Sicurezza: chiarezza sulla validità dei corsi on-line

Quando si affronta l’argomento corsi di formazione, una problematica che sempre emerge è quella relativa al tempo da dedicare allo svolgimento del corso e così, spesso, si decide di optare per i corsi di formazione on-line.

Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 sono state introdotte delle novità in materia; l’obiettivo di questo articolo è di fare chiarezza sull’argomento.

Innanzitutto, l’Accordo prevede specifici requisiti per le piattaforme e-learning in merito a:

  • Requisiti e Specifiche di Carattere Organizzativo;
  • Requisiti e Specifiche di Carattere Tecnico;
  • Profili di Competenze per la Gestione Didattica e Tecnica;
  • Documentazione.

L’elenco completo delle specifiche è contenuto nell’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016.

L’utente deve, pertanto, verificare che la piattaforma e-learning utilizzata per la formazione online sia conforme alle sopracitate specifiche.

Ulteriori requisiti necessari affinché la formazione on-line sia considerata valida:

  • Le ore dedicate alla formazione devono essere considerate orario di lavoro effettivo;
  • La strumentazione utilizzata per la formazione deve essere idonea ad utilizzare tutte le risorse fornite per il percorso formativo;
  • Il programma ed il materiale didattico devono essere realizzati riportando determinate informazioni;
  • Un tutor deve essere a disposizione durante la fruizione del percorso formativo;
  • Devono essere distribuite delle prove di autovalutazione durante l’intero percorso formativo;
  • La prova di valutazione finale può essere effettuata in presenza fisica, oppure in modalità e-learning, come indicato nell’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016;
  • Deve essere indicata la durata prevista per la fase di studio e tale intervallo di tempo deve essere ripartito su unità didattiche omogenee; devono essere memorizzati i tempi di collegamento per poter dimostrare di aver completato l’intero percorso formativo;
  • I materiali di formazione devono essere redatti con linguaggio chiaro ed adeguato ai destinatari; l’accesso ai contenuti deve poter avvenire secondo un percorso obbligato, inoltre, deve essere possibile ripetere parti del percorso, tenendone traccia.

L’elenco completo dei requisiti è visibile nell’Accordo Stato-Regioni del 25 Luglio 2012 e nell’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016.

Tipologia di corsi on-line validi (altro…)

Voucher: il Ministero del lavoro “regola” il periodo transitorio

I buoni lavoro ancora in circolazione ed utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 devono essere comunque utilizzati nel rispetto della previgente disciplina.

E’ quanto afferma il Ministero del lavoro nel comunicato stampa pubblicato il 21 marzo sul proprio sito. Pertanto, i committenti – seguendo criteri di buon senso – sono tenuti a seguire la procedura di attivazione utilizzata precedentemente all’abrogazione della normativa.

Leggi il Comunicato Stampa Mlps

Lavoro accessorio, in vigore il decreto

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17.03.17 del D.L. n. 25/2017 è definitivamente stato soppresso il lavoro accessorio. Da oggi, pertanto, non è più possibile acquistare i buoni necessari per retribuire il prestatore.

Il legislatore ha concesso la possibilità di utilizzare i buoni lavoro acquistati fino alla data di pubblicazione del decreto (ieri) fino al 31.12.17.

Si capisce sicuramente l’urgenza di tale riforma, anche alla luce del referendum di maggio 2017 ma, sicuramente, colpisce la fretta con cui il decreto sia stato pubblicato lo stesso giorno di approvazione, con conseguente entratata in vigore immediata.

Lavoro accessorio, il governo abroga i voucher

Con comunicato stampa odierno il Consiglio dei Ministri rende noto di aver approvato un decreto legge volto a sopprimere l’istituto del lavoro accessorio (c.d. voucher).

Sarà previsto un regime transitorio per consentire l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Il decreto andrà in pubblicazione in Gazzatto Ufficiale nei prossimi giorni e, successivamente, entrerà in vigore. Si evidenzia, pertanto, che, ad oggi, la norma non è ancora vigente. Sarà cura dello studio comunicare tempostivamente la pubblicazione della stessa in Gazzatto Ufficiale.

Inps: chiarimenti sul bonus mamma

La Circolare n° 61/2017 chiarisce alcuni aspetti legati all’erogazione del bonus mamma di 800 €.

Assume particolare rilievo il chiarimento secondo cui l’importo di 800 € viene riconosciuto in relazione a ciascun figlio nato o minore adottato/affidato. Pertanto, in caso di parti gemellari o adozioni/affidamenti plurimi, l’importo andrà moltiplicato per il numero di figli nati o minori adottati/affidati.

Leggi la Circolare Inps n. 61/2017

Leggi anche Nascita o adozione di minore: Bonus di 800 € dall’Inps

Permessi L. 104/92 estesi al convivente: le istruzioni Inps

L’Inps pubblica la Circolare n. 38/2017 con cui fornisce alcuni chiarimenti e le istruzioni operative per il convivente che voglia fare richiesta dei permessi Legge 104/92 per l’assistenza al soggetto disabile.

