Piani di welfare e risultati individuali: le indicazioni della Dre Lombardia

Secondo la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate regione Lombardia un piano di welfare può contenere l’erogazione di benefit collegata al raggiungimento di obiettivi sia aziendali che individuali senza violare le norme agevolative previste in materia.

La condizione posta alla base della liceità del piano di welfare è che il budget di spesa figurativo assegnato – ove non utilizzato – non venga convertito in denaro e rimborsato al lavoratore.

Inoltre, non configura un impedimento neppure il fatto che il piano, se prevede obiettivi individuali, possa generare situazioni di disparità tra i lavoratori in relazione all’accesso ai benefit.

L’interpretazione della Dre prevede che sia possibile redigere un piano welfare collegato ad obiettivi, se l’obbligazione assunta dal datore di lavoro prevede già nella fase iniziale l’esclusivo adempimento tramite l’erogazione di beni e servizi, anche a titolo premiale.

Da sottolineare il fatto che la Dre – in aggiunta al parere positivo sulla fattibilità di accesso ai benefit condizionato al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati – giudica come fattibile un piano welfare che definisca gli obiettivi non solo a livello aziendale, ma anche individuale (parametrati sul singolo dipendente).

Inps: vademecum prestazioni occasionali

L’Inps pubblica il vademecum Prestazioni occasionali in pochi click.

In seguito all’introduzione della nuova normativa riguardante il lavoro occasionale e la nuova procedura di attivazione e comunicazione delle prestazioni, l’Istituto pubblica una guida che si pone l’obiettivo di riassumere in maniera semplice, concisa ed esaustiva i singoli passaggi procedurali.

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Attività lavorativa e malattia: interviene la Cassazione

Il lavoratore assente per malattia può svolgere un’altra attività lavorativa purchè questa non pregiudichi la guarigione dallo stato morboso in essere.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 21667/2017, all’interno della quale i Giudici evidenziano che lo svolgimento di attività che non recano pregiudizio allo stato invalidante non può essere considerato come malattia fittizia.

La Corte ricorda l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “lo svolgimento da parte del dipendente assente per malattia di altra prestazione lavorativa è idoneo a integrare gli estremi del licenziamento disciplinare per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, nonché delle obbligazioni contrattuali di diligenza e fedeltà, solo nel caso in cui le predette prestazioni facciano presumere l’inesistenza della malattia o siano tali da pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del lavoratore”.

Studi Professionali: istituito il Fondo di Solidarietà

L’accordo sottoscritto da Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil sancisce l’istituzione del Fondo di solidarietà per la gestione degli interventi di sostegno al reddito in favore dei dipendenti degli studi professionali.

Il Fondo si pone come obiettivo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali – che occupano in media più di tre dipendenti – una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Le prestazioni erogate dal Fondo saranno:

  • il finanziamento di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorative, secondo specifici criteri e misure;
  • un assegno straordinario per il sostegno al reddito, nell’ambito dei processi di incentivo all’esodo.

Il Fondo è finanziato da:

  • un contributo ordinario pari allo 0,45% (1/3 carico lavoratore e 2/3 carico datore di lavoro) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, dovuto da tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti;
  • un contributo ordinario pari allo 0,65% (1/3 carico lavoratore e 2/3 carico datore di lavoro) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, dovuto da tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
  • in caso di riduzione dell’orario di lavoro: un contributo addizionale (100% carico datore di lavoro) pari al 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali in proporzione alle ore perse dai lavoratori beneficiari della prestazione.

Cassazione e licenziamento per furto di modesta entità

Secondo i Giudici di Cassazione è legittimo licenziare un dipendente che commette un furto all’interno dei locali aziendali, anche nel caso in cui il valore della merce sottratta sia di modesta entità.

Nel caso in esame, rileva l’intenzionalità del fatto compiuto dal dipendente e la sua convinzione che i prodotti sottratti fossero privi dei c.d. dispositivi anti-taccheggio.

In base all’interpretazione dei Giudici, il comportamento fraudolento messo in atto dal dipendente è tale da violare il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro e prescinde dal valore patrimoniale della merce rubata.

