INL: agevolazioni e Ccnl applicato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una notizia sul proprio sito internet in materia di contratto collettivo applicato in azienda e tutele dei lavoratori.

L’interpretazione proposta dall’Inl è volta a evitare i cosiddetti fenomeni di dumping contrattuale e cioè la stipula di contratti collettivi di lavoro da parte di organizzazioni sindacali che non hanno un’effettiva rappresentatività sul territorio nazionale. Una specifica azione di contrasto è stata promossa dall’Istituto in particolare nel settore del terziario, dove tale fenomeno è stato maggiormente riscontrato.

Nello specifico, l’Inl sostiene che – senza porre un veto alla libertà sindacale – la fruizione di benefici, incluso il ricorso a forme contrattuali flessibili, possa essere goduta esclusivamente dalle azienda che applicano i c.d. contratti leader, ossia quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di riferimento (CGIL, CISL e UIL).

Leggi la notizia sul Sito dell’INL

Leggi la Circolare INL n. 3/2018 sull’attività di contrasto al dumping contrattuale

Indennità di trasferta: una nuova pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione interviene nuovamente in materia di indennità di trasferta e relativa tassazione degli importi.

Nello specifico, la sentenza n. 16263/2018 contiene il seguente principio: quando l’indennità di trasferta viene corrisposta in modalità variabile e non applicando il regime dei lavoratori c.d. trasfertisti, allora deve essere applicato il regime fiscale che prevede la totale esenzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta.

Il dato importante è che, secondo i Giudici di Cassazione, il principio sopra enunciato è applicabile anche quando ricorrono presupposti tali da considerare il lavoratore un trasfertista, rilevando – di fatto – la mancanza congiunta degli elementi obbligatori che devono essere presenti per l’applicabilità del regime fiscale del trasfertista:

  • La non indicazione della sede di lavoro nel contratto di assunzione;
  • Lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  • La corresponsione di una indennità in misura fissa, non direttamente collegata alla trasferta del lavoratore.

Videosorveglianza e sicurezza sul lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con la lettera circolare del 18.06.2018 – interviene in materia di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza nello specifico caso in cui la richiesta sia motivata da esigenze legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Già la circolare n. 5/2018 introduce il concetto secondo cui la fase di istruttoria deve riguardare le motivazioni alla base della richiesta e non consiste, pertanto, in una valutazione tecnica dei dispositivi.

Su queste basi, la lettera circolare sottolinea che – con specifico riferimento alle autorizzazioni richieste per tutelare specifiche esigenze in materia di sicurezza sul lavoro – il richiedente non deve limitarsi ad allegare una relazione che giustifichi tali motivazioni, ma è necessario produrre un estratto del Dvr dal quale si evinca, espressamente, che l’installazione di un impianto di videosorveglianza è uno strumento necessitato per ridurre i rischi alla sicurezza a cui sono esposti i lavoratori.

Sicurezza sul lavoro: dal 1° luglio aggiornate le sanzioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha adeguato gli importi delle sanzioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, operando una rivalutazione dell’1,9%. I nuovi importi troveranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018.

Tale aumento investe sia le sanzioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 che tutte le altre sanzioni in materia, contenute in altri atti aventi forza di legge (Leggi, Decreti Legge e Decreti Legislativi).

L’aumento sopra citato non riguarda, però, le somme aggiuntive richieste per la revoca del provvedimento di sospensione adottato dagli organi di vigilanza quando riscontrano gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

TFR in busta paga, la sperimentazione volge al termine

Il 30 giugno p.v. termina il periodo sperimentale durante il quale i lavoratori potevano esercitare l’opzione di richiesta di erogazione in busta paga della quota di Tfr maturata mensilmente.

La misura è stata introdotta dalla legge di bilancio 2015 e prevedeva l’erogazione mensile della quota di tfr maturata con tassazione ordinaria (anziché a tassazione separata, come avviene quando il tfr è erogato alla cessazione del rapporto).

Stando ai dati diffusi dall’Inps, solo l’1,3% di un potenziale di 15 milioni di dipendenti, ha esercitato l’opzione del c.d. TFR in busta paga.

A decorrere dal mese di luglio 2018, la quota di Tfr maturata tornerà ad essere accantonata secondo la precedente metodologia.

Carte e buoni carburante: cosa cambia in tema di fatturazione

La Legge di Bilancio 2018 introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione, a decorrere dal 1° luglio 2018.

La Circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche in tema di buoni carburante.

Come già espresso in precedenza dall’Agenzia stessa, le forme di pagamento c.d. tracciabili e, quindi, idonee per la detraibilità dell’Iva e la deducibilità dei costi, saranno applicabili anche nei casi in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione del bene/prestazione del servizio e, quindi, anche nel caso dei buoni e delle carte ricaricabili per l’acquisto di carburante.

