Nuova agevolazione IO Lavoro

L’Anpal istituisce il nuovo incentivo IO Lavoro destinato ai lavoratori privati che assumono giovani disoccupati.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dell’incentivo.

Destinatari dell’incentivo

L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati e riguarda le assunzioni intervenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

I lavoratori assunti devono essere in stato di disoccupazione e avere:

  • Un’età compresa tra 16 e 24 anni;
  • Un’età pari o superiore a 25 anni. In questo specifico caso è necessario, in aggiunta al requisito della disoccupazione, che il soggetto non abbia avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Con “stato di disoccupazione” si intendono i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Con “lavoro non retribuito da almeno 6 mesi” si intendono i soggetti che non hanno prestato attività di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato da cui derivi un reddito che corrisponde all’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.

Inoltre, non devono aver avuto – negli ultimi 6 mesi – un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

Contratti riconosciuti

L’incentivo è riconosciuto per i contratti:

  • A tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • Di apprendistato professionalizzante;
  • Socio lavoratore di cooperativa assunto con contratto di lavoro subordinato.

Sono ammessi anche contratti part-time nonché trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine. In questo ultimo caso non viene richiesto il requisito dello stato di disoccupazione.

Sono, invece, esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale e intermittente.

Importo

L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail) per un periodo pari a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Il limite massimo dell’incentivo utilizzabile è di 8.060 euro su base annuale, per ciascun lavoratore e viene riparametrato e applicato su base mensile.

Per i contratti part-time l’importo dell’incentivo deve essere riproporzionato sulla base dell’orario di lavoro contrattualmente fissato.

L’incentivo deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2022, a pena di decadenza.

Ambito territoriale

L’incentivo spetta quando la sede di lavoro si trova in una delle seguenti regioni, a prescindere dalla residenza del lavoratore:

Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, e Puglia;

Regioni più sviluppate: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincie autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Regioni in transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna.

De-Minimis e incremento occupazionale netto

L’incentivo può essere fruito se si rispetta, alternativamente, una delle seguenti regole:

  • Previsioni del regolamento UE sugli aiuti De-Minimis. L’Inps verifica il rispetto delle condizioni di spettanza e, se vengono superate, procede alla revoca del beneficio;
  • Se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto. Per incremento occupazionale netto si intende l’incremento del numero dei dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione e mantenuto per tutto il periodo di durata dell’agevolazione. L’incremento non è richiesto se i posti di lavoro si liberano per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Cumulabilità

L’incentivo è cumulabile con:

  • Il Reddito di Cittadinanza;
  • Altri incentivi economici attuati dalla Regioni sviluppate a favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio.

Procedura di ammissione

Per poter utilizzare il beneficio è necessario che il datore di lavoro, anche tramite intermediario abilitato, proceda all’invio dell’apposito modulo telematico che deve riportare i dati relativi all’assunzione (da effettuare o già effettuata).

L’Inps procede con i seguenti passaggi:

  • Determinazione dell’importo dell’incentivo spettante;
  • Verifica dei requisiti di ammissione;
  • Accertamento disponibilità economiche;
  • Comunicazione in caso di ammissione al beneficio.

Se il datore di lavoro non ha ancora effettuato l’assunzione deve procedere entro 10 giorni dall’ammissione e confermare l’agevolazione. L’erogazione del beneficio avviene tramite conguaglio sulle denunce contributive.

Si resta comunque in attesa delle specifiche istruzioni operative da parte dell’Istituto di previdenza.

Durc Fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 54730/2020 che contiene il modello di certificazione dei requisiti necessari per non ricadere negli adempimenti previsti per le ritenute in caso di appalti.

Ricordiamo che i requisiti per richiedere la certificazione sono i seguenti:

  • Essere in attività da almeno tre anni;
  • Essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • Aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui fanno riferimento le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
  • Non avere iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi né avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossioni che riguardino imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per cui siano scaduti i termini di pagamento e siano ancora dovuti i pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale disposizione non riguarda eventuali importi oggetto di rateazione non ancora decadute.

Con riferimento all’ultimo requisito viene confermato che devono essere considerati gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito e le iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, mentre rimangono esclusi interessi, sanzioni e oneri diversi.

