Cassazione: come si prova il licenziamento orale

Con la Sentenza n. 3822 del 2019 la Corte di Cassazione si esprime sulla prova del licenziamento orale, anche al fine di scongiurare future incertezze applicative.

Nel caso di specie il lavoratore ricorreva contro il licenziamento intimato in forma orale; il datore di lavoro argomentava che tale licenziamento non avesse mai avuto luogo e che, piuttosto, il lavoratore era da considerarsi dimissionario.

Innanzitutto i Giudici ricordano che è onere di chi deduce l’estinzione del rapporto di lavoro dimostrare la sussistenza di un fatto idoneo alla sua risoluzione.

Nel prosieguo, si ribadisce che, in caso di onere probatorio in capo al lavoratore circa il suo licenziamento avvenuto in forma orale, è una deduzione troppo semplicistica far coincidere quest’ultimo con la cessazione della prestazione. Sarà, invece, necessario che il licenziamento si fondi su un atto posto in essere dal datore di lavoro in modo consapevole ed è importante che i Giudici conducano un esame approfondito in merito.

Bonus asili nido: l’Inps implementa i servizi mobili

L’Inps informa – con il Messaggio 4464/2018 – che l’applicazione Inps Mobile è stata aggiornata con l’inserimento della funzione “Bonus Nido”.

Il nuovo servizio permette agli utenti di fornire la documentazione di spesa necessaria ai fini dell’utilizzo del bonus, caricando i dati tramite una semplice fotografia dell’attestazione di pagamento.

Per accedere al servizio è necessario il Pin dispositivo rilasciato dall’Istituto o l’identità Spid. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà possibile utilizzare le funzionalità esclusivamente in relazione alle domande che presentano uno dei seguenti status: “protocollata”, “accolta” e “da istruire”.

Leggi il Messaggio Inps 4464/2018

Agenzia Entrate: trasferta e rimborso delle spese di parcheggio

L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimersi in merito al rimborso delle spese di parcheggio sostenute dal dipendente in trasferta al di fuori del territorio comunale.

Con la risposta n. 5 all’istanza di consulenza giuridica, l’Agenzia si esprime affermando che le spese per parcheggio sostenute dal dipendente in trasferta fuori dal territorio del comunale debbano essere trattare come segue:

  1. Se il datore di lavoro ha adottato il metodo del rimborso forfettario o del rimborso misto, tali spese devono essere assoggettate ad imposizione per il totale del loro ammontare;
  2. Se il datore di lavoro ha adottato il metodo del rimborso analitico, allora tali importi ricadono nella tipologia “altre spese” – da intendersi come aggiuntive rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio – e, pertanto, saranno escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente fino a concorrenza dell’importo massimo fissato dalla normativa a 15,49 euro al giorno per le trasferte sul territorio italiano e a 25,82 per trasferte all’estero.

Cassazione: la trasformaziona part-time può essere considerata offerta di repechage

Con la sentenza 1499/2019 la Corte di cassazione si pronuncia in merito all’offerta di repechage effettuata dal datore di lavoro in luogo del licenziamento.

Nel caso di specie la lavoratrice chiedeva il riconoscimento di illegittimità del licenziamento intimatole per soppressione dei servizi cui ella era adibita. Il datore di lavoro le aveva offerto la trasformazione del contratto da full time a part time, per non dover procedere al licenziamento. Secondo la lavoratrice l’offerta era un mero tentativo ritorsivo per indurla alla rinuncia e procedere al licenziamento.

I Giudici di Cassazione, dopo aver appurato che il servizio cui la lavoratrice era addetta era stato effettivamente dismesso e che le successive assunzioni intervenute dopo il suo licenziamento erano state fatte per sostituire altri lavoratori il cui rapporto era cessato nel frattempo, affermano che la proposta di trasformazione dell’orario di lavoro deve essere legittimamente considerata quale offerta di repechage in luogo del licenziamento.

