Fondo di solidarietà Studi Professionali

Il Decreto Ministeriale pubblicato in GU il 02.03.2020 istituisce il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che fornisce tutela ai lavoratori dipendenti del settore in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il Fondo, grazie agli ammortizzatori sociali, sarà in grado di fornire anche politiche attive, come l’attivazione di percorsi di riqualificazione del personale dipendente attraverso le strutture della bilateralità.

Attualmente, per la piena funzionalità del fondo si resta in attesa della Circolare Inps che fornisca le istruzioni operative.

Emergenza COVID-19 – lavoro agile semplificato esteso a tutta Italia

Con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 04.03.2020 relativo al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 siamo ad evidenziare che il Governo ha previsto ulteriori semplificazioni inerenti il lavoro agile.

Ad ora il lavoro agile è fruibile in maniera semplificata – collegata all’emergenza coronavirus – su tutto il territorio nazionale fino al 31.07.2020.

In sintesi le semplificazioni sono:

  • Possibilità di attivare il lavoro agile anche in assenza della predisposizione dell’accordo scritto col lavoratore;
  • Semplificazione degli obblighi di informativa ex art. 22 L. 81/2017 i quali sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’inail.

Resta l’obbligo di comunicare – per il tramite del sito cliclavoro – l’attivazione delle clausole inerenti il lavoro agile entro il giorno prima dell’inizio della prestazione.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tirocini per l’inclusione sociale: trattamento fiscale dell’indennità

Con la risposta 51 del 12 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’indennità dei tirocini per l’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, siano questi tirocini di formazione/orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo.

Il D.P.R. 601/1973, al terzo comma dell’articolo 34 stabilisce che sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale.

Pertanto, l’esenzione si configura quando si verificano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • Requisito soggettivo: l’erogazione viene effettuata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici (inclusi i Comuni);
  • Requisito oggettivo: la natura assistenziale del sussidio.

Tale previsione normativa deve essere interpretata in maniera letterale e non può essere estesa ad ogni erogazione solidaristica erogata a favore di soggetti appartenenti alle c.d. fasce deboli.

Per godere dell’esenzione è necessario che il sussidio economico erogato sia sostanzialmente destinato a favorire l’inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti coinvolti. Per converso, sono esclusi il beneficio in relazione a percorsi finalizzati ad un eventuale effettivo inserimento lavorativo.

Nello specifico del documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, il dubbio riguarda l’esenzione delle indennità corrisposte da una Regione per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Queste sono misure previste e disciplinate con apposite Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in uno specifico accordo che, però, nulla dice circa il trattamento fiscale delle relative indennità.

Il primo recepimento regionale dell’Accordo stabilisce che fiscalmente l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il più recente recepimento dell’Accordo nulla stabilisce in merito.

Per la stipula di tali tirocini è espressamente previsto che vengano redatti una Convenzione e un Progetto Formativo Individuale che regoli l’acquisizione delle competenze da parte del tirocinante.

Pertanto, l’indennità che viene corrisposta, pur essendo un sussidio erogato nei confronti di soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione, non hanno esclusiva finalità assistenziale ma hanno lo scopo di favorire l’addestramento professionale del tirocinante.

In conseguenza di ciò, l’indennità non ricade nel campo di esenzione, ma deve essere assoggettata a tassazione in qualità di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.

Ritenute fiscali negli appalti – chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Con la presente, ad integrazione della nostra circolare n. 54 del 20.12.2019, siamo a commentare in modo sintetico le principali novità introdotte dalla circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate:

  • La normativa in analisi si applica ai committenti enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR, società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR, persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR o imprese agricole, persone fisiche che esercitano arti e professioni, curatore fallimentare e commissario liquidatore. Non si applica, per converso, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, ai condomini e agli enti non commerciali (limitatamente all’attività istituzionale di natura on commerciale svolta);
  • Nell’ambito dei rapporti a catena (ad esempio committente, appaltatore e subappaltatore) ciascun soggetto della catena che dovesse rivestire il ruolo di committente rientrerà nell’ambito di applicazione della normativa, in presenza degli ulteriori presupposti. Merita, però, evidenziare che, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro, mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente, anche se non rientrante nell’ambito di applicazione del comma 1 in esame, e affidatario. Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.);
  • Tra i requisiti necessari al rilascio della certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (c.d. Durf) vi è l’aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui fanno riferimento le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse. A tal riguardo la circolare dell’Agenzia Entrate specifica che, in relazione al tenore letterale della disposizione normativa, per verificare tale requisito si farà riferimento: al numeratore ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, al denominatore ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio;
  • Relativamente ai soggetti ai quali vengono affidati i lavori, la circolare evidenzia che gli stessi devono ricoprire la qualifica di impresa. Nel caso di affidamento a più imprese, l’applicazione della normativa in esame andrà valutata per ciascuna di esse. Nel caso, invece, di imprese associate in un’associazione temporanea di imprese, l’ATI sarà da intendersi unitariamente ai fini della normativa in analisi. Stante il tenore letterale della norma, saranno esclusi dalla stessa i contratti sottoscritti con soggetti esercenti anti e professioni;
  • Per poter valutare in modo coerente il raggiungimento di un importo annuo superiore ai 200.000 euro, l’arco temporale di riferimento sarà l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). in presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia annuale avverrà secondo il criterio di pro-rata temporis. In caso di contratti senza un prezzo predeterminato si seguirà il criterio di cassa e gli obblighi in esame decorreranno successivamente allo sforamento della soglia dei 200.000 euro su base annua e cesseranno alla scadenza del contratto;
  • Non rientrato nella normativa in analisi i contratti di somministrazione. Viceversa, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis tutte le ipotesi di somministrazione illecita di lavoro, la quale si verificherà al ricorrere dei presupposti di applicabilità del comma 1 dell’articolo 17-bis e a prescindere dalla specifica tipologia contrattuale prescelta dalle parti;
  • Al fine di circoscrivere l’applicazione delle nuove previsioni normativa ai soli contratti labour intensive, così come previsto dal dettato normativo, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per la determinazione del prevalente utilizzo di manodopera, bisognerà verificare che le retribuzioni lorde riferite ai soli percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato sia superiore al 50% del prezzo complessivo dell’opera o del servizio;
  • In relazione alla specifica normativa sull’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, la circolare specifica che “qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l’esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”.

