Carte e buoni carburante: cosa cambia in tema di fatturazione

La Legge di Bilancio 2018 introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione, a decorrere dal 1° luglio 2018.

La Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche in tema di buoni carburante.

Come già espresso in precedenza dall’Agenzia stessa, le forme di pagamento c.d. tracciabili e, quindi, idonee per la detraibilità dell’Iva e la deducibilità dei costi, saranno applicabili anche nei casi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione del bene/prestazione del servizio e, quindi, anche nel caso dei buoni e delle carte ricaricabili per l’acquisto di carburante.

Nella pratica, è possibile distinguere due diverse fattispecie:

1. Buoni/Carte per l’acquisto di carburante presso i distributori di una medesima compagnia o circuito.

L’operazione è soggetta all’emissione di fattura elettronica al momento dell’acquisto del buono o della ricarica della carta, a prescindere dal momento dell’effettivo utilizzo per l’acquisto del carburante.

2. Buoni/Carte per l’acquisto di carburante presso i distributori gestiti da diverse compagnie (che non fanno parte del medesimo circuito).

In questo caso verrà emesso un semplice documento di legittimazione che non deve essere necessariamente in formato elettronico.

Decorrenza delle disposizioni

La Circolare precisa che le indicazioni fornite si applicheranno ai buoni e alle carte per l’acquisto di carburante emesse dal 1° gennaio 2019 e che tutti i buoni/carte emessi fino al 31.12.2018 non saranno passibili di alcuna sanzione.

Politiche attive del lavoro: le linee guida ministeriali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con il Decreto 4/2018 – ha pubblicato le linee guida in materia di politiche attive del lavoro. Riportiamo di seguito le principali aree di intervento.

Il Ministero si prefigge i seguenti obiettivi:

  • Piena implementazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, con particolare riguardo alla gestione unitaria della scheda anagrafica e professionale delle comunicazioni obbligatorie, nonché del fascicolo elettronico del lavoratore e del sistema informativo della formazione professionale;
  • Il potenziamento del sistema delle politiche attive del lavoro e, in particolare, dei servizi per l’impiego, anche attraverso meccanismi di premialità e azioni di supporto a favore dei sistemi locali non adeguatamente operativi;
  • Coordinamento dei programmi nazionali con quelli regionali, tramite intese preventive;
  • Sviluppo della cooperazione applicativa per lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi;
  • Potenziamento di strumenti, anche informativi, per l’erogazione di servizi agli utenti nel rispetto dei tempi di convocazione previsti dalla normativa vigente e dal decreto stesso, volti alla semplificazione delle procedure amministrative e alla riduzione degli oneri;
  • Erogazione di servizi e misure di politica attiva che contribuiscono alla riduzione della durata media della disoccupazione, con particolare riguardo al fenomeno della disoccupazione femminile;
  • Potenziamento degli sportelli informativi e dei servizi alle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi;
  • Rafforzamento degli strumenti finalizzati all’incremento dell’occupazione giovanile;
  • Rafforzamento delle capacità dei servizi per l’impiego di prendere in carico i beneficiari del sostegno per l’inclusione attiva e del reddito di inclusione;
  • Rispetto dei tempi di convocazione degli utenti dei centri per l’impiego.

Il documento definisce i livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale e mette in atto specifici strumenti di monitoraggio, necessari per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi.

Leggi il Decreto Ministeriale 4/2018Allegato AAllegato B

NASpI e trasferimento del lavoratore

Il messaggio Inps 369/2018, pubblicato in data 26.01.2018, interviene in materia di NASpI per chiarire alcune specifiche fattispecie.

Dimissioni per giusta causa

Il lavoratore è ammesso al trattamento di disoccupazione perché la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, che lo ha condotto a rassegnare le dimissioni, dipende dal comportamento di un altro soggetto. Pertanto, lo stato di disoccupazione può definirsi involontario.

Se la dimissioni del lavoratore riguardano il suo trasferimento presso altra sede aziendale, si configura la giusta causa quando il trasferimento non è sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

E’ cura del lavoratore presentare in giudizio tutta la documentazione utile ad attestare la ricorrenza della condizione di giusta causa.

Risoluzione consensuale

Lo stato di disoccupazione può essere considerato involontario nelle seguenti fattispecie:

  • a seguito di procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della L. n. 604/66;
  • in seguito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km  dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. In questo specifico caso la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento.

Ccnl metalmeccanica industria: i nuovi importi retributivi

Il 31 maggio scorso i rappresentanti sindacali del comparto metalmeccanica industria hanno dato attuazione ai nuovi minimi retributivi in vigore per il periodo 1 giugno 2018 – 31 maggio 2019.

I nuovi importi:

  • Categoria 1ª: 1.310,80 euro;
  • Categoria 2ª: 1.446,92 euro;
  • Categoria 3ª: 1.604,53 euro;
  • Categoria 3ª Super: 1.639,20 euro;
  • Categoria 4ª: 1.673,87 euro;
  • Categoria 5ª: 1.792,65 euro;
  • Categoria 5ª Super: 1.921,46 euro;
  • Categoria 6ª: 2.061,41 euro;
  • Categoria 7ª: 2.301,37 euro;
  • Categoria 8ª Quadri: 2.356,52 euro.