Cassazione: il licenziamento collettivo è inefficace se il dipendente lavora in codatorialità

Secondo i Giudici della Corte di Cassazione – Sezione lavoro è da considerare illegittimo il licenziamento collettivo di un dipendente che abbia lavorato in codatorialità, anche implicita.

Il concetto di codatorialità implicita, così come espresso nella sentenza 267/2019, comporta che il dipendente abbia lavorato in modo del tutto indistinto per le esigenze del gruppo e della società formalmente datrice di lavoro ed essendo sottoposto ai poteri di eterodirezione della capofila, generando una connessione ed integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e di un coordinamento volto a far confluire le attività delle singole imprese verso un interesse comune, anche attraverso l’utilizzo promiscuo dei dipendenti.

Pertanto, non può essere considerato legittimo il recesso dal rapporto di lavoro con procedura di licenziamento collettivo che ponga le sue basi sulle esigenze tecnico-produttive e con i criteri di scelta esclusivamente riferiti alla società formalmente datrice di lavoro anziché all’intero gruppo.

Legno industria: i nuovi minimi retributivi

Con l’accordo firmato dalle rappresentanze sindacali in data 11 febbraio 2019 sono stati determinati gli incrementi dei minimi retributivi riferiti al comparti legno industria.

I nuovi importi si applicano a valere dal primo gennaio 2019; il testo dell’accordo prevede che gli incrementi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2019 saranno erogati unitamente alla retribuzione di marzo 2019.

In allegato l’accordo sottoscritto con i nuovi importi retributivi 2019.

 

Welfare all’amministratore unico: negativo il parere dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta all’Interpello n. 10/2019 l’Agenzia delle Entrate esprime i seguenti concetti, in controtendenza con la precedente risposta all’Interpello n. 954 del 2016:

  • Il benefit concesso all’amministratore unico non può essere escluso dalla formazione del reddito perchè la sua situazione lavorativa non può essere assimilata a quella dei lavoratori subordinati;
  • Tutti i benefit corrisposti ad personam, ossia come vantaggi riconosciuti solo a precisi soggetti, concorrono alla formazione del reddito imponibile;
  • E’ possibile escludere i sopra citati benefit dal reddito solo ed esclusivamente se questi vengono erogati ad una categoria di dipendenti c.d. omogenea per individuazione (non per forza riconducibile a quelle presenti nel Codice Civile).

Nel caso di specie, la società che ha proposto l’interpello è gestita da un amministratore unico i cui redditi sono trattati – per espressa previsione del Tuir – come assimilati al reddito da lavoro dipendente. Tale società si avvale della collaborazione di lavoratori dipendenti, lavoratori somministrati e tirocinanti.

Volendo introdurre un Piano Welfare, sono state individuate le seguenti categorie omogenee di soggetti destinatari:

  • Manager;
  • Personale addetto alla sala.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nulla quaestio circa i benefit riconosciuti alla categoria “personale di sala”. Il problema si pone nei confronti dell’amministratore unico essendo questi in una posizione per la quale non sono individuabili i caratteri tipici della subordinazione e propri di un soggetto alle dipendenze della società.

L’amministratore unico, inoltre, ricopre un ruolo che facilmente si identifica nella società stessa, facendo venir meno la caratteristica di dipendente e, conseguentemente, il presupposto su cui si fonda la deroga prevista dall’art. 51 del Tuir.

Apprendista in distacco ed obblighi di tutoraggio

Il Ministero del lavoro – con parere 1118/2019 – si esprime in tema di apprendista in distacco con specifico riferimento agli obblighi formativi e di tutoraggio in capo al datore di lavoro distaccante: il diritto formativo in capo all’apprendista prevale sull’interesse al distacco dell’azienda.

Il distacco dell’apprendista – di per sé – non è vietato, ma perché sia genuino e non vengano meno i caratteri formativi, peculiari del contratto di apprendistato, è importante che rispetti alcune caratteristiche.

