L. 104/92: permessi anche al convivente

I tre giorni di permesso retribuito al mese per assistere il familiare con handicap grave – così come previsto dalla Legge 104/92 – possono essere utilizzati anche dal convivente more uxorio.

In base alla sentenza 213/2016 della Corte Costituzionale non è legittimo limitare il diritto all’utilizzo del permesso esclusivamente al coniuge, parenti o affini fino al 2° grado, pregiudicando il diritto alla salute psico-fisica del disabile.

Nonostante la diversa condizione del coniuge rispetto al convivente, secondo i giudici è contraddittorio escludere il convivente dall’assistenza e, contemporaneamente, tutelare l’integrità psico-fisica dell’assistito, in armonia con quanto previsto dall’articolo 3 della Costituzione in tema di uguaglianza dei cittadini.

Il mancato rispetto del diritto costituzionalmente tutelato, precluderebbe al portatore di handicap di poter “ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita” per una causa meramente normativa rappresentata dal rapporto di parentela o coniugio.

Congedo di paternità per l’anno 2017

Il congedo obbligatorio di paternità è stato prorogato anche per l’anno 2017; i 2 giorni di congedo possono essere goduti – anche in modo non continuativo – entro i 5 mesi di vita del bambino.

Per quanto riguarda l’anno 2018, i giorni di congedo saranno innalzati da 2 a 4, estendibili a 5 previo accordo con la madre ed in sostituzione delle giornate di astensione obbligatoria spettanti a quest’ultima.

All’interno della sezione Modulistica del sito è presente la documentazione aggiornata.

Articoli già pubblicati in materia

Inail: assicurazione contro gli infortuni domestici

Il 31.01.2017 scade il termine per il pagamento della Polizza Inail contro gli infortuni domestici.

Riassumiamo, di seguito, le principali informazioni.

Sono obbligati ad assicurarsi i soggetti:

  • Con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti,
  • Che svolgono il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa,
  • Che non sono legati da vincoli di subordinazione,
  • Che prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

Si considera ambito domestico l’abitazione e le relative pertinenze; se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano pertinenze anche le parti comuni, come – ad esempio – le scale, i terrazzi e l’androne.

Specifici requisiti sono previsti per l’individuazione dei soggetti che compongono il c.d. Nucleo familiare. Nell’ambito del medesimo nucleo possono assicurarsi più soggetti.

Sono tenuti al versamento del premio anche i seguenti soggetti:

  • Gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano,
  • Tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione),
  • I titolari di pensione che non hanno superato i 65 anni,
  • I lavoratori in mobilità,
  • I cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione,
  • I lavoratori in cassa integrazione guadagni,
  • I soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Restano, invece, esclusi dall’obbligo assicurativo:

  • Colui che ha meno di 18 anni o più di 65 anni,
  • Il lavoratore socialmente utile (Lsu),
  • Il titolare di una borsa lavoro,
  • L’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio,
  • Il lavoratore part-time,
  • Il religioso.

E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

  • Ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui,
  • Fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

I soggetti in possesso dei succitati requisiti di legge che non pagano l’assicurazione, sono passibili di sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (12,91 euro).

Per approfondire leggi l’Opuscolo Informativo

 

Cassazione: il trasferimento d’azienda e il personale

La Corte di Cassazione – con la sentenza n. 24972 del 06.12.2016 – sostiene che, per configurarsi la fattispecie di trasferimento di azienda, non sia sufficiente il solo trasferimento di personale (sia questo totale o parziale), ma sia necessario anche il trasferimento di un complesso di beni.

Secondo il parere dei Giudici di Cassazione, un’impresa può essere sì costituita da beni immateriali, tuttavia risulta difficile che lo sia per la sua totalità, “giacché la stessa nozione di azienda contenuta nell’art. 2555 c.c. evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa, organizzazione di fatto impraticabile in caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, giacché organizzare significa coordinare tra loro i fattori della produzione (capitale, beni naturali e lavoro) e non uno solo”.

