Collocamento obbligatorio dei disabili: cosa cambia

A partire dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la nuova normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili.

Nello specifico, l’obbligo di assunzione di un disabile sussiste a partire dall’assunzione della 15° unità. Fino al 31.12.2016 la normativa prevedeva che l’obbligo di assunzione dell’invalido dovesse essere ottemperato entro i dodici mesi successivi all’assunzione del 16° lavoratore.

Inoltre, sono stati incrementati gli importi delle sanzioni per mancata assunzione del soggetto disabile, che aumentano da 62,77 € a 153,20 € per ciascun giorno lavorativo di ritardo. La sanzione è diffidabile – 1/4 dell’importo massimo – se il datore di lavoro sottoscrive il contratto di assunzione del nuovo lavoratore disabile, oltre a presentare telematicamente il prospetto informativo.

Cigs: precisazioni sulla decorrenza

L’articolo 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 185/2016 prevede novità in tema di inizio della sospensione/riduzione di orario relativamente alle domande di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria presentate.

Nello specifico, la sospensione o la riduzione dell’orario deve iniziare entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di Cigs, facendo riferimento a quanto previsto nell’accordo tra datore di lavoro e sindacati.

In passato era, invece, necessario attendere che fossero trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, prima di poter procedere alla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro.

Leggi il D. Lgs. 185/2016

 

Videosorveglianza: la mancanza di autorizzazione configura un reato

L’installazione un sistema di videosorveglianza idoneo al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori – a prescindere dall’effettivo utilizzo in tal senso – senza porre in essere la procedura di autorizzazione preventiva, configura un reato.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione – Sezione Penale – con la sentenza n. 45198 del 26 ottobre 2016.

Secondo il parere dei giudici, il comportamento è da considerarsi reato poiché lesivo della riservatezza dei lavoratori e la sua punibilità si configura con la semplice predisposizione dell’impianto, anche se lo stesso non risulta – di fatto – in funzione.

Cigo: nuovi termini per gli eventi non evitabili

Le domande di Cigo riguardanti sospensione o riduzione dell’attività avvenuta in seguito ad eventi oggettivamente non evitabili (inclusi gli eventi meteo) che si sono verificati dall’8 ottobre 2016, potranno essere effettuate entro la fine del mese successivo e non più entro i 15 giorni dall’evento.

E’ quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a, D.Lgs. 185/2016, che ha modificato l’articolo 15, comma 2, D.Lgs. 148/2015.

Metalmeccanica Industria: Ipotesi di rinnovo Ccnl

In data 26 novembre 2016 è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo del comparto metalmeccanica industria e installazione di impianti.

Riportiamo, di seguito, le principali novità:

Minimi tabellari

Con riferimento ai minimi retributivi, in via sperimentale per il periodo di vigenza del Ccnl (01.01.2017 – 31.12.2019):

  • per l’anno 2016 vengono confermati i livelli retributivi mensili in vigore dal 1° gennaio 2015;
  • dall’anno 2017 – nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del contratto collettivo – i minimi contrattuali definiti per ciascun livello saranno adeguati in base alla dinamica inflativa a consuntivo misurata con l’indice dei prezzi al consumo (Ipca) al netto degli energetici importati – così come fornita dall’Istat e applicata ai minimi retributivi.

Sempre con decorrenza 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono:

  • gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, a meno che gli stessi siano stati concessi con espressa clausola di non assorbibilità;
  • gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

Con particolare riferimento alla retribuzione del mese di marzo 2017, per tutti i lavoratori in forza alla data del 1° marzo 2017, sarà corrisposta una somma forfetaria pari a 80 euro lordi, a titolo di una tantum.

Piani di flexible benefits

Dal 1° giugno 2017 le aziende dovranno attivare – a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti – piani di flexible benefits per un costo massimo pari a 100 euro.

Dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019 l’importo sarà elevato rispettivamente a 150 euro e 200 euro.

Assistenza sanitaria integrativa

Con decorrenza 1° ottobre 2017, tutti i lavoratori in forza a tale data verranno iscritti al Fondo di assistenza sanitaria “metaSalute”, costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Ssn, fatta salva la facoltà di esplicita rinuncia scritta.

Per tali lavoratori – a decorrere dal 1° ottobre 2017 – una contribuzione pari a 156 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro ciascuna) a totale carico aziendale e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali.

Quota contribuzione Una Tantum

Le aziende – mediante affissione in bacheca da effettuare dal 1° al 31 marzo 2017 – comunicheranno che, in occasione del rinnovo del Ccnl, i sindacati stipulanti (Fim, Fiom e Uilm) chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35 € da trattenersi sulla retribuzione del mese di giugno 2017.

Unitamente alla busta paga di aprile 2017, le aziende consegneranno l’apposito modulo che permette al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta sindacale; il modulo deve essere riconsegnato – debitamente compilato e sottoscritto – entro il 15 maggio 2017, all’azienda che provvederà a dare tempestiva comunicazione tramite le Associazioni imprenditoriali alle organizzazioni Sindacali territoriali del numero delle trattenute effettuate.

