Rinnovati i Ccnl per l’area tessile-moda e chimica-ceramica artigianato

Il 14 dicembre 2017 le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali hanno firmato il rinnovo dei seguenti Contratti Collettivi:

  • Area tessile-moda,
  • Area chimica-ceramica.

Il nuovo contratto si applica ai dipendenti impiegati nelle imprese artigiane operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintilavanderie, occhialerie, chimica, gomma-plastica, vetro, ceramica, terracotta, grés, decorazione piastrelle.

Il contratto avrà scadenza il 31.12.2018.

Le principali novità contenute nel rinnovo contrattuale sono:

La normativa relativa all’apprendistato viene adeguata alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2015;

Viene introdotta la definizione di una specifica tipologia contrattuale concernente il reinserimento al lavoro di alcune categorie di lavoratori;

E’ stata ampliata la possibilità di fare ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato;

Previsti aumenti salariali;

Ad integrazione del periodo di vacanza contrattuale verrà corrisposti un importo una tantum pari a 120 euro lordi per il settore tessile-moda e 80 euro lordi per l’area chimica-ceramica, da parametrarsi in funzione della durata del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo di vacanza. Gli importi saranno erogati in 2 tranches; la prima a marzo 2018 e la seconda a settembre 2018.

La solidarietà del committente in caso di subfornitura

La Consulta – con la sentenza n. 254/17 – afferma che anche nei confronti dei dipendenti di aziende che operano con contratti di subfornitura (L. 192/98) opera la solidarietà del committente in relazione alle retribuzioni e alla contribuzione, come nei contratti di appalto e subappalto.

Cassazione: licenziamento del dipendente senza abilitazione

La revoca di una specifica abilitazione al lavoratore e la conseguente impossibilità del soggetto a rendere la prestazione lavorativa configurano una causa di licenziamento che non può essere assunta quale “provvedimento disciplinare”.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 16388/2017; i Giudici hanno, inoltre, definito come legittima la sospensione delle retribuzioni operata dal datore di lavoro e giustificata con il mancato svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.

 

Licenziamenti collettivi: nessun obbligo di repêchage

In caso di licenziamento collettivo, il datore di lavoro non ha nessun obbligo legale in termini di riassunzione del lavoratore. Gli obblighi eventualmente assunti in sede di trattativa sindacale hanno natura esclusivamente contrattuale. Ne consegue che il mancato rispetto dell’impegno assunto non configura violazione dei criteri di scelta o procedurali.

Il concetto è stato affermato dai Giudici della Corte d’Appello di Milano nella sentenza 131/2017, i quali sostengono che l’obbligo di repêchage sia un «elemento appartenente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo». L’eventuale impegno assunto per favorire la ricollocazione dei lavoratori in posizioni future è da considerarsi come opportunità eventuale assunta dal datore di lavoro sulla base di un impegno volontario che ha obblighi esclusivamente contrattuali.

La Cassazione si pronuncia sulla validità dei contratti aziendali

Nella sentenza 27115/17 in materia di validità dei contratti aziendali, la Corte di Cassazione si pronuncia come segue:

Il Contratto collettivo aziendale ha un’efficacia vincolante assimilabile a quella del Contratto collettivo nazionale di lavoro, intesa nel senso di atto autonomo sindacale che vincola una specifica pluralità di lavoratori considerati collettivamente. Ne deriva che un Contratto collettivo aziendale risulta applicabile alla totalità dei lavoratori dell’azienda con il solo vincolo dei soggetti iscritti ad un’altra associazione sindacale e che manifestino esplicito dissenso in merito. Questa specifica pronuncia tutela il diritto alla libertà sindacale sancito dall’articolo 39 della Costituzione.

La Corte, inoltre, riconosce come non fondato il diritto di un’associazione sindacale a ricorrere in giudizio con riferimento alla validità, efficacia, o interpretazione di un Contratto collettivo alla cui stipulazione non abbia preso parte.

Videosorveglianza e tutela del patrimonio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative in caso di autorizzazioni richieste per l’installzazione di sistemi di videosorveglianza collegati a sistemi di allarme o antifurto, volti a rilevare l’intrusione di terzi nei locali aziendali.

Se l’impianto di videosorveglianza si attiva solo quando l’allarme è inserito, ne deriva un’assenza di preterintenzionalità del controllo sul personale. In conseguenza di ciò, tutte le sedi territoriali dell’Ispettorato sono tenute a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi brevi.

Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori: precisazioni dall’Inl

La Lettera circolare n. 3/2017 emanata dall’Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito ai provvedimenti sanzionatori da applicare nel caso in cui si riscontri l’omissione relativa alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Poiché l’obbligo di monitorare i lavoratori è desumibile dal combinato disposto di diversi articoli del D.Lgs. 81/2008, sono configurabili le seguenti tre fattispecie di reato:

  • nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
  • in tutti i casi in cui la normativa vigente preveda l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
  • nei casi in cui, nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

In conclusione, il documento ricorda che “l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza”, in forza dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.”.

Inail: sconto artigiani 2017

La Corte dei conti ha recepito, lo scorso 14 novembre, il decreto che delibera la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dalle imprese artigiane.

Per l’anno 2017 la misura del beneficio è stata fissata al 7,22% dell’importo dei premi dovuti.

Le imprese artigiane possono beneficiare della riduzione se:

  • Risultano in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore sulla sicurezza;
  • Non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (biennio 2015-16).

Le imprese artigiane beneficiarie della riduzione – all’interno dell’autoliquidazione Inail riferita al 2017 –  dovranno determinare l’ammontare di quanto dovuto a titolo di regolazione anno 2017, calcolando lo sconto sull’intero importo dovuto per il 2017.  Lo sconto non si applica al premio dovuto a titolo di rata anticipata per l’anno 2018.

Disoccupazione: la DID si compila on-line

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro rende noto che – a partire dal 1° dicembre p.v. – la DID (Dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego) dovrà essere compilata tramite la procedura telematica, attenendosi ad una delle seguenti modalità:

  1. Registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino;
  2. Registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro da parte di un operatore del Centro per l’impiego, che supporti l’utente nel rilascio della DID;
  3. Inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della DID, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).

Solo in presenza di tale documento – debitamente compilato – all’interno del Sistema Telematico Nazionale, sarà riconosciuto lo status di disoccupato al cittadino in possesso dei requisiti.