Dal 2017 razionalizzati i codici tributo

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è stata effettuata una razionalizzazione dei codici tributo utilizzabili all’interno del Modello F24 e relativi al versamento delle ritenute alla fonte.

In particolare, vogliamo portare all’attenzione dei signori clienti la seguente novità:

  • il codice tributo 1038 per il versamento delle ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza confluisce nel codice tributo 1040.

Pertanto, tutti i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017 per versamenti delle ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza – anche riferiti a periodi pregressi (ad esempio per ravvedimenti operosi) – dovranno essere indicati nel Modello F24 utilizzando il nuovo codice 1040.

Rinnovo Ccnl Legno Arredamento

Rinnovato in data 13 dicembre 2016 il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore legno arredamento industria.

Il nuovo testo prevede – a decorrere dal 2018 – una nuova metodologia di determinazione degli incrementi dei minimi salariali, i quali non verranno più corrisposti sulla base delle previsioni inflattive, bensì su “indici definiti e facilmente identificabili”, calcolati a consuntivo.

Nello specifico, per l’anno 2017 è stato definito un aumento salariale fisso finalizzato a favorire la domanda interna e i consumi pari a 35 € a base 100 e a circa 47 € per il livello medio di riferimento.

Dal 2018, le parti fisseranno un incontro nel mese di gennaio di ciascun anno che avrà per finalità il recupero del potere d’acquisto sulla base dell’inflazione Ipca generale (inclusivo dei costi energetici).

La nuova base di calcolo dell’aumento può definirsi ampia, poichè è composta dalle seguenti voci: paga base, contingenza, edr e tre scatti di anzianità.

Gli aumenti così individuati, decorreranno dal mese di gennaio.

Altre novità riguardano i seguenti argomenti:

  • Il sistema di welfare aziendale: è previsto un aumento complessivo dello 0,30% per la previdenza complementare (fondo Arco) a carico delle imprese;
  • La sanità integrativa (fondo Altea): la quota a carico delle imprese (pari a 10 €) aumenterà a 15 €;
  • La flessibilità: introdotto un aumento delle ore inerenti la flessibilità che diventano 112, prevedendo l’informazione preventiva dell’azienda ai lavoratori;
  • L’orario di lavoro: niente obbligo di lavoro il sabato e la domenica;
  • La formazione professionale: condiviso un pacchetto di 16 ore per i lavoratori che svolgono attività in cantiere per la prima volta, alle quali andranno aggiunte 8 ore di aggiornamento;
  • Con riguardo alle aziende che non attivano contrattazione di secondo livello è previsto un aumento mensile dell’elemento di garanzia retributiva pari a 5 €, a decorrere dal mese di gennaio 2017.

Pubblicate le Tabelle ACI 2017

I datori di lavoro che concedono in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, al fine di determinare i relativi fringe benefit, devono fare riferimento alle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI – ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 314/1997.

Nello Specifico, l’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, stabilisce che in caso di concessione di autovetture in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti il benefit deve essere valorizzato assumendo un valore convenzionale pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 km, tendendo in considerazione, come base di calcolo, i costi chilometrici elaborati dall’ACI.

All’interno del Supplemento Ordinario n. 58 della Gazzetta Ufficiale n. 298 del 15 dicembre 2016 sono pubblicate le tabelle.

Consulta le Tabella ACI 2017

Lavoratori somministrati: comunicazione obbligatoria entro il 31.01.2017

Le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2016, lavoratori somministrati, sono tenute ad effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2016.

La scadenza per l’invio della suddetta comunicazione è il 31 gennaio 2017.

I dati che la suddetta comunicazione deve contenere sono:

  • il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la durata dei suddetti contratti,
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Si ricorda che, in caso di mancato assolvimento, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ha un importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per completezza di trattazione si rinvia alla Circolare dello Studio n. 28/2012 sottolineando che il riferimento normativo aggiornato è l’art. 36 comma 3 del D.Lgs. 81/2015.