Lavoro accessorio, da oggi in vigore le nuove modalità di comunicazione preventiva

A seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 185/2016, a decorrere dal 08 ottobre 2016, entra in vigore la nuova procedura di comunicazione preventiva relativa alle prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher). In attesa di specifiche comunicazioni da parte del Ministero del lavoro si ritiene necessario, in via prudenziale, continuare anche ad effettuare le comunicazioni di attivazione telematiche dei voucher sul sito dell’Inps.

I datori di lavoro imprenditori e professionisti dovranno obbligatoriamente comunicare, almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, mediante sms o email, alla sede della Direzione Territoriale del Lavoro competente i dati relativi alla prestazione stessa. Nello specifico dovranno essere comunicati:

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo nel quale verrà resa la prestazione di lavoro;
  • il giorno della prestazione con specificazione dell’ora di inizio e di fine della prestazione stessa.

Si specifica che, anche se non previsto dalla normativa, dovranno essere inseriti anche i dati relativi all’azienda: denominazione, codice fiscale, sede legale.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui sopra, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

Nel caso di prestazione svolta su più giorni il committente sarà tenuto a specificare, per ogni singolo giorno di lavoro, ora di inizio e di fine della prestazione stessa.

Ad ora, non avendo ulteriori specificazioni, non appare ancora possibile utilizzare il canale sms. Si consiglia, pertanto, di utilizzare il canale email, facendo riferimento agli indirizzi istituzionali pubblicati sulle pagine web delle Direzioni territoriali stesse, reperibili al seguente link.

Gli indirizzi email della Direzione Territoriale di Savona sono i seguenti:

Mail: DTL-Savona@lavoro.gov.it

PEC: dtl.savona@pec.lavoro.gov.it

In caso di violazione degli obblighi comunicativi di cui sopra comma si applica una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 (sanzione minima, non diffidabile, euro 800) in relazione a ciascun lavoratore per cui e’ stata omessa la comunicazione.

Assunzioni: scende il numero dei contratti stabili

Continua il trend negativo del numero dei contratti stabili stipulati nel corso del 2016.

Ad affermarlo è l’Osservatorio Inps che, nel suo rapporto, evidenzia la frenata delle assunzioni a tempo indeterminato ed il relativo aumento dei voucher per lavoro accessorio: nei mesi da gennaio a luglio 2016 i contratti a tempo indeterminato rappresentano il 29,9% del totale dei contratti di lavoro stipulati; nei due anni precedenti la percentuale si attestava al 39,3% (2015) e al 32,4% (2014).

In base ai dati forniti dall’Osservatorio, nel corso del 2016 sono stati venduti 84,3 milioni di voucher, registrando un aumento del 36,2% rispetto ai dati rilevati per il medesimo periodo dell’anno precedente.

Il calo delle assunzioni riguarda principalmente i contratti a tempo indeterminato – la cui causa principale risiede nel taglio delle agevolazioni contributive – tuttavia, hanno subito una contrazione anche le stabilizzazioni di rapporti precari e i contratti stagionali. Aumentano, invece, del 15,4% rispetto al 2015 i contratti di apprendistato.

Con riferimento ai contratti a tempo indeterminato, l’Osservatorio Inps rileva una riduzione della quota di retribuzioni inferiori a 1.750 € rispetto al dato rilevato per il corrispondente periodo del 2015.

Leggi il Rapporto dell’Osservatorio Inps

Inps: al via il Fondo Salariale

Con la Circolare n. 176/2016 l’Inps fornisce chiarimenti e modalità operative relativamente al nuovo ammortizzatore sociale: il Fondo di Solidarietà rappresenta il fondo obbligatorio per legge non collegato ad accordi collettivi stipulati dalle parti sociali.

I destinatari sono tutti i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che operano in settori per i quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale.

Il Fondo trova applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori esclusi dall’ambito di applicazione della Cig e che non abbiano un fondo di solidarietà bilaterale.

E’ prevista anche una soglia dimensionale minima di 5 dipendenti – da calcolarsi come media del semestre precedente – per poter accedere all’utilizzo del fondo.

A far data dal 1° ottobre 2016 e con effetto retroattivo dal 01.01.2016, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del nuovo ammortizzatore sociale saranno tenuti al versamento della relativa contribuzione, con le seguenti scadenze:

  • entro il 16 novembre 2016 si dovrà effettuare il versamento della contribuzione relativa al mese di ottobre 2016;
  • entro il 16 dicembre 2016 si dovrà effettuare il versamento dei contributi “arretrati” calcolati per i mesi da gennaio a settembre 2016.

