Inps: precisazioni sull’indennità di malattia e la quarantena/sorveglianza sanitaria

L’Inps pubblica il Messaggio 3653 del 9 ottobre 2020 con il quale fornisce alcune precisazioni sulla malattia, lo smart working e la quarantena preventiva:

Quarantena/sorveglianza precauzionale e smart working: la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro causata da una patologia tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma sono situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore tutela equiparandole alla malattia e alla degenza ospedaliera.

In conseguenza di ciò, non si configura la tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera quando il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perchè soggetto fragile continua a svolgere l’attività lavorativa in smart working. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Invece, in caso di malattia conclamata, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro e ha diritto a percepire la prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Quarantena per ordinanza amministrativa: in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Quarantena all’estero: L’accesso alla tutela da parte di un lavoratore assicurato in Italia e recatosi all’estero, può avvenire esclusivamente sulla base di un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario: Quando il lavoratore è destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, viene meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia, poiché il trattamento di integrazione salariale prevale sull’indennità di malattia.
Considerata l’equiparazione operata dal legislatore della quarantena e della sorveglianza sanitaria alla malattia e alla degenza ospedaliera, l’Inps ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

Leggi il Messaggio Inps n. 3653

COVID-19 – proroga stato di emergenza al 31 gennaio 2021

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre con misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico il nuovo D.L. prevede che lo stato di emergenza connesso al rischio sanitario da COVID-19 sia prorogato al 31 gennaio 2021.

Ulteriormente, è stato aggiunto che tra le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, vi è l’obbligo di avere sempre con sé  dispositivi  di  protezione delle   vie   respiratorie,   con    possibilità    di    prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle abitazioni private e in tutti i luoghi  all’aperto  a  eccezione  dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le attività economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando  esclusi da detti obblighi:

      1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

      2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

      3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È stata prevista anche la proroga relativa all’attivazione ed utilizzo dello smart working in modalità semplificata fino al 31 dicembre p.v..

Riepiloghiamo di seguito i passaggi per la corretta attivazione del lavoro agile nel prosieguo della stato di emergenza:

  • Non vi è nessun obbligo inerente la stipula di accordo individuale col lavoratore;
  • Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL;
  • La comunicazione telematica al ministero può essere resa anche in modo massivo e senza l’obbligo di allegare l’accordo sottoscritto col lavoratore.

Congedo per quarantena scolastica dei figli

L’Inps pubblica la Circolare 116 con le istruzioni per il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli; analizziamo – di seguito – le principali caratteristiche.

Destinatari

Il congedo è rivolto ai lavoratori dipendenti, genitori o affidatari, occupati nel settore pubblico o nel settore privato. Pertanto, sono esclusi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata.

Requisiti:

a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

b) non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. La fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;

c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14. Al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;

d) deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. La convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;

e) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Durata

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso. Sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

Indennizzo

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Si evidenzia che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

Compatibilità con altri istituti

a) Malattia: In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

b) Maternità/Paternità: In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

c) Ferie: La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

d) Aspettativa non retribuita: In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

e) Soggetti “fragili”: La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

f) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992: È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi L.104/92, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario D.lgs n. 151/01.

g) Inabilità e pensione di invalidità: La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave, di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Situazioni di incompatibilità:

a) Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli: Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per il periodo di quarantena predisposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.

b) Congedo parentale: Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

c) Riposi giornalieri della madre o del padre: La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi per allattamento fruiti per lo stesso figlio.

d) Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa: Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

e) Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa: Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito nel caso in cui l’altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

f) Lavoro agile: È incompatibile la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).

g) Part-time e lavoro intermittente: La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
  • tramite il Contact center integrato;
  • tramite i Patronati.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

Leggi la Circolare Inps n. 116/2020

Agenzia Entrate: chiarimenti sull’auto ad uso promiscuo

L’Agenzia delle entrate, pubblicando la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, risponde a un quesito in merito al fringe benefit dell’autovettura aziendale concessa in uso promiscuo.

A decorrere dal 1° luglio 2020, il fringe benefit deve essere computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle Aci, moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km.

Sulla base di quanto pubblicato, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”.

Per poter applicare la nuova normativa è necessario che l’autoveicolo (motociclo o ciclomotore) sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020. Ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, deve essere applicata – per espressa previsione del legislatore – la vecchia normativa.

La risoluzione interviene, infine, chiarendo che nell’ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, per la valorizzazione del fringe benefit non è possibile applicare le nuove regole.

Pertanto, si dovrà procedere valorizzando fiscalmente il fringe benefit per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo (motociclo o ciclomotore) scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

Leggi la Risoluzione AE 46/E

Cassazione: uso dei mezzi del committente e genuinità degli appalti

La Corte di Cassazione interviene – con la sentenza n. 14371 del 08.07.2020 – in materia di genuinità degli appalti in caso di utilizzo dei mezzi appartenenti al committente.