La richiesta del certificato può essere effettuata presso ogni ufficio territoriale della Direzione provinciale competente sulla base al domicilio fiscale dell’imprese, mentre per i grandi contribuenti è necessario rivolgersi alla Direzione regionale.

Il certificato verrà messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, verrà aggiornato automaticamente e potrà essere ritirato dall’impresa o da un suo delegato.

La validità del certificato è di quattro mesi dalla data del rilascio.

Nel caso in cui l’impresa risconti degli errori o dati non presi in considerazione, potrà effettuare una segnalazione all’ufficio stesso che ha emesso il certificato. L’agenzia delle Entrate verificherà i dati e, nel caso in cui si renda necessario, procederà ad emettere un nuovo certificato.

Leggi la circolare n. 54 dello Studio Nicco;

Leggi il Provvedimento AE 54730/2020;

Scarica il Certificato di sussistenza dei requisiti (Allegato A);

Scarica la Tabella dei requisiti (Allegato B).

Ccnl metalmeccanica industria, dal 1° gennaio in ultrattività

L’articolo 2 – sezione terza – del Ccnl metalmeccanica industria stipulato il 26 novembre 2016 prevede al secondo comma: “Il Contratto si intenderà rinnovato per un periodo pari a quello di cui al primo comma se non disdetto, sei mesi prima della scadenza, con raccomandata a/r”.

Pertanto, non essendo intervenuta alcuna disdetta, a decorrere dal 1° gennaio 2020 il contratto collettivo continua ad produrre i suoi effetti su tutti gli istituti regolati, come ad esempio:

  • La Previdenza complementare,
  • l’Assistenza sanitaria integrativa,
  • Il Welfare;
  • La Formazione continua.

Bonus bebè 2020

Il bonus bebè viene esteso anche per le nascite/adozioni avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

L’assegno viene corrisposto direttamente dall’Inps in quote mensili, a partire dal mese di nascita/adozione e fino al compimento del primo anno di vita (o anno di ingresso in famiglia in caso di adozione).

L’importo del bonus varia in funzione del valore Isee del nucleo familiare di appartenenza del genitore che ne fa richiesta:

  1. 1.920 euro per valori Isee inferiori a 7.000 euro annui;
  2. 1.440 euro per valori Isse compresi tra 7.000 euro e 40.000 euro;
  3. 960 euro se il valore Isee supera i 40.000 euro.

Per i figli successivi al primo l’importo viene aumentato del 20%.

Rapporto biennale pari opportunità

Le imprese pubbliche e private che occupano alle loro dipendenze più di 100 dipendenti sono tenute a redigere il “Rapporto biennale pari opportunità”, un documento che fotografa la situazione relativa al personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Tale documento deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali ed alla Consigliera regionale pari opportunità, la quale elabora i dati e li trasmette a sua volta alla consigliera nazionale di parità, al Ministero del lavoro ed al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il 30 aprile p.v. è il termine ultimo per la presentazione del rapporto relativo al biennio 2018-2019. Il prospetto deve essere compilato utilizzando l’apposita procedura telematica presente sul sito del Ministero del Lavoro alla sezione strumenti e servizi. Per accedere al servizio si può utilizzare il sistema SPID oppure richiedere le credenziali tramite l’apposita procedura presente sul sito ministeriale.

La mancata compilazione del rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Incentivi all’occupazione giovanile stabile

La Legge di Bilancio 2020 – attuando un riordino degli incentivi alle assunzioni – rende strutturale l’incentivo all’occupazione giovanile stabile anche con riferimento alle assunzioni di under 35 (che nell’anno 2019 ha operato solo per gli under 30 in mancanza delle disposizioni attuative riguardanti i giovani under 35).

In conseguenza di ciò, l’esonero dal versamento dei contributi nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui, per una durata massima di 3 anni, riguarda le assunzioni di giovani fino a 35 anni (da intendersi 34 anni e 364 giorni) effettuate dal 1° gennaio 2019.

Gli ulteriori requisiti per godere dell’agevolazione sono:

  • Assunzione a tempo indeterminato;
  • Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • Qualifica dell’apprendista.

