Legno industria: i nuovi minimi retributivi

Con l’accordo firmato dalle rappresentanze sindacali in data 11 febbraio 2019 sono stati determinati gli incrementi dei minimi retributivi riferiti al comparti legno industria.

I nuovi importi si applicano a valere dal primo gennaio 2019; il testo dell’accordo prevede che gli incrementi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2019 saranno erogati unitamente alla retribuzione di marzo 2019.

In allegato l’accordo sottoscritto con i nuovi importi retributivi 2019.

 

Welfare all’amministratore unico: negativo il parere dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta all’Interpello n. 10/2019 l’Agenzia delle Entrate esprime i seguenti concetti, in controtendenza con la precedente risposta all’Interpello n. 954 del 2016:

  • Il benefit concesso all’amministratore unico non può essere escluso dalla formazione del reddito perchè la sua situazione lavorativa non può essere assimilata a quella dei lavoratori subordinati;
  • Tutti i benefit corrisposti ad personam, ossia come vantaggi riconosciuti solo a precisi soggetti, concorrono alla formazione del reddito imponibile;
  • E’ possibile escludere i sopra citati benefit dal reddito solo ed esclusivamente se questi vengono erogati ad una categoria di dipendenti c.d. omogenea per individuazione (non per forza riconducibile a quelle presenti nel Codice Civile).

Nel caso di specie, la società che ha proposto l’interpello è gestita da un amministratore unico i cui redditi sono trattati – per espressa previsione del Tuir – come assimilati al reddito da lavoro dipendente. Tale società si avvale della collaborazione di lavoratori dipendenti, lavoratori somministrati e tirocinanti.

Volendo introdurre un Piano Welfare, sono state individuate le seguenti categorie omogenee di soggetti destinatari:

  • Manager;
  • Personale addetto alla sala.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nulla quaestio circa i benefit riconosciuti alla categoria “personale di sala”. Il problema si pone nei confronti dell’amministratore unico essendo questi in una posizione per la quale non sono individuabili i caratteri tipici della subordinazione e propri di un soggetto alle dipendenze della società.

L’amministratore unico, inoltre, ricopre un ruolo che facilmente si identifica nella società stessa, facendo venir meno la caratteristica di dipendente e, conseguentemente, il presupposto su cui si fonda la deroga prevista dall’art. 51 del Tuir.

Apprendista in distacco ed obblighi di tutoraggio

Il Ministero del lavoro – con parere 1118/2019 – si esprime in tema di apprendista in distacco con specifico riferimento agli obblighi formativi e di tutoraggio in capo al datore di lavoro distaccante: il diritto formativo in capo all’apprendista prevale sull’interesse al distacco dell’azienda.

Il distacco dell’apprendista – di per sé – non è vietato, ma perché sia genuino e non vengano meno i caratteri formativi, peculiari del contratto di apprendistato, è importante che rispetti alcune caratteristiche.

In primo luogo è fondamentale che il piano formativo individuale preveda l’ipotesi di distacco.

Inoltre, è necessario che all’apprendista venga garantito il regolare svolgimento delle attività formative e la presenza del tutor per l’assistenza necessaria. Quest’ultimo deve essere messo in condizione di poter adempiere a tutti i compiti e funzioni assegnategli dalla normativa vigente. L’accordo di distacco deve coinvolgere il tutor, esplicitando forme e modi della sua presenza e assistenza e deve essere nominato un referente del tutor all’interno dell’azienda distaccataria.

Sempre il tutor è il soggetto demandato al controllo e dichiarazione che il periodo di distacco sia congruo e utile al percorso formativo stabilito per l’apprendista. La durata del distacco deve avere una durata limitata e contenuta rispetto alla durata totale del rapporto di apprendistato.

Ente Bilaterale Artigianato Liguria: come beneficiare dei contributi 2019

Entro il 28 febbraio 2019 è possibile presentare le domande all’Ente Bilaterale Artigianato Liguria per beneficiare del contributo relativo ad alcuni specifici interventi. Il periodo di riferimento è l’anno 2018.

Possono ottenere i contributi tutte le aziende artigiane in regola con i versamenti 2016/2017/2018 per le domande del 2018 e con sede legale ed operativa sul territorio ligure (iscrizioni a sedi INPS liguri) e tutti i loro dipendenti.

L’erogazione dei contributi avverrà in base alle disponibilità finanziarie dell’Ente fino alla concorrenza della somma stanziata nell’anno per gli eventi previsti; pertanto, nel caso in cui l’importo fosse insufficiente a coprire l’intero ammontare delle richieste valide, queste saranno soddisfatte proporzionalmente.

Tutti i moduli sono reperibili sul sito www.eblig.it

Il contributo copre diverse aree di intervento:

INCREMENTO E MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE

Hanno diritto al contributo le imprese che, nel periodo di riferimento, abbiano:

  • Assunto a tempo indeterminato lavoratori, comprese le assunzioni di soci lavoratori inquadrati con Contratto di Lavoro dipendente e versanti all’E.B.LIG.
  • Trasformato contratti di lavoro da tempo determinato a indeterminato comprese trasformazioni di Apprendisti, Contratti a Progetto e Contratti di inserimento.