Ccnl settore terziario: Accordo Confcommercio – Sindacati

Confcommercio e i sindacati di categoria hanno raggiunto un accordo per l’erogazione della terza tranche di aumenti contrattuali la cui erogazione ai lavoratori era prevista nel mese di novembre 2016, ma che era stata congelata a causa della congiuntura economica sfavorevole che ha portato il paese ad avere un tasso di inflazione con un saldo vicino allo zero.

I nuovi accordi pervedono quanto segue:

  • L’aumento salariale di 16 euro al quarto livello e riparametrato per gli altri livelli, verrà erogato nel mese di marzo 2018;
  • In conseguenza di ciò la data di scadenza del contratto è spostata al 31 luglio 2018;
  • E’ stata inserita una clausola di salvaguardia generale che impegna reciprocamente le parti firmatarie del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi a non sottoscrivere contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedano aumenti salariali inferiori a quelli previsti nel CCNL per i settori e gli ambiti ricadenti nella sua sfera di applicazione.

Prestazioni occasionali: prestazione resa a cavallo della mezzanotte

Quando la prestazione di lavoro occasionale è resa durante un orario che ricomprende la mezzanotte e che, pertanto, interessa due distinte giornate, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi come indicato dall’Inps:

  • Registrare – all’interno della piattaforma telematica – due prestazione: una per ogni giornata interessata;
  • Corrispondere, per ogni giornata lavorata e registrata, il compenso minimo di 36 euro ciascuna; il compenso minimo deve essere pagato anche se il lavoratore ha lavorato per un orario inferiore.

Nel caso specifico del quesito rivolto all’Inps, per una prestazione resa dalla ore 22 alle ore 2 del giorno successivo, oltre a dover registrare telematicamente una prestazione che interessa due giornate, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il compenso minimo (36 euro per 4 ore di lavoro) per entrambe le giornate di lavoro.

Inail: infortuni brevi da segnalare

A partire dal 12 ottobre p.v. entra in vigore l’obbligo di comunicare all’Inail gli infortuni con prognosi superiore ad un giorno oltre quello dell’infortunio.

La comunicazione deve essere comunicata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, utilizzando il canale telematico dell’Istituto.

Il lavoratore – oltre a dare tempestiva comunicazione dell’accaduto al datore di lavoro – deve farsi rilasciare (dal pronto soccorso, dal medico aziendale o dal proprio medico curante) un certificato che attesti la prognosi ed i giorni di presunta inabilità. Tale certificato deve essere inoltrato all’Inail a cura del medico che lo ha rilasciato.

In caso di omessa comunicazione da parte del medico, il lavoratore perde il diritto all’indennizzo da parte dell’Inail. Se, invece, ad omettere la comunicazione è il datore di lavoro, questa può essere fatta direttamente dal lavoratore recandosi presso la sede Inail competente.

mètaSalute: versamento contributi ottobre 2017

Il pagamento dei contributi del fondo sanitario mètaSalute relativi al mese di ottobre 2017, devono essere pagati dalle aziende iscritte tramite MAV, che sarà scaricabile dall’Area Riservata Azienda a partire dal giorno 15 ottobre p.v.

Le ritenute omesse seguono il criterio della competenza

L’accertata omissione del versmento delle ritenute, in fase di ricostruzione, deve seguire il criterio della competenza contributiva nel corso dell’anno civile.

E’ quanto affermato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Lettera circolare 8376/2017), ponendosi in contrasto con la tesi sostenuta nel 2016 dal Ministero del Lavoro, ma uniformandosi alla giurisprudenza di cassazione (sentenza 39882/2017).

Nel caso in cui l’ammontare dell’omissione in un anno abbia un totale superiore a 10.000 euro, si configura il reato di illecito penale che viene punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.

I Giudici di cassazione affermano che «la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire sempre dal mese di gennaio, dell’importo di 10 mila euro ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo».

Ne cosegue che l’eventuale omissione del versamento delle ritenute contributive deve seguire il criterio della competenza contributiva, ossia fare riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto, relativo al mese di gennaio (versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio successivo) fino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).