Effetti sulla concessione dei permessi

In conseguenza di quanto previsto dalla nuova normativa vigente, il diritto ad assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso:

  • alla persona parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • al convivente di fatto (così come identificato dalla specifica normativa);
  • al parente o affine di terzo grado se i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità hanno compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

E’ importante ricordare che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità. Quindi, la parte di un unione civile può richiedere i permessi ex lege 104/92 solo se presta assistenza all’altra parte dell’unione e non se l’assistenza si rivolge ad un parente di quest’ultimo.

Qualificazione del “Convivente”

Si parla di convivenza di fatto quando due persone maggiorenni sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile.

La condizione di convivenza è quella attestata da specifico documento anagrafico rilasciato dal comune di residenza.

La presentazione della domanda

Deve essere presentata in formato cartaceo alla sede Inps competente per territorio.

Sul sito internet dell’Istituto sono disponibili i modelli:

  • SR08  – Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità;
  • SR64 – Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità.

Il modulo deve essere presentato:

  • tramite Posta Elettronica Certificata,
  • tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno,
  • tramite consegna allo Sportello Inps.

Si precisa che il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, lo stato di coniuge/convivente di fatto o parte di unione civile.

Leggi la Circolare Inps n. 38/2017

Sull’argomento leggi anche: L. 104/92: permessi anche al convivente

Nascita o adozione di minore: bonus di 800 € dall’Inps

L’Inps riconosce un bonus pari ad 800 euro in caso di nascita o di adozione di un minore.

Requisiti

Il premio è riconosciuto alle donne in gravidanza o alle madri, con i seguenti requisiti:

  • abbiano residenza in Italia
  • abbiano cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007);
  • se cittadine non comunitarie siano possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.

L’importo è riconosciuto per uno dei seguenti eventi, che si siano verificati dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del settimo mese di gravidanza;
  • parto (anche se avvenuto prima del compimento dell’ottavo mese di gravidanza);
  • adozione di minore;
  • affidamento preadottivo.

Si precisa che l’importo è fisso, a prescindere dal numero di nascite/adozioni ed è erogato in un’unica soluzione.

Quando presentare la domanda

La domanda deve essere fatta direttamente dalla madre.

A seconda del requisito la domanda deve essere presentata:

  • dopo il compimento del settimo mese di gravidanza (corredata di certificato del medico specialista Asl che attesti al data presunta del parto);
  • dopo il parto, con autocertificazione dello stesso e delle generalità del bambino;
  • in caso di adozione, l’Inps prevede specifiche modalità e contenuti della richiesta.

L’Istutito fornirà in seguito le istruzioni operative.

Paternità: il congedo facoltativo non è stato rinnovato per il 2017

Il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti non è stato prorogato per l’anno 2017 e, di conseguenza, non potrà essere fruito e non verrà indennizzato dall’Inps.

Resta invece in vigore il congedo obbligatorio per i padri lavoratori, che consiste in due giorni. Tale congedo deve essere utilizzato – anche non continuativamente – entro il 5° mese di vita del bambino. Il congedo riguarda anche i minori adottati/affidati ed, in tal caso, deve essere goduto entro il 5° mese dall’ingresso in famiglia del minore.

Inps: disponibili le certificazioni uniche 2017

Tutti i soggetti che hanno come sostituto di imposta l’Inps possono scaricare la propria Certificazione Unica 2017 riguardante i redditi percepiti nel 2016 direttamente dal sito dell’Istituto.

Per farlo è necessario accedere con le proprie credenziali al Menù Servizi e selezionare il servizio on-line Certificazione Unica 2017. L’accesso può essere efftuato tramite pc, ma anche da smartphone e tablet, tramite apposita applicazione.

Contratti di lavoro: crollo degli stabili e stallo dei voucher

I numeri parlano: nel 2016 i contratti stabili sono diminuito del 91%. A confermarlo è l’Osservatorio sul precariato istituito presso l’Inps.

A segnare la sostanziosa riduzione è, principalmente, la riduzione degli incentivi concessi ai datori di lavoro in caso di assunzioni a tempo indeterminato, i quali sono sensibilmente diminuiti negli ultimi anni.

Pertanto, il segno positivo attribuito al totale dei contratti stipulati è da attribuirsi alla presenta di contratti di lavoro a tempo determinato, il cui numero va a bilanciare il totale generale.

Si registra, invece, un lieve abbassamento del numero dei licenziamenti, da giustificare – secondo il parare dell’Inps – con la nuova procedura telematica e non con le modifiche apportate all’articolo 18.

Per quanto riguarda il numero di voucher venduti, il numero è stabile. La motivazione è da ricercare nei nuovi obblighi di tracciabilità introdotti dalla normativa attuale.