In primo luogo è fondamentale che il piano formativo individuale preveda l’ipotesi di distacco.

Inoltre, è necessario che all’apprendista venga garantito il regolare svolgimento delle attività formative e la presenza del tutor per l’assistenza necessaria. Quest’ultimo deve essere messo in condizione di poter adempiere a tutti i compiti e funzioni assegnategli dalla normativa vigente. L’accordo di distacco deve coinvolgere il tutor, esplicitando forme e modi della sua presenza e assistenza e deve essere nominato un referente del tutor all’interno dell’azienda distaccataria.

Sempre il tutor è il soggetto demandato al controllo e dichiarazione che il periodo di distacco sia congruo e utile al percorso formativo stabilito per l’apprendista. La durata del distacco deve avere una durata limitata e contenuta rispetto alla durata totale del rapporto di apprendistato.

Ente Bilaterale Artigianato Liguria: come beneficiare dei contributi 2019

Entro il 28 febbraio 2019 è possibile presentare le domande all’Ente Bilaterale Artigianato Liguria per beneficiare del contributo relativo ad alcuni specifici interventi. Il periodo di riferimento è l’anno 2018.

Possono ottenere i contributi tutte le aziende artigiane in regola con i versamenti 2016/2017/2018 per le domande del 2018 e con sede legale ed operativa sul territorio ligure (iscrizioni a sedi INPS liguri) e tutti i loro dipendenti.

L’erogazione dei contributi avverrà in base alle disponibilità finanziarie dell’Ente fino alla concorrenza della somma stanziata nell’anno per gli eventi previsti; pertanto, nel caso in cui l’importo fosse insufficiente a coprire l’intero ammontare delle richieste valide, queste saranno soddisfatte proporzionalmente.

Tutti i moduli sono reperibili sul sito www.eblig.it

Il contributo copre diverse aree di intervento:

INCREMENTO E MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE

Hanno diritto al contributo le imprese che, nel periodo di riferimento, abbiano:

  • Assunto a tempo indeterminato lavoratori, comprese le assunzioni di soci lavoratori inquadrati con Contratto di Lavoro dipendente e versanti all’E.B.LIG.
  • Trasformato contratti di lavoro da tempo determinato a indeterminato comprese trasformazioni di Apprendisti, Contratti a Progetto e Contratti di inserimento.

Il numero dei dipendenti in forza al 31.12.2018 deve essere pari o superiore al numero dei dipendenti al 31.12.2017.

Il contributo è pari a 500 euro per ciascun lavoratore interessato e viene riproporzionato in base all’orario di lavoro.

MATERNITÀ

Hanno diritto al contributo le imprese che occupino lavoratrici che nel periodo di riferimento abbiano avuto un figlio.

Per le lavoratrici dipendenti:

Allegati alla Domanda di Contributo:

  • Fotocopie delle buste paga del periodo obbligatorio di maternità;
  • Fotocopia certificato di nascita dove deve comparire il nome della madre;
  • Copia documento identità

Presentazione della domanda:

Le domande potranno essere presentate entro il 28 febbraio 2019 su apposita “Domanda di Contributo”, datata e sottoscritta dal richiedente e consegnata presso gli sportelli territoriali CGIL, CISL, Uil.

Regolarità Contributiva:

Possono ottenere i contributi tutte le aziende artigiane in regola con i versamenti 2016/2017/2018.

Norme Generali: Per quanto non specificatamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni del vigente regolamento dell’Ente.

SICUREZZA

Incentivo a favore delle imprese che nel periodo di riferimento abbiano affrontato spese di:

  • Ristrutturazione e/o modifica di impianti/apparecchi/dispositivi in applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
  • Ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.81 del 2008.

Il contributo sarà pari a:

  • 20% fino a € 10.000,00 (al netto di IVA);
  • 5% da € 10.00,01 a € 150.000,00 (al netto di IVA).