Il numero dei dipendenti in forza al 31.12.2018 deve essere pari o superiore al numero dei dipendenti al 31.12.2017.

Il contributo è pari a 500 euro per ciascun lavoratore interessato e viene riproporzionato in base all’orario di lavoro.

MATERNITÀ

Hanno diritto al contributo le imprese che occupino lavoratrici che nel periodo di riferimento abbiano avuto un figlio.

Per le lavoratrici dipendenti:

Allegati alla Domanda di Contributo:

  • Fotocopie delle buste paga del periodo obbligatorio di maternità;
  • Fotocopia certificato di nascita dove deve comparire il nome della madre;
  • Copia documento identità

Presentazione della domanda:

Le domande potranno essere presentate entro il 28 febbraio 2019 su apposita “Domanda di Contributo”, datata e sottoscritta dal richiedente e consegnata presso gli sportelli territoriali CGIL, CISL, Uil.

Regolarità Contributiva:

Possono ottenere i contributi tutte le aziende artigiane in regola con i versamenti 2016/2017/2018.

Norme Generali: Per quanto non specificatamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni del vigente regolamento dell’Ente.

SICUREZZA

Incentivo a favore delle imprese che nel periodo di riferimento abbiano affrontato spese di:

  • Ristrutturazione e/o modifica di impianti/apparecchi/dispositivi in applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
  • Ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.81 del 2008.

Il contributo sarà pari a:

  • 20% fino a € 10.000,00 (al netto di IVA);
  • 5% da € 10.00,01 a € 150.000,00 (al netto di IVA).

I contributi non verranno concessi:

  • Per la costruzione di nuovi impianti;
  • Per richieste inferiori a €1.500,00 (al netto di IVA);

Presentazione della domanda:

Entro il 28 febbraio 2019 su apposita “Domanda di Contributo”, datata e sottoscritta dal richiedente e consegnata presso gli sportelli territoriali.

QUALITÀ

Incentivi a favore delle imprese che nel periodo di riferimento abbiano affrontato spese di:

  • Apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine immesse in circolazione ai Requisiti Essenziali di sicurezza definiti per l’intero territorio comunitario sulla base della Direttiva Europea 98/37/CE e successive modificazioni;
  • Certificazione dei sistemi qualità secondo le orme UNI EN serie ISO 9001 (vengono ammessi al contributo i costi sostenuti nei confronti degli Enti certificatori accreditati SINCERT);
  • Certificazione della qualità secondo le norme AQAP (Allaied Quality Assurance Publication) serie 100-110-120-130 e la certificazione con requisiti N.A.T.O. (vengono ammessi al contributo le certificazioni rilasciate dalla D.G.F.A., MMI-Navalcostarmi e MMI-Mariarsen);
  • Deposito brevetti;
  • Applicazione del Regolamento CE 852/2004 e Regolamento CE 1169/2011 nel settore alimentare (HACCP);
  • Certificazione S.O.A. (D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010);
  • Registrazione marchi commerciali;
  • Certificazione PED degli impianti frigoriferi (Direttiva Europea 97/23/CE);
  • Rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti nella filiera Agroalimentare in adempimento al Regolamento CE 178/2002.

Il contributo sarà pari a:

  • 10% delle spese fino a € 7.500,00 (non verranno prese in considerazione domande per spese sostenute inferiori a € 500,00 al netto di IVA).

Non verranno concessi contributi per richieste di Rinnovo.

Presentazione della domanda:

Entro il 28 febbraio 2019 su apposita “Domanda di Contributo”, datata e sottoscritta dal richiedente e consegnata presso gli sportelli territoriali.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Incentivi per i lavoratori che abbiano un figlio/a carico in età di studio fino a 26 anni di età compresi (asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria inferiore o superiore, formazione professionale studi universitari)

Il contributo sarà fino ad un massimo di € 500,00.

Allegati:

  • Domanda di Contributo Dipendenti;
  • Autocertificazione Dipendenti;
  • CI Dipendente.

N.B: Ogni nucleo familiare può presentare domanda per un solo componente.

Presentazione della domanda:

Le domande potranno essere presentate su apposita “Domanda di contributo”, datata e sottoscritta dal richiedente e consegnata presso gli Sportelli Sindacali di CGIL CISL UIL.

Regolarità contributiva:

Possono ottenere i contributi tutti i dipendenti di imprese artigiane in regola con i versamenti 2016/2017/2018.

Permessi Legge 104/92: quando possono essere usati fuori casa

Una recente sentenza della Corte di Cassazione si aggiunge al filone interpretativo – non prevalente – secondo cui i permessi ex L. 104/92, per l’accudimento dei disabili, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di attività di carattere ordinario anche se non strettamente correlate a quella assistenziale.

