Rinnovo Ccnl Pubblici esercizi

In data 8 febbraio è stato rinnovato in Ccnl Pubblici Esercizi; vediamo di seguito alcune delle novità introdotte.

Scatti di anzianità

Il nuovo contratto prevede 6 scatti triennali per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale. Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si matura il triennio di anzianità.

A fare data dal 1° gennaio 2018 gli scatti di anzianità sono riconosciuti con cadenza quadriennale, mentre per il singolo scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 dicembre 2017, resta valida la disciplina precedente (scatti triennali).

Alla maturazione del nuovo scatto, l’importo degli scatti già maturati è calcolato in base ai nuovi valori riportati nel rinnovo contrattuale e non si dovranno liquidare arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

Se durante un triennio/quadriennio ci sono stati passaggi al livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti devono essere ricalcolati in base al nuovo valore al momento della maturazione del nuovo scatto senza tuttavia operare la liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.

Assistenza integrativa

Al Fondo Est – fondo di categoria per l’assistenza sanitaria integrativa – devono essere iscritti tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti ed esclusi i quadri. I lavoratori a tempo determinato possono essere iscritti – su richiesta scritta del lavoratore – se il contratto ha una durata iniziale superiore a 3 mesi.

All’iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota di iscrizione al fondo di 15 euro (riproporzionata a 8 euro per i lavoratori part-time).

Dal 1° febbraio 2018, è dovuto dal datore di lavoro un contributo di finanziamento di 11 euro mensili per dodici mensilità (12 euro dal 1° gennaio 2019). Se l’azienda non versa la contribuzione, è tenuta ad erogare al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari a 16 euro lordi, da corrispondersi per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.

Bilateralità

Viene introdotto un elemento distinto della retribuzione, la cui quota è fissata nello 0,40% (0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore) di paga base e contingenza, per 14 mensilità.

Se l’azienda non versa la contribuzione, deve corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza – per 14 mensilità – rientrante nella retribuzione di fatto.

Riduzione orario di lavoro (Rol)

Con riferimento al comparto pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi diurni il nuovo Ccnl prevede Rol nella misura di 104 ore annue; mentre nel comparto stabilimenti balneari la riduzione dell’orario annuale è pari a 108 ore.

All’interno del monte orario dei Rol sono incluse le 32 ore relative alle festività religiose abolite e le 24 ore di cui all’art. 52 del Ccnl Turismo 8/7/1982.

Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2018, la maturazione dei Rol avverrà gradualmente.

Di norma, i permessi dovranno essere goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione; quelli non goduti entro il mese di settembre dell’anno successivo a quello di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei rate di permessi le frazioni di mese saranno cumulate; la somma così ottenuta comporterà il riconoscimento di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.
I permessi non matureranno per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.

Rinnovo Ccnl Area Comunicazione

Lo scorso 27 febbraio è stato firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Comunicazione relativo al comparto artigiano e alle piccole e medie imprese; ecco le principali novità.

L’accordo definisce i nuovi aumenti retributivi e li suddivide in base alla tipologia del datore di lavoro: artigiano o pmi. Gli aumenti sono suddivisi in tre tranches da erogarsi con i periodi paga di marzo, luglio e dicembre 2018.

A copertura del periodo di vacanza contrattuale – ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo – verrà erogato un importo Una tantum pari a 150 euro, da erogarsi con le mensilità di aprile e novembre 2018.

Viene aggiornata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.

Introdotto il contratto a termine per  il “reinserimento al lavoro”, con una durata massima pari a 24 mesi e stipulabile con soggetti che abbiano raggiunto il 29° anno di età e si trovino nella condizione di disoccupazione/inoccupazione. Il contratto prevede un salario di ingresso, nella prima metà del periodo, inferiore di 2 livelli rispetto a quello previsto per le mansioni svolte dal lavoratore; nella seconda metà, invece, la retribuzione è inferiore di un livello.

Se il lavoratore copia dati riservati il licenziamento è legittimo

Il lavoratore che copia dati aziendali riservati viene meno al vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, ponendo in essere i presupposti per un leggittimo licenziamento da parte del datore di lavoro. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25147/2017.

