11.01.2012, una formazione nel rispetto delle leggi vigenti e del contratto di lavoro, per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.

Con riferimento ai lavoratori già in servizio che non abbiano già svolto in precedenza alcuna formazione, è necessario adeguarsi immediatamente.

Per i neo assunti la formazione dovrà essere fatta anteriormente o entro 60 giorni dall’assunzione.

La formazione prevista nell’Accordo 26.12.2012 non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I.,ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.

Ricordiamo che la sanzione prevista per l’inadempienza è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

 

Voucher: nuove faq dal Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro – con la Nota n. 20137 del 2.11.2016 – diffonde alcune risposte ad alcuni quesiti ricevuti in materia di comunicazione preventiva per prestazioni di lavoro accessorio; le riportiamo di seguito.

Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un’unica comunicazione?
Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un’unica comunicazione?
È sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono?
La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:
– se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
– se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
– se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
– se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
– se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
– se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
– se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.

Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo?
No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

Ccnl Terziario: l’aumento retributivo previsto per novembre 2016 è stato sospeso

Le Parti Sociali (Confcommercio, Filcams–Cgil, Fisascat–CISL, Uiltucs–UIL) hanno unitamente deciso di sospendere l’erogazione della tranche di aumento contrattuale prevista per il mese di novembre 2016 dal Ccnl del settore Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015.

La decisione è stata presa a causa dell’incerto scenario dell’andamento economico generale, concordando un aggiornamento entro i primi giorni del mese di dicembre per definire una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali.

Inail: denunce anche per gli infortuni di un giorno

In seguito all’entrata in vigore del nuovo regolamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, sarà obbligatorio trasmettere la denuncia anche per gli infortuni che abbiano una prognosi da uno a tre giorni.

L’obbligo decorre al termine dei sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, pertanto, dal 12 aprile 2017, si dovrà effettuare la comunicazione a fini statistici degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento). La comunicazione deve essere inviata entro 48 ore dalla ricezione del certificato, chi non rispetterà l’obbligo sarà soggetto ad una sanzione con un importo variabile: da 548,00 euro a 1.972,80 euro.