Le prestazioni che saranno erogate dal Fis vengono finanziate tramite le seguenti percentuali contributive:

  • 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti;
  • 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Il costo è per due terzi a carico del datore di lavoro e per il terzo restante a carico del dipendente.

Leggi la Circolare Inps 176/2016

 

 

 

Autotrasporto: in GU il Decreto sugli investimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15.09.2016 è stato pubblicato il Decreto che individua le modalità di erogazione delle risorse destinate alle  imprese di autotrasporto che effettuano particolari tipologie di investimenti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce che potranno beneficiare degli incentivi le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le quali effettuino – nel corso del 2016 – investimenti per:

  • il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare,
  • l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale,
  • favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.

Si resta in attesa di un decreto del direttore della direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – che deve essere emanato entro 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto –  che definisca le modalità di dimostrazione dei requisiti di accesso al beneficio e le modalità di presentazione delle domande.

Leggi il Decreto 19.07.2016 sulla Gazzetta Ufficiale

Trasferte: sanzionate le registrazioni “infedeli” sul Libro unico del lavoro

Il Decreto legislativo 151/2015 apporta alcune novità in materia di sanzioni relative alle trasferte.

Nello specifico, l’omessa o infedele registrazione sul Libro unico del lavoro – da cui derivano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali – è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 150 a 1.500 euro.

L’importo della sanzione varia anche in funzione dei periodi e del numero dei lavoratori cui si riferisce:

  • Se la violazione riguarda più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro,
  • Se riguarda più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, l’importo della sanzione va da 1.00 a 6.000 euro.

La sanzione si applica nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera; sono esclusi i casi di errore meramente materiale. A riguardo, sono individuate le seguenti casistiche di infedele registrazione:

  • infedele registrazione in ordine ai dati meramente quantitativi della registrazione stessa (ad esempio quando ci si trova di fronte ad una differente retribuzione di fatto erogata ovvero ad un differente orario di lavoro o a riposi effettivamente goduti);
  • infedele registrazione con riferimento ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (ossia la scritturazione sul Lul di una causale o titolo fondante l’erogazione economica che, però, non trova riscontro nella concreta esplicazione della prestazione).

Con esplicito riferimento alla trasferta, l’esposizione sul Libro unico del lavoro è da considerarsi come condotta di infedele registrazione, quando la trasferta non sia mai avvenuta o quando l’utilizzo della suddetta voce retributiva occulti, in realtà, remunerazioni con un differente titolo.

Nelle succitate ipotesi, il datore di lavoro attua un comportamento elusivo, che genera ripercussioni sotto il profilo contributivo e fiscale, sottraendo dall’imposizione somme che avrebbero dovuto essere assoggettate.

Sono escluse dalla sanzione le ipotesi riguardanti la mancata erogazione di determinate somme riferite alla trasferta previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile.

Garante privacy: novità in materia di controlli mail e internet

Il Garante della privacy afferma che l’effettuazione di verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla navigazione web del personale sono in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori.

Nello specifico, il Garante – in seguito ad una specifica denuncia del personale –  ha proibito ad un’amministrazione il controllo massivo delle attività svolte dai propri dipendenti su internet.

In seguito ai controlli effettuati, è emerso che:

  • i dati raccolti erano chiaramente riconducibili ai singoli utenti, anche grazie al tracciamento puntuale degli indirizzi Ip (indirizzo Internet) e dei Mac Address (identificativo hardware) dei pc assegnati ai dipendenti;
  • il sistema di controllo utilizzato dall’amministrazione consentiva la verifica costante e indiscriminata degli accessi degli utenti alla rete e all’e-mail, utilizzando sistemi e software che non possono essere considerati “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa“ in base a quanto previsto dalla normativa.

I suddetti sistemi, infatti, non erano necessari per lo svolgimento della predetta attività ed, inoltre, operavano con modalità non percepibili dall’utente.

Pertanto, è da ritenere che sia stato violato lo Statuto dei lavoratori, anche con riferimento alla nuova versione modificata dal  “Jobs Act”, che in caso di controllo a distanza prevede l’adozione di specifiche garanzie per il lavoratore.