Perché il datore possa comminare il licenziamento al dipendente, non è necessario che quest’ultimo diffonda a terzi i dati copiati, ma è sufficiente la loro appropriazione. Inoltre, per considerare i dati come “riservati” non è necessario che questi siano protetti da password

Apprendistato 1° e 3° livello: il comparto artigiano e pmi sigla l’accordo interconfederale

E’ stato firmato in data 1 febbraio 2018 – tra le organizzazioni sindacali e quelle datoriali del comparto artigiano e pmi – l’accordo che regola il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e quello per l’alta formazione e ricerca.

L’accordo si applica a decorrere dal 1 marzo p.v. ed è volto a fornire una normativa base di riferimento per l’instaurazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello, per lo specifico comparto; restano salve le intese già siglate a livello regionale o nelle province autonome.

Il contratto di apprendistato di primo livello potrà essere stipulato con i giovani studenti tra i 15 ed i 25 anni di età, mentre in quello per l’alta formazione e ricerca i candidati dovranno avere un’età compresa tra 18 e 29 anni.

Il periodo di prova è stato fissato, per entrambe le tipologie contrattuali, in 90 giornate.

Fa parte integrante del contratto il Piano formativo individuale, che deve essere stipulato con l’istituzione formativa presso cui lo studente è iscritto.

L’accordo prevede che la retribuzione sia calcolata con il criterio della percentualizzazione e riporta le specifiche progressioni periodiche; se l’apprendista deve ripetere l’anno scolastico le percentuali vengono congelate fino al passaggio all’annualità scolastica successiva. Con riferimento alla ore di formazione svolte in azienda, queste devono essere retribuite nella percentuale del 10% della quota oraria di retribuzione spettante, mentre non è previsto uno specifico obbligo di retribuzione delle ore svolte presso l’istituto scolastico.

Bonus asili nido 2018

L’Inps, con la Circolare 14/2018, comunica l’apertura della procedura per la richiesta del Bonus asilo nido per l’anno 2018, in seguito all’assegnazione delle risorse economiche con specifico riferimento all’anno 2018.

Fino al 31.12.2018 sarà possibile procedere con la presentazione telematica della domande.

La procedura è la medesima dell’anno precedente e il documento contiene solo alcune precisazioni.

Nello specifico si ricorda che l’importo massimo del contributo è di 1.000 euro suddivisi mensilmente per un massimo di 11 mesi; l’importo mensile, pertanto, ammonta a 90,91 euro per i primi 10 mesi e 90,90 per l’ultimo mese. Se il costo mensile per la retta dell’asilo è superiore, la famiglia deve integrare l’importo, mentre se è inferiore l’importo si compensa, ma non si matura alcun credito nei confronti dell’Istituto.

Con riferimento alle rette di asili nido privati autorizzati l’Istituto ricorda che si tratta esclusivamente delle strutture che hanno ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente e gli estremi del provvedimento di autorizzazione devono essere indicati nella domanda.

Per quanto riguarda, invece, la domanda nel concreto si consiglia di effettuare un’unica richiesta comprendente l’intero periodo per cui si vuole richiedere il contributo, al fine di essere certi che ci sia la relativa copertura finanziaria. Eventuali richieste successive inoltrate durante l’anno verranno autorizzate sulla base delle risorse residue.

Riportiamo, di seguito, gli articoli precedenti sulla richiesta del bonus.

Attivazione servizio richiesta bonus asilo nido

Bonus asilo nido: come richiederlo

Circolare Inps 14/2018

Rapporto biennale pari opportunità

Le imprese pubbliche e private che occupano alle loro dipendenze più di 100 dipendenti sono tenute a redigere il “Rapporto biennale pari opportunità”, un documento che fotografa la situazione relativa al personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Tale documento deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali ed alla Consigliera regionale pari opportunità, la quale elabora i dati e li trasmette a sua volta alla consigliera nazionale di parità, al Ministero del lavoro ed al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il 30 aprile p.v. è il termine ultimo per la presentazione del rapporto relativo al biennio 2016-2017. Il Ministero del Lavoro ha reso noto che renderà disponibile un programma informatico entro il 30 marzo 2018; le aziende sono, comunque, tenute a verificare, per il tramite della consigliera regionale di parità, se il rapporto dovrà essere compilato in modalità cartacea o tramite una procedura telematica.