Per concludere, relativamente ai profili sanzionatori la circolare porta due importanti chiarimenti:

  • Il committente è tenuto a versare una sanzione calcolata e riferita alla quota-parte di ritenute fiscali – riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio presso il medesimo – non correttamente determinate, eseguite e versate ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Stante il dato letterale della norma, la sanzione non è dovuta quando – nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 – l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo;
  • Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione prevista dalla normativa.

In tale sede non ci siamo soffermati ad analizzare i chiarimenti inerenti obblighi e divieti in capo al committente, argomenti di interesse per le sole aziende che ricadono nell’applicazione della normativa stessa.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Emergenza COVID-19: semplificazioni lavoro agile

Con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 25.02.2020 relativo al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – che pubblichiamo in allegato  – siamo ad evidenziare che il Governo ha previsto alcune semplificazioni inerenti il lavoro agile.

Ricordiamo che con lavoro agile il legislatore ha inteso definire una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Tali semplificazioni saranno applicabili:

  • A titolo provvisorio fino al 15 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe. Stante il tenore letterale, la prestazione di lavoro in modalità agile deve concludersi entro e non oltre il giorno 15.03.2020;
  • A tutti i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria;
  • Ai lavoratori residenti o domiciliati nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria ma che svolgono attività al di fuori delle stesse.

In sintesi le semplificazioni sono:

  • Esclusione dell’obbligo di sottoscrivere l’accordo individuale di lavoro agile;
  • Semplificazione inerente gli obblighi di informativa ex art. 22 L. 81/2017 i quali sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’inail.

Resta l’obbligo di comunicare – per il tramite del sito cliclavoro – l’attivazione delle clausole inerenti il lavoro agile entro il giorno prima dell’inizio della prestazione con tali modalità. In luogo dell’allegazione del contratto sottoscritto tra le parti, l’azienda dovrà allegare autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si da evidenza che il rapporto di lavoro in oggetto riguarda un soggetto appartenente alle zone a rischio.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegato: dpcm 25 02 2020

Nuova agevolazione IO Lavoro

L’Anpal istituisce il nuovo incentivo IO Lavoro destinato ai lavoratori privati che assumono giovani disoccupati.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dell’incentivo.

Destinatari dell’incentivo

L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati e riguarda le assunzioni intervenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

I lavoratori assunti devono essere in stato di disoccupazione e avere:

  • Un’età compresa tra 16 e 24 anni;
  • Un’età pari o superiore a 25 anni. In questo specifico caso è necessario, in aggiunta al requisito della disoccupazione, che il soggetto non abbia avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Con “stato di disoccupazione” si intendono i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Con “lavoro non retribuito da almeno 6 mesi” si intendono i soggetti che non hanno prestato attività di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato da cui derivi un reddito che corrisponde all’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.

Inoltre, non devono aver avuto – negli ultimi 6 mesi – un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

Contratti riconosciuti

L’incentivo è riconosciuto per i contratti:

  • A tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • Di apprendistato professionalizzante;
  • Socio lavoratore di cooperativa assunto con contratto di lavoro subordinato.

Sono ammessi anche contratti part-time nonché trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine. In questo ultimo caso non viene richiesto il requisito dello stato di disoccupazione.

Sono, invece, esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale e intermittente.

Importo

L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail) per un periodo pari a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Il limite massimo dell’incentivo utilizzabile è di 8.060 euro su base annuale, per ciascun lavoratore e viene riparametrato e applicato su base mensile.

Per i contratti part-time l’importo dell’incentivo deve essere riproporzionato sulla base dell’orario di lavoro contrattualmente fissato.

L’incentivo deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2022, a pena di decadenza.