I contributi non verranno concessi:

  • Per la costruzione di nuovi impianti;
  • Per richieste inferiori a €1.500,00 (al netto di IVA);

Presentazione della domanda:

Entro il 28 febbraio 2019 su apposita “Domanda di Contributo”, datata e sottoscritta dal richiedente e consegnata presso gli sportelli territoriali.

QUALITÀ

Incentivi a favore delle imprese che nel periodo di riferimento abbiano affrontato spese di:

  • Apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine immesse in circolazione ai Requisiti Essenziali di sicurezza definiti per l’intero territorio comunitario sulla base della Direttiva Europea 98/37/CE e successive modificazioni;
  • Certificazione dei sistemi qualità secondo le orme UNI EN serie ISO 9001 (vengono ammessi al contributo i costi sostenuti nei confronti degli Enti certificatori accreditati SINCERT);
  • Certificazione della qualità secondo le norme AQAP (Allaied Quality Assurance Publication) serie 100-110-120-130 e la certificazione con requisiti N.A.T.O. (vengono ammessi al contributo le certificazioni rilasciate dalla D.G.F.A., MMI-Navalcostarmi e MMI-Mariarsen);
  • Deposito brevetti;
  • Applicazione del Regolamento CE 852/2004 e Regolamento CE 1169/2011 nel settore alimentare (HACCP);
  • Certificazione S.O.A. (D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010);
  • Registrazione marchi commerciali;
  • Certificazione PED degli impianti frigoriferi (Direttiva Europea 97/23/CE);
  • Rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti nella filiera Agroalimentare in adempimento al Regolamento CE 178/2002.

Il contributo sarà pari a:

  • 10% delle spese fino a € 7.500,00 (non verranno prese in considerazione domande per spese sostenute inferiori a € 500,00 al netto di IVA).

Non verranno concessi contributi per richieste di Rinnovo.

Presentazione della domanda:

Entro il 28 febbraio 2019 su apposita “Domanda di Contributo”, datata e sottoscritta dal richiedente e consegnata presso gli sportelli territoriali.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Incentivi per i lavoratori che abbiano un figlio/a carico in età di studio fino a 26 anni di età compresi (asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria inferiore o superiore, formazione professionale studi universitari)

Il contributo sarà fino ad un massimo di € 500,00.

Allegati:

  • Domanda di Contributo Dipendenti;
  • Autocertificazione Dipendenti;
  • CI Dipendente.

N.B: Ogni nucleo familiare può presentare domanda per un solo componente.

Presentazione della domanda:

Le domande potranno essere presentate su apposita “Domanda di contributo”, datata e sottoscritta dal richiedente e consegnata presso gli Sportelli Sindacali di CGIL CISL UIL.

Regolarità contributiva:

Possono ottenere i contributi tutti i dipendenti di imprese artigiane in regola con i versamenti 2016/2017/2018.

Permessi Legge 104/92: quando possono essere usati fuori casa

Una recente sentenza della Corte di Cassazione si aggiunge al filone interpretativo – non prevalente – secondo cui i permessi ex L. 104/92, per l’accudimento dei disabili, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di attività di carattere ordinario anche se non strettamente correlate a quella assistenziale.

Questa interpretazione si pone in controtendenza con l’orientamento giurisprudenziale ad oggi prevalente che – anche con il fine di reprimere i molteplici casi di abuso nell’utilizzo dei permessi – ritiene che i permessi richiesti possano essere utilizzati unicamente per lo svolgimento della sola attività di assistenza intesa in senso stretto e non anche per attività ad essa connesse e che potrebbero, di per sé, essere svolte in qualunque altro momento della giornata, senza necessitare la richiesta di congedo.

Certo è che ogni situazione deve essere valutata prudenzialmente e con riferimento alla singola fattispecie ed all’unicità del caso.