Inoltre, sono stati definiti i seguenti nuovi importi relativi alla trasferta, che hanno validità dal 01.06.2018:

  • Trasferta intera: 43,24 euro;
  • Quota per il pasto meridiano o serale: 11,79 euro;
  • Quota per il pernottamento: 19,66 euro.

Nuovo modulo TFR2

La Gazzetta Ufficiale del 19.04.2018 n. 91 pubblica il Decreto del Ministero del lavoro contenente il nuovo modulo per la scelta di destinazione delle quote di Tfr.

L’aggiornamento sostituisce le opzioni di scelta della Sezione 1 con le seguenti formulazioni:

  • Che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile;
  • Che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: … %, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare …… alla quale il sottoscritto ha aderito in data ../../….., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile. Allega copia del modulo di adesione.

Vedi il nuovo modulo TFR2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Sul sito dello studio – area riservata aziende – è possibile reperire la modulistica aggiornata.

Settore metalmeccanica: il costo del lavoro negli appalti

Il Decreto Direttoriale 37/2018 del Ministero del lavoro definisce il costo orario medio del lavoro relativo al personale dipendente delle imprese del comparto industriale esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione degli impianti.

Le tabelle allegate al Decreto riportano il costo medio del lavoro distinto tra operai e impiegati con decorrenza dai mesi di marzo, giugno e ottobre 2017; tali importi sono suscettibili di oscillazioni in base ad eventuali benefici contributivi, fiscali o derivanti dalla contrattazione collettiva, oneri sostenuti per interventi alle infrastrutture, attrezzature e macchinari, altre misure collegate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché altri eventuali oneri derivanti dall’applicazione di contratti e accordi di livello aziendale o individuale.

Leggi il Decreto Direttoriale 37/2018 e le relative tabelle del costo orario

 

Apprendistato: se manca la formazione esterna, niente agevolazioni contributive

La Corte di Cassazione è stata chiamata ad esprimersi in merito alla mancata formazione esterna degli apprendisti; nello specifico, gli apprendisti non avevano preso parte ai corsi di formazione esterna.

Dopo attenta analisi delle vicende, i Giudici affermano che in caso di rilevante inadempimento dell’obbligo di formazione esterna, il datore di lavoro decade dal godimento dei benefici contributivi.

La sentenza di Cassazione n. 8564/2018 rigetta il ricorso proposto dal datore di lavoro riconfermando, di fatto, quanto asserito dalla sentenza dei giudici di appello:

  • La decadenza dalle agevolazioni contributive si applica a prescindere dal fatto che il datore di lavoro abbia posto in essere tutte le azioni disponibili per pretendere l’esatto adempimento formativo;
  • Poiché l’apprendistato è considerato un unico ed omogeneo periodo di formazione, la decadenza dai benefici contributivi non può riferirsi al singolo periodo in cui si è verificata l’omissione, ma ricomprende l’intero arco del periodo formativo.

ANF 2018/2019: pubblicati i livelli reddituali

L’Inps ha pubblicato la Circolare contenente i livelli reddituali per la quantificazione degli assegni al nucleo familiare, validi per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2019.

Come previsto dalle norme vigenti, gli importi sono stati rivalutati in misura pari alla variazione della percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ Istat intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno (2017) e l’anno immediatamente precedente (2016).

Ricordiamo che il reddito familiare da considerare per il calcolo degli importi è composto dalla totalità dei redditi dei componenti del nucleo nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno (con riferimento al 1° luglio 2018, il reddito familiare di riferimento è quello conseguito nell’anno 2017).

L’anf viene erogato se almeno il 70% del reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare è composto da reddito da lavoro dipendente.

Il lavoratore può richiedere gli assegni al nucleo familiare con un termine di prescrizione di 5 anni, calcolati a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del periodo di riferimento.

Uguale termine di prescrizione quinquennale (decorrenti dal periodo di paga cui l’importo si riferisce) in capo al datore di lavoro per richiedere all’Inps il rimborso/compensazione degli importi erogati a titolo di assegni familiari.

Leggi la Circolare Inps n. 68/2018

Autotrasportatori: precisazioni sul “riposo lungo”

Il dipartimento di sicurezza del Ministero degli interni interviene sul tema dei riposi effettuati dall’autotrasportatore.

La normativa italiana prevede che il lavoratore abbia diritto – ogni sette giorni – a godere di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive (di regola coincidenti con la domenica), da cumulare con le ore di riposo giornaliero pari a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24.

La Corte di Giustizia dell’UE afferma – in una specifica sentenza emanata su interpello del Consiglio di stato belga –  che l’autotrasportatore non può effettuare i c.d. periodi di riposo lungo a bordo del veicolo, non ritenendo la cabina del mezzo di trasporto un luogo idoneo al ripristino della propria condizione psico-fisica.

La Circolare ministeriale, pertanto, recepisce il divieto per gli autotrasportatori di effettuare il riposo settimanale a bordo del veicolo e istituisce la sanzione da comminare in caso di accertata violazione, ossia il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.