Questa interpretazione si pone in controtendenza con l’orientamento giurisprudenziale ad oggi prevalente che – anche con il fine di reprimere i molteplici casi di abuso nell’utilizzo dei permessi – ritiene che i permessi richiesti possano essere utilizzati unicamente per lo svolgimento della sola attività di assistenza intesa in senso stretto e non anche per attività ad essa connesse e che potrebbero, di per sé, essere svolte in qualunque altro momento della giornata, senza necessitare la richiesta di congedo.

Certo è che ogni situazione deve essere valutata prudenzialmente e con riferimento alla singola fattispecie ed all’unicità del caso.

Lavoratori somministrati e Libro unico del lavoro

In base a quanto indicato nel Vademecum ministeriale relativo alla tenuta del libro unico, ricordiamo che i lavoratori somministrati (c.d. interinali) devono essere registrati sul libro unico del lavoro.

In relazione a tale tipologia di lavoratori non è previsto uno specifico formato di registrazione dei dati sul LUL, ma è necessario che l’elaborato sia ricompreso nella numerazione sequenziale e che siano indicati i dati richiesti.

Pertanto, per ciascun lavoratore somministrato devono essere indicati:

  • Nome e cognome del lavoratore;
  • Codice fiscale del lavoratore;
  • Agenzia di somministrazione;
  • Qualifica e livello;
  • Data di inizio e fine della missione in azienda.

Bonus asili nido: il servizio Inps è operativo dal 29 gennaio

A partire dalle ore 10 del 29 gennaio 2019 è possibile fare richiesta sul sito Inps per accedere al Bonus asilo nido relativo all’anno 2019.

Cogliamo l’occasione per ricordare che il contributo – il cui importo massimo è pari a 1.500 euro su base annua – può essere corrisposto per i bambini nati (adottati o affidati) dal 1° gennaio 2016 e deve essere usato per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati.

Le famiglie di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, possono usare il bonus per contribuire al pagamento dei servizi assistenziali domiciliari.

Ispettorato del lavoro: aumento sanzioni e rafforzamento vigilanza

A decorrere dal 1° gennaio 2019, in virtù delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, vengono apportate alcune modifiche che riguardano l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In primo luogo sono aumentati del 20% gli importi delle seguenti sanzioni:

  • Violazioni in materia di lavoro nero;
  • Violazioni in materia di somministrazione, di appalti privi dei requisiti e di distacchi illeciti;
  • Violazioni in materia di distacco transnazionale;
  • Violazioni delle norme vigenti in materia di orario di lavoro;
  • Violazioni di altre disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuate dal Ministro del Lavoro, con proprio Decreto (non ancora pubblicato).

Dal 1° gennaio sono, invece, aumentati del 10% gli importi delle sanzioni che riguardano violazioni amministrative o penali che riguardano il D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro). Gli importi sono raddoppiati se nei 3 anni precedenti il datore di lavoro sia già stato oggetto di sanzione per gli stessi illeciti.

Da ultimo, ricordiamo che la Legge di Bilancio per il 2019 intensifica anche l’attività ispettiva, programmando l’introduzione di nuove unità nell’arco del prossimo triennio.

Leggi la Circolare 2/2019 del INL in tema di maggiorazioni delle sanzioni

Detrazioni per figli a carico – Cosa cambia dal 2019

A partire dal 1 gennaio 2019 entrano in vigore le novità in tema di detrazioni per figli a carico stabilite dalla Legge di bilancio per il 2018.

Da tale data, sono fissati due diversi limiti di reddito per la fruizione delle detrazioni per figli a carico, differenziati in base ad un parametro anagrafico, ovvero:

  • Per i figli con età non superiore a 24 anni il limite di reddito passa a 4.000 euro;
  • Per i figli con età superiore a 24 anni il limite di reddito rimane 2.840,51 euro.

Per completezza, ricordiamo che possono essere considerati figli a carico:

  • I figli naturali riconosciuti,
  • I figli adottivi,
  • I figli affidati,
  • I figli affiliati,

che – in base all’età anagrafica – soddisfino i requisiti reddituali sopra indicati.

Il modulo di richiesta delle detrazioni d’imposta presente nella modulistica dell’area riservata alle aziende registrate del Sito dello Studio è stata aggiornato con le novità.

Congedo obbligatorio di maternità, cosa cambia con la Legge di stabilità

La legge di stabilità per il 2019 introduce una novità sul congedo obbligatorio di maternità. Nello specifico, le lavoratrici potranno continuare a lavorare fino al termine della gravidanza utilizzando l’intero congedo obbligatorio – pari a 5 mesi – dopo il parto.

Per poter utilizzare tale opzione è obbligatorio che il medico specialista del Ssn (o convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che ciò non comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Si resta, comunque, in attesa dei chiarimenti procedurali da parte dell’Inps.