Artigianato: nuovamente possibili le domande al fondo di solidarietà

Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato torna pienamente operativo dopo il recepimento delle novità introdotte dal Jobs Act e che riguardano l’estensione degli ammortizzatori sociali nei settori non coperti dalla normativa sulla cassa integrazione.

Nello specifico, le prestazioni erogate sono le seguenti:

L’assegno ordinario: vi si può ricorrere a fronte delle stipula di un accordo per la sospensione dell’attività o della riduzione di orario per eventi transitori non dovuti all’impresa o ai dipendenti (sono incluse le situazioni climatiche e quelle temporanee di mercato). Viene erogato per un massimo di 13 settimane da calcolarsi in un biennio mobile.

L’assegno di solidarietà: può essere utilizzato a fronte di licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo. Viene erogato per un massimo di 26 settimane da calcolarsi in un biennio mobile.

Il pagamento dei suddetti assegni è a carico degli enti bilaterali territoriali e viene erogato sia direttamente ai lavoratori che tramite l’impresa.

Le domande devono essere presentate entro 20 giorni dalla sospensione/riduzione dell’attività.

Ricordiamo che il fondo di solidarietà bilaterale si finanzia grazie alla contribuzione pagata in parte dai datori di lavoro (0,45%) e in parte dai dipendenti (0,15%), la quale viene calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale.

Sui siti di EBNA, FSBA e degli Enti Bilaterali Regionali, è presente il link per accedere al sistema informatico che consente la registrazione delle imprese e la presentazione delle domande.

Scarica la Guida di utilizzo del Fondo

Inail: cruscotto infortuni accessibile ai datori di lavoro

L’Inail rende noto che i datori di lavoro nonché i loro intermediari delegati possono accedere al Cruscotto Infortuni, per consultare i dati relativi agli aventi denunciati dopo il 23 dicembre 2015.

Gli utenti potranno accedere ai dati del Cruscotto, utilizzando i seguenti criteri di consultazione:

  • unità produttiva di un’azienda, in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;
  • struttura dell’Amministrazione statale, in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;
  • località, per il settore agricoltura.

I datori di lavoro possono visualizzare i dati riguardanti la propria azienda, mente gli intermediari possono consultare i dati relativi alle specifiche aziende per le quali risultano in possesso di delega.

Per la consultazione si utilizzano le credenziali già in possesso per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica.

L’Istituto mette a disposizione un manuale e ricorda che tutte le informazioni di carattere generale saranno fornite agli utenti esterni dal Contact Center Multicanale. Inoltre, per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali è a disposizione dell’utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area Contatti del portale www.inail.it).

Scarica il manuale

Appalto: divieto di esclusione dell’impresa inadempiente per cause imputabili alla PA

Non può essere esclusa da una gara di appalto l’impresa la cui capacità finanziaria sia condizionata dalla puntualità dei pagamenti da parte degli enti appaltanti, generando la perdita dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice degli appalti.

A stabilirlo è il Consiglio di Stato (sentenza 3375/2016 del 26.07.2016 – Quinta sezione); nel caso in esame l’impresa era stata esclusa dalla gara d’appalto perché giudicata non in regola con il pagamento degli stipendi, pertanto, ritenuta responsabile di una grave infrazione del rapporto di lavoro. Ad un esame approfondito, il ritardo nei suddetti pagamenti è risultato imputabile alla Pa, la quale aveva iniziato a pagare la ricorrente in ritardo non consentendole di rispettare le scadenze previste per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Secondo il Collegio, se la capacità finanziaria dell’impresa è sottoposta ad un pregiudizio causato dalla puntualità dei pagamenti da parte dei medesimi enti appaltanti, l’impresa non può essere esclusa dalla gara, poiché è l’ente stesso a violare il principio di buon andamento ed imparzialità.

Parimenti non può essere esclusa l’impresa i cui dipendenti abbiano fatto richiesta alla Pa per il pagamento diretto degli importi non percepiti, sottraendo gli stessi dagli importi contrattualmente dovuti. Questo poiché è la stessa Pa a cagionare pregiudizio alla fiducia che la stazione appaltante deve riporre ex ante nell’impresa cui affida un servizio di interesse pubblico.

In merito, la Pa è tenuta a dare la propria valutazione, ma è al giudice che spetta un controllo ex esterno al fine di accertare la mera pretestuosità del giudizio emesso nei confronti dell’impresa.