Nella pratica, è possibile distinguere due diverse fattispecie:

1. Buoni/Carte per l’acquisto di carburante presso i distributori di una medesima compagnia o circuito.

L’operazione è soggetta all’emissione di fattura elettronica al momento dell’acquisto del buono o della ricarica della carta, a prescindere dal momento dell’effettivo utilizzo per l’acquisto del carburante.

2. Buoni/Carte per l’acquisto di carburante presso i distributori gestiti da diverse compagnie (che non fanno parte del medesimo circuito).

In questo caso verrà emesso un semplice documento di legittimazione che non deve essere necessariamente in formato elettronico.

Decorrenza delle disposizioni

La Circolare precisa che le indicazioni fornite si applicheranno ai buoni e alle carte per l’acquisto di carburante emesse dal 1° gennaio 2019 e che tutti i buoni/carte emessi fino al 31.12.2018 non saranno passibili di alcuna sanzione.

Politiche attive del lavoro: le linee guida ministeriali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con il Decreto 4/2018 – ha pubblicato le linee guida in materia di politiche attive del lavoro. Riportiamo di seguito le principali aree di intervento.

Il Ministero si prefigge i seguenti obiettivi:

  • Piena implementazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, con particolare riguardo alla gestione unitaria della scheda anagrafica e professionale delle comunicazioni obbligatorie, nonché del fascicolo elettronico del lavoratore e del sistema informativo della formazione professionale;
  • Il potenziamento del sistema delle politiche attive del lavoro e, in particolare, dei servizi per l’impiego, anche attraverso meccanismi di premialità e azioni di supporto a favore dei sistemi locali non adeguatamente operativi;
  • Coordinamento dei programmi nazionali con quelli regionali, tramite intese preventive;
  • Sviluppo della cooperazione applicativa per lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi;
  • Potenziamento di strumenti, anche informativi, per l’erogazione di servizi agli utenti nel rispetto dei tempi di convocazione previsti dalla normativa vigente e dal decreto stesso, volti alla semplificazione delle procedure amministrative e alla riduzione degli oneri;
  • Erogazione di servizi e misure di politica attiva che contribuiscono alla riduzione della durata media della disoccupazione, con particolare riguardo al fenomeno della disoccupazione femminile;
  • Potenziamento degli sportelli informativi e dei servizi alle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi;
  • Rafforzamento degli strumenti finalizzati all’incremento dell’occupazione giovanile;
  • Rafforzamento delle capacità dei servizi per l’impiego di prendere in carico i beneficiari del sostegno per l’inclusione attiva e del reddito di inclusione;
  • Rispetto dei tempi di convocazione degli utenti dei centri per l’impiego.

Il documento definisce i livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale e mette in atto specifici strumenti di monitoraggio, necessari per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi.

Leggi il Decreto Ministeriale 4/2018Allegato AAllegato B

NASpI e trasferimento del lavoratore

Il messaggio Inps 369/2018, pubblicato in data 26.01.2018, interviene in materia di NASpI per chiarire alcune specifiche fattispecie.

Dimissioni per giusta causa

Il lavoratore è ammesso al trattamento di disoccupazione perché la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, che lo ha condotto a rassegnare le dimissioni, dipende dal comportamento di un altro soggetto. Pertanto, lo stato di disoccupazione può definirsi involontario.

Se la dimissioni del lavoratore riguardano il suo trasferimento presso altra sede aziendale, si configura la giusta causa quando il trasferimento non è sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

E’ cura del lavoratore presentare in giudizio tutta la documentazione utile ad attestare la ricorrenza della condizione di giusta causa.

Risoluzione consensuale

Lo stato di disoccupazione può essere considerato involontario nelle seguenti fattispecie:

  • a seguito di procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della L. n. 604/66;
  • in seguito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km  dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. In questo specifico caso la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento.

Ccnl metalmeccanica industria: i nuovi importi retributivi

Il 31 maggio scorso i rappresentanti sindacali del comparto metalmeccanica industria hanno dato attuazione ai nuovi minimi retributivi in vigore per il periodo 1 giugno 2018 – 31 maggio 2019.

I nuovi importi:

  • Categoria 1ª: 1.310,80 euro;
  • Categoria 2ª: 1.446,92 euro;
  • Categoria 3ª: 1.604,53 euro;
  • Categoria 3ª Super: 1.639,20 euro;
  • Categoria 4ª: 1.673,87 euro;
  • Categoria 5ª: 1.792,65 euro;
  • Categoria 5ª Super: 1.921,46 euro;
  • Categoria 6ª: 2.061,41 euro;
  • Categoria 7ª: 2.301,37 euro;
  • Categoria 8ª Quadri: 2.356,52 euro.

Inoltre, sono stati definiti i seguenti nuovi importi relativi alla trasferta, che hanno validità dal 01.06.2018:

  • Trasferta intera: 43,24 euro;
  • Quota per il pasto meridiano o serale: 11,79 euro;
  • Quota per il pernottamento: 19,66 euro.