Cooperative: nessuna deroga al trattamento retributivo

La Corte di Cassazione – con sentenza 18422 del 20.09.2016 – stabilisce che è da considerarsi nullo il regolamento di una cooperativa che contenga disposizioni derogatorie rispetto ai trattamenti retributivi e alle condizioni di lavoro previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il regolamento non può, a pena di nullità, contenere disposizioni derogatorie in pejus con riferimento ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali.

In conseguenza di ciò, al socio lavoratore subordinato deve essere corrisposto il trattamento economico complessivo (la retribuzione base e le altre voci retributive) che non risulti inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Tirocinio: no all’attivazione in caso di preesistente rapporto tra le parti

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza 16 settembre 2016, n. 18192 – ha affermato che deve essere ricondotto nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato il contratto di tirocinio formativo e di orientamento formalmente instaurato, nel caso in cui esista un rapporto precedente tra le parti stipulanti.

Nella fattispecie, assume rilievo la professionalità pregressa acquisita dal soggetto nello svolgimento di specifiche mansioni e dal ruolo ricoperto in azienda.

Dimissioni telematiche: i Consulenti del Lavoro sono intermediari abilitati

Il Decreto semplificazioni del Jobs Act prevede la possibilità di avvalersi dell’assistenza del Consulente del Lavoro – in qualità di intermediario abilitato – per la presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

Lo Studio Nicco offre questo servizio a tutti coloro che desiderano avvalersi di un intermediario abilitato per inoltrare la comunicazione telematica, previo conferimento di specifico mandato.

In allegato l’Opuscolo informativo che contiene le informazioni, l’elenco dei documenti necessari e il modello di conferimento di mandato.

Impianti GPS, chiarimenti ministeriali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – attraverso la Circolare n. 2/2016 – definisce quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare Gps sulle autovetture aziendali, debba essere preventivamente autorizzato tramite la procedura prevista dall’art. 4, comma 1, L. 300/70.

A tal fine è necessario distinguere tra:

  • Apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto;
  • Apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, che non siano utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Nel primo caso, gli strumenti possono essere utilizzati senza necessità di richiedere l’autorizzazione preventiva all’installazione; mentre per tutti gli strumenti che ricadono nella seconda ipotesi, la fattispecie rientra nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art. 4 della Legge n. 300/70 e, pertanto, le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In chiusura, è la Circolare stessa ad evidenziare che sono casi particolari e specificatamente definiti da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare, quelli in cui tali strumentazioni possano essere considerati “veri e propri strumenti di lavoro” prescindendo, pertanto, dalla procedura autorizzativa.

Corsi Sicurezza – Il calendario

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A partire dal mese di gennaio 2017 lo Studio Nicco – in collaborazione con lo Studio del Geometra Emanuela Briatore ed altri professionisti abilitati – attiva i corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Visualizza i calendari dei Corsi di Formazione

Gennaio-2017     –     Febbraio-2017

Gli obblighi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in materia di formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37, comma 2, del d.lgs.81/2008, delinea le procedure per ottemperare agli obblighi formativi.

Sono obbligate ad adempiere tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, mentre è facoltativa la formazione dei collaboratori familiari.

Devono essere sottoposti a formazione tutte le tipologie di lavoratori, compresi quelli con contratti atipici e quelli assunti con contratto a tempo determinato.

E’ previsto che a ciascun lavoratore venga impartita una formazione generale della durata di 4 ore, alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile in base alla tipologia di rischio aziendale.

La durata minima complessiva del corso è differenziata a seconda del livello di rischio in cui è classificata l’azienda:


Aziende   a BASSO RISCHIO
Es.   ambulanti, alberghi, commercio al dettaglio, bar, ristoranti, piccoli   artigiani
  • 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi   settore
  • 4 ore di formazione specifica a seconda del settore di appartenenza

Aziende   a MEDIO RISCHIO
Es.   Agricoltura, pubblica amministrazione
  • 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi   settore
  • 8 ore di formazione specifica a seconda del   settore di appartenenza
Aziende   a ALTO RISCHIO
Es.   Edilizia
  • 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi   settore
  • 12 ore di formazione specifica a seconda del   settore di appartenenza

Non devono essere sottoposti a formazione  – sia generale che specifica – i lavoratori per i quali il datore di lavoro possa documentare di aver già svolto, alla data del 11.01.2012, una formazione nel rispetto delle leggi vigenti e del contratto di lavoro, per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.

Con riferimento ai lavoratori già in servizio che non abbiano già svolto in precedenza alcuna formazione, è necessario adeguarsi immediatamente.

Per i neo assunti la formazione dovrà essere fatta anteriormente o entro 60 giorni dall’assunzione.

La formazione prevista nell’Accordo 26.12.2012 non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I.,ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.

Ricordiamo che la sanzione prevista per l’inadempienza è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.