Nello specifico la sentenza afferma che un appalto può rivelarsi genuino anche nel caso in cui vengano utilizzati mezzi del committente; la condizione è che l’appaltatore dimostri di apportare altri beni immateriali indispensabili all’esecuzione dell’opera o del servizio.

L’utilizzo – da parte dell’appaltatore – di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante integra la fattispecie di interposizione illecita di manodopera esclusivamente se ciò riveste una rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore.

Questo specifico caso, non si verifica quando l’appaltatore apporta know howsoftware e, in genere, beni immateriali aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto.

In conseguenza di ciò, la presenza di apprezzabili indici di autonomia organizzativa può costituire la genuinità dell’appalto.

Inps: nuove funzionalità del servizio Visite malattia comune

La Circolare Inps n. 106/2020 informa che sul portale web dell’Istituto è disponibile un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento di malattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare.

Il nuovo servizio consente una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione, garantendo all’Istituto un miglioramento del flusso gestionale, con la possibilità di disporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore e fornendo all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale visita medica domiciliare.

Per le istruzioni pratiche di utilizzo della nuova funzionalità si rimanda alla Circolare 106/2020.

 

Tampone obbligatorio per chi arriva dalla Francia

Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 21 settembre 2020 e riprendendo quanto già pubblicato nell’Ordinanza del 12 agosto 2020, ha disposto il tampone obbligatorio per i soggetti che nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato nei seguenti territori francesi: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.

Leggi l’Ordinanza 21.09.2020

 

Smart Working se il figlio è in quarantena

L’articolo 5 del D.L. 111/2020 prevede la possibilità – per il lavoratore il cui figlio (convivente e minore di 14 anni) si trova in quarantena – di poter svolgere con modalità di lavoro agile la propria prestazione, per l’intera durata della quarantena o per una parte di essa.

Se la prestazione non ha le caratteristiche per essere svolta in smart working, il lavoratore può astenersi dal lavoro per l’intera durata della quarantena o per una parte di essa.

In questo ultimo caso, il lavoratore in congedo ha diritto a percepire un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Se uno dei due genitori fruisce alternativamente dello smart working o del congedo, l’altro genitore non può usufruire delle misure.

La richiesta di smart working o di congedo in analisi può essere effettuata fino al 31 dicembre 2020.

Welfare 2020: il “D.L. Agosto” raddoppia i limiti

Con l’entrata in vigore del c.d. DL Agosto vengono modificati i limiti di esenzione fiscale per gli importi di welfare aziendale erogati dall’azienda ai dipendenti, con riferimento esclusivo all’anno 2020.

L’articolo 112 del citato Decreto prevede, infatti, il raddoppio del limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, al coniuge ed ai familiari, anche non fiscalmente a carico, o il diritto di ottenerli da terzi, che non concorrono alla formazione del reddito.

Il valore passa quindi – esclusivamente per l’anno 2020 – da euro 258,23 ad euro 516,46.

Nessuna modifica alla regola secondo cui, in caso di superamento della soglia fissata, il valore dei beni e servizi prestati concorrerà interamente alla formazione del reddito.

Ccnl Edilizia Industria – I nuovi minimi retributivi

Sono state pubblicate le nuove tabelle retributive per il Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Edilizia industria; i nuovi minimi retributivi decorrono dal primo settembre 2020.

Riportiamo di seguito le tabelle.

 

Qualificati

Livello      Minimo

7                 1.790,71

7Q              1.790,71

6                 1.611,63

5                 1.343,02

4                 1.253,51

3                 1.163,96

2                 1.047,57

1                    895,36

Apprendisti Professionalizzanti

Livello                  Da mese     A mese      Minimo

Artigiano 2               1                 12               754,25

Artigiano 2              13               24               817,10

Artigiano 2              25               30              890,43

Artigiano 2              31               48               942,81

 

Artigiano 3               1                 12               838,05

Artigiano 3              13               24               907,89

Artigiano 3              25               30              989,37

Artigiano 3             31               48            1.047,56

 

Artigiano 4               1                 12               902,53

Artigiano 4              13               24               977,74

Artigiano 4             25               30           1.065,48

Artigiano 4             31               48            1.128,16

 

2                                  1                 12               754,25

2                                 13               24               817,10

2                                 25               30              890,43

2                                31               48               942,81

 

3                                  1                 12               838,05

3                                 13               24               907,89

3                                25               30              989,37

3                                31               48            1.047,56

 

4                                 1                 12               902,53

4                                13               24               977,74

4                                25               30           1.065,48

4                                31               48            1.128,16

 

5                                  1                 12               966,79

5                                 13               24             1.047,56

5                                25               30             1.141,57

5                                31               48             1.208,72

 

6                                  1                 12             1.106,37

6                                13               24              1.257,07

6                                25               30             1.369,88

6                                31               48             1.450,47

 

7                                  1                 12              1.289,31

7                                 13               24              1.396,75

7                                 25               30             1.522,10

7                                 31               48             1.611,64