Ambito territoriale

L’incentivo spetta quando la sede di lavoro si trova in una delle seguenti regioni, a prescindere dalla residenza del lavoratore:

Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, e Puglia;

Regioni più sviluppate: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincie autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Regioni in transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna.

De-Minimis e incremento occupazionale netto

L’incentivo può essere fruito se si rispetta, alternativamente, una delle seguenti regole:

  • Previsioni del regolamento UE sugli aiuti De-Minimis. L’Inps verifica il rispetto delle condizioni di spettanza e, se vengono superate, procede alla revoca del beneficio;
  • Se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto. Per incremento occupazionale netto si intende l’incremento del numero dei dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione e mantenuto per tutto il periodo di durata dell’agevolazione. L’incremento non è richiesto se i posti di lavoro si liberano per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Cumulabilità

L’incentivo è cumulabile con:

  • Il Reddito di Cittadinanza;
  • Altri incentivi economici attuati dalla Regioni sviluppate a favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio.

Procedura di ammissione

Per poter utilizzare il beneficio è necessario che il datore di lavoro, anche tramite intermediario abilitato, proceda all’invio dell’apposito modulo telematico che deve riportare i dati relativi all’assunzione (da effettuare o già effettuata).

L’Inps procede con i seguenti passaggi:

  • Determinazione dell’importo dell’incentivo spettante;
  • Verifica dei requisiti di ammissione;
  • Accertamento disponibilità economiche;
  • Comunicazione in caso di ammissione al beneficio.

Se il datore di lavoro non ha ancora effettuato l’assunzione deve procedere entro 10 giorni dall’ammissione e confermare l’agevolazione. L’erogazione del beneficio avviene tramite conguaglio sulle denunce contributive.

Si resta comunque in attesa delle specifiche istruzioni operative da parte dell’Istituto di previdenza.

Durc Fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 54730/2020 che contiene il modello di certificazione dei requisiti necessari per non ricadere negli adempimenti previsti per le ritenute in caso di appalti.

Ricordiamo che i requisiti per richiedere la certificazione sono i seguenti:

  • Essere in attività da almeno tre anni;
  • Essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • Aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui fanno riferimento le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
  • Non avere iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi né avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossioni che riguardino imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per cui siano scaduti i termini di pagamento e siano ancora dovuti i pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale disposizione non riguarda eventuali importi oggetto di rateazione non ancora decadute.

Con riferimento all’ultimo requisito viene confermato che devono essere considerati gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito e le iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, mentre rimangono esclusi interessi, sanzioni e oneri diversi.

La richiesta del certificato può essere effettuata presso ogni ufficio territoriale della Direzione provinciale competente sulla base al domicilio fiscale dell’imprese, mentre per i grandi contribuenti è necessario rivolgersi alla Direzione regionale.

Il certificato verrà messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, verrà aggiornato automaticamente e potrà essere ritirato dall’impresa o da un suo delegato.

La validità del certificato è di quattro mesi dalla data del rilascio.

Nel caso in cui l’impresa risconti degli errori o dati non presi in considerazione, potrà effettuare una segnalazione all’ufficio stesso che ha emesso il certificato. L’agenzia delle Entrate verificherà i dati e, nel caso in cui si renda necessario, procederà ad emettere un nuovo certificato.

Leggi la circolare n. 54 dello Studio Nicco;

Leggi il Provvedimento AE 54730/2020;

Scarica il Certificato di sussistenza dei requisiti (Allegato A);

Scarica la Tabella dei requisiti (Allegato B).

Ccnl metalmeccanica industria, dal 1° gennaio in ultrattività

L’articolo 2 – sezione terza – del Ccnl metalmeccanica industria stipulato il 26 novembre 2016 prevede al secondo comma: “Il Contratto si intenderà rinnovato per un periodo pari a quello di cui al primo comma se non disdetto, sei mesi prima della scadenza, con raccomandata a/r”.

Pertanto, non essendo intervenuta alcuna disdetta, a decorrere dal 1° gennaio 2020 il contratto collettivo continua ad produrre i suoi effetti su tutti gli istituti regolati, come ad esempio:

  • La Previdenza complementare,
  • l’Assistenza sanitaria integrativa,
  • Il Welfare;
  • La Formazione continua.

Bonus bebè 2020

Il bonus bebè viene esteso anche per le nascite/adozioni avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

L’assegno viene corrisposto direttamente dall’Inps in quote mensili, a partire dal mese di nascita/adozione e fino al compimento del primo anno di vita (o anno di ingresso in famiglia in caso di adozione).

L’importo del bonus varia in funzione del valore Isee del nucleo familiare di appartenenza del genitore che ne fa richiesta:

  1. 1.920 euro per valori Isee inferiori a 7.000 euro annui;
  2. 1.440 euro per valori Isse compresi tra 7.000 euro e 40.000 euro;
  3. 960 euro se il valore Isee supera i 40.000 euro.

Per i figli successivi al primo l’importo viene aumentato del 20%.