La mancata compilazione del rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Il nuovo ticket licenziamento 2018

A decorrere dal 1.1.2018 l’importo del ticket dovuto dal datore di lavoro all’Inps in caso di licenziamento collettivo è pari a 990,68 euro per ogni anno di anzianità del lavoratore licenziato, fino ad un massimo di 2.972,04 euro per rapporti con anzianità pari o superiore a 36 mesi. Ulteriormente, nell’ipotesi in cui la dichiarazione di eccedenza di personale non sia oggetto di accordo sindacale, il ticket di licenziamento di cui sopra verrà moltiplicato per tre.

Tali importi sono dovuti dalle imprese soggette alla procedura di Cigs che procedono ad effettuare licenziamenti ricadenti in una procedura di licenziamento collettivo. Restano invariati gli importi per le altre tipologie di datori di lavoro e/o di licenziamento (495,34 euro con un massimo di 1.486,02 euro per rapporti di durata pari o superiore a 36 mesi).

Sempre con specifico riferimento alla procedura di Cigs viene introdotto il Piano di Ricollocazione, che ha finalità di aiutare il processo di ricollocazione dei lavoratori delle imprese in crisi e limitare le ipotesi di licenziamento alla conclusione della procedura.

Durante la fase di consultazione sindacale è possibile prevedere la stesura di un Piano di Ricollocazione che consente ai lavoratori indicati nel documento di avere accesso ad alcuni incentivi:

Richiesta all’Anpal di erogazione anticipata dell’assegno di ricollocazione, entro 30 giorni dall’approvazione del Piano. L’importo può essere utilizzato – in costanza di Cigs – per ricevere assistenza nella ricerca di un nuovo impiego;

Al lavoratore che accetta l’offerta di un contratto di lavoro da parte di un nuovo datore di lavoro viene riconosciuta l’esenzione Irpef con specifico riferimento agli importi percepiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (importo massimo di 9 mesi);

Il lavoratore gode di un contributo mensile pari al 50% della Cigs che avrebbe percepito se non avesse accettato la nuova offerta di lavoro.

Il datore di lavoro che assume un lavoratore il cui nominativo è presente nel Piano di Ricollocazione ha diritto all’esonero del 50% dei contributi Inps a proprio carico a concorrenza dell’importo massimo di 4.030,00 euro. In caso di assunzione a tempo indeterminato l’esonero spetta per 18 mesi, mentre il caso di rapporto a tempo determinato spetta per 12 mesi che possono essere integrati di ulteriori 6 mesi se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato.

L’ispettorato del lavoro e l’attività di vigilanza nel 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende noto che i settori in cui sarà maggiormente concentrata l’attività di ispezione e vigilanza nell’anno 2018 saranno:

  • lavoro nero,
  • caporalato,
  • logistica,
  • trasporto,
  • false cooperative,
  • tirocini,
  • distacco transnazionale.

Tali settori sono stati individuati facendo riferimento ai risultati dell’attività di vigilanza effettuati nel 2017 (primo anno di avvio dell’INL), che hanno evidenziato “un aumento di alcuni fenomeni di violazione della legge, ad esempio in materia di somministrazione illecita di manodopera, e la necessità di dedicare maggiore attenzione ad alcuni settori come quello della logistica e delle false cooperative. Non mancherà un forte e costante impegno, anche in collaborazione con altre istituzioni, nel fronteggiare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento di manodopera.”

I tirocini attivati in Regione Liguria: che cosa cambia

Con l’approvazione della Delibera regionale 1186 viene aggiornata la disciplina in materia di tirocini extracurricolari attivati nella Regione Liguria.

Le nuove direttive devono essere applicate a tutti i tirocini attivati a decorrere dal 01 gennaio 2018.

La Circolare analizza nel dettaglio le novità e ripercorre le caratteristiche del rapporto di tirocinio.

Leggi la Circolare n. 49 dello Studio Nicco