Cassazione: uso dei mezzi del committente e genuinità degli appalti

La Corte di Cassazione interviene – con la sentenza n. 14371 del 08.07.2020 – in materia di genuinità degli appalti in caso di utilizzo dei mezzi appartenenti al committente.

Nello specifico la sentenza afferma che un appalto può rivelarsi genuino anche nel caso in cui vengano utilizzati mezzi del committente; la condizione è che l’appaltatore dimostri di apportare altri beni immateriali indispensabili all’esecuzione dell’opera o del servizio.

L’utilizzo – da parte dell’appaltatore – di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante integra la fattispecie di interposizione illecita di manodopera esclusivamente se ciò riveste una rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore.

Questo specifico caso, non si verifica quando l’appaltatore apporta know howsoftware e, in genere, beni immateriali aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto.

In conseguenza di ciò, la presenza di apprezzabili indici di autonomia organizzativa può costituire la genuinità dell’appalto.

Inps: nuove funzionalità del servizio Visite malattia comune

La Circolare Inps n. 106/2020 informa che sul portale web dell’Istituto è disponibile un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento di malattia comune, ai fini della possibile disposizione della visita medica di controllo domiciliare.

Il nuovo servizio consente una maggiore immediatezza e tracciabilità dell’informazione, garantendo all’Istituto un miglioramento del flusso gestionale, con la possibilità di disporre automaticamente dell’informazione fornita dal lavoratore e fornendo all’utente certezza circa la ricezione della sua comunicazione all’INPS, per la corretta disposizione dell’eventuale visita medica domiciliare.

Per le istruzioni pratiche di utilizzo della nuova funzionalità si rimanda alla Circolare 106/2020.

 

Tampone obbligatorio per chi arriva dalla Francia

Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 21 settembre 2020 e riprendendo quanto già pubblicato nell’Ordinanza del 12 agosto 2020, ha disposto il tampone obbligatorio per i soggetti che nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato nei seguenti territori francesi: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.

Leggi l’Ordinanza 21.09.2020

 

Smart Working se il figlio è in quarantena

L’articolo 5 del D.L. 111/2020 prevede la possibilità – per il lavoratore il cui figlio (convivente e minore di 14 anni) si trova in quarantena – di poter svolgere con modalità di lavoro agile la propria prestazione, per l’intera durata della quarantena o per una parte di essa.

Se la prestazione non ha le caratteristiche per essere svolta in smart working, il lavoratore può astenersi dal lavoro per l’intera durata della quarantena o per una parte di essa.

In questo ultimo caso, il lavoratore in congedo ha diritto a percepire un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Se uno dei due genitori fruisce alternativamente dello smart working o del congedo, l’altro genitore non può usufruire delle misure.

La richiesta di smart working o di congedo in analisi può essere effettuata fino al 31 dicembre 2020.

Welfare 2020: il “D.L. Agosto” raddoppia i limiti

Con l’entrata in vigore del c.d. DL Agosto vengono modificati i limiti di esenzione fiscale per gli importi di welfare aziendale erogati dall’azienda ai dipendenti, con riferimento esclusivo all’anno 2020.

L’articolo 112 del citato Decreto prevede, infatti, il raddoppio del limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