La Circolare 8/2018 pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro contiene le linee guida a cui devono attenersi gli ispettori in fase di verifica con specifico riferimento ai tirocini extracurricolari, ossia i tirocini:
- Formativi e di orientamento,
- Di inserimento e reinserimento lavorativo.
Riqualificazione del rapporto di tirocinio
L’attività di vigilanza sarà indirizzata, in via principale, nei confronti della verifica della genuinità dei rapporti di tirocinio.
In tale ambito il documento riporta un’importante premessa: il tirocinio è, per definizione normativa, un rapporto volto a favorire il contatto tra il tirocinante e il contesto aziendale. Tuttavia, è possibile che – proprio per la componente formativa del rapporto, che molto spesso si esplicita nell’apprendimento on the job – lo stesso presenti aspetti organizzativi coincidenti con quelli che, tipicamente, definiscono il rapporto di lavoro subordinato.
Alla luce del concetto sopra riportato, l’attività ispettiva valuterà le modalità di svolgimento e gestione del tirocinio in maniera complessiva, con l’intento di comprendere se – effettivamente – si tratta di attività funzionale all’apprendimento e non del mero svolgimento di una prestazione lavorativa.
Il personale ispettivo che riscontri la violazione delle disposizioni normative, provvederà a ricondurre il tirocinio nella forma comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La Circolare riporta un elenco esemplificativo delle possibili ipotesi di violazione della normativa regionale:
- Tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
- Tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale;
- Tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
- Tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
- Totale assenza di convenzione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- Totale assenza di Piano formativo individuale;
- Coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- Tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodo di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
- Tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante;
- Tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una Co.Co.Co. con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- Tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
- Tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito dalla legge;
- Impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel Pfi in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto (ad esempio se il tirocinante viene impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quanto indicato nel Pfi);
- Difformità tra quanto previsto dal Pfi in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- Corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel Pfi.
Tutti i casi indicati nell’elenco si configurano come irregolarità che compromettono la natura formativa del rapporto di tirocinio facendo, per converso, ricondurre il rapporto nell’alveo del lavoro subordinato.
E’ importante ricordare che, anche in assenza di violazioni della normativa regionale, il rapporto di tirocinio può essere ricondotto a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quando questo è soggetto alle stesse regole applicate in azienda al personale dipendente, come ad esempio:
- La gestione delle presenze,
- L’organizzazione dell’orario di lavoro,
- L’esistenza di forme autorizzative preventive che riguardano le assenze del tirocinante,
- L’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici applicati e rilevati con i medesimi sistemi di misurazione utilizzati per il personale dipendente.
Il superamento della durata massima
In questo caso possono verificarsi due fattispecie:
- Il superamento della durata massima prevista dalla legge. In tal caso la prosecuzione del rapporto non è più coperta dalla comunicazione preventiva effettuata per il tirocinio e, pertanto, la prestazione è ricondotta a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con applicazione della c.d. maxisanzione per lavoro nero.
- Se il superamento del termine indicato nel Piano formativo individuale non eccede, invece, i limiti massimi imposti dalla normativa, e sussistono tutti gli altri requisiti di regolarità, la fattispecie si configura come una proroga non comunicata con applicazione delle relative sanzioni.
Apparato sanzionatori regionale
Le linee guida 2017 configurano specifici apparati sanzionatori in base alla sanabilità delle violazioni poste in essere.
Intimazione alla cessazione del tirocinio per le seguenti violazioni non sanabili che riguardano:
- I soggetti titolati alla promozione,
- Le caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio,
- La proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini,
- La durata massima del tirocinio,
- Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente,
- Il numero o le percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza,
- La convenzione richiesta ed il piano formativo.
Sono, invece, soggette ad un invito alla regolarizzazione le seguenti fattispecie:
- Inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti ed ai rispettivi tutor,
- Violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti,
- Violazioni della durata massima del tirocinio quando, al momento dell’accertamento, non sia ancora stata superata la durata massima stabilita dalla normativa regionale.
Ulteriori sanzioni amministrative
Da ultimo, il documento ricorda quali sanzioni sono comunque in vigore, stante la vigenza delle nuove linee guida.
Il tirocinio è soggetto a comunicazione preventiva obbligatoria al Centro per l’impiego e tale adempimento è a carico del soggetto ospitante.
Inoltre, la mancata corresponsione dell’indennità comporta, per il trasgressore, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.