Possono usufruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, inclusi gli studi professionali, mentre non spetta per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Per quanto riguarda l’applicabilità degli incentivi:

  • Sono utilizzabili immediatamente quelli riferiti alle assunzioni dell’anno 2020;
  • Per le assunzioni avvenute nel corso del 2019, alle quali sono applicabili gli incentivi a seguito della modifiche apportate dalla Legge di Bilancio, sarà necessario attendere l’apposita circolare Inps sul recupero della contribuzione versata in eccedenza.

Per una completa trattazione dell’incentivo all’occupazione giovanile stabile si rimanda all’articolo:

Agevolazioni alle assunzioni 2018

Oneri detraibili rimodulati in base al reddito

La Legge di Bilancio 2020 introduce una modulazione degli oneri detraibili sulla base del reddito del contribuente (considerato al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze).

Nello specifico, la detrazione spetta:

A. Per l’importo intero se il reddito complessivo non supera 120.000 euro;

b. Se il reddito è uguale o superiore a 120.000, la detrazione spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto:

                                               (240.000 – reddito complessivo) / 120.000

Restano, invece, sempre detraibili per intero le seguenti spese:

  • Interessi passivi per prestiti o mutui agrari (nel limite massimo dei redditi dei terreni);
  • Interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale;
  • Spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

Buoni pasto: cosa cambia con la finanziaria 2020

A decorrere dal 1 gennaio 2020 le prestazioni sostitutive del vitto non concorrono alla formazione del reddito:

– Fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro per i buoni pasto cartacei;

– Fino all’importo complessivo giornaliero di 8 euro per i buoni pasto elettronici.

Continuano a non essere tassati:

– Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o da terzi;

– Le indennità sostitutive (fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro) per le somministrazioni di vitto erogate agli addetti in cantieri edili, ad altre strutture aventi carattere temporaneo o ad unità produttive che si trovano in aree prive di strutture o di servizi di ristorazione.

Veicoli aziendali: il fringe benefit nel 2020

La Legge Finanziaria per il 2020 modifica la tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, secondo due diversi criteri:

1. Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020

Si procede, come in passato, con la tassazione al 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico stabilito dall’ACI, al netto della trattenuta eventuale al dipendente.

2. Per i contratti stipulati dal 1 luglio 2020

La percentuale di tassazione applicata alla percorrenza convenzione di cui sopra (15.000 chilometri) varia in funzione della classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) concesso in uso promiscuo, secondo le seguenti percentuali:

25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km;

30% per veicoli con emissioni superiori a 60 g/kg e fino a 160 g/km;

40% per veicoli con emissioni superiori a 160 g/kg e fino a 190 g/km (la percentuale di tassazione sale al 50 dall’anno 2021);

50% per veicoli con emissioni superiori a 190 g/kg (la percentuale di tassazione sale al 60 dal 2021).

Appalti e ritenute: precisazione dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sui nuovi obblighi di versamento delle ritenute in caso di appalti, pubblicando la Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019.

Il testo specifica che le ritenute cui si deve fare riferimento sono quelle operate a partire dal mese di gennaio 2020, e pagate entro il 17 febbraio 2020. Inoltre, l’AE afferma che dovranno essere compilate deleghe distinte per ciascun committente, versando le imposte in relazione ad ogni singolo contratto di appalto.

Per venire incontro alle oggettive complessità di determinazione delle ritenute, la Risoluzione afferma che si potranno calcolare i valori sulla base di parametri oggettivi come, ad esempio, il numero delle ore impiegate nell’esecuzione della specifica commessa sul totale delle ore lavorate.

Al committente è demandato un ruolo di verifica formale dei versamenti, richiedendo:

  • copia delle deleghe di versamento,
  • l’elenco contenente i nominativi dei lavoratori interessati, il dettaglio delle ore lavorate, delle retribuzioni e delle ritenute operate con riferimento al singolo appalto.

Ricordiamo che tali disposizioni si applicano in caso di appalto caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera, che si svolge presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma e per importi superiori a 200.000 euro.

La sanzione che si applica al committente in caso di omissione degli adempimenti o delle verifiche è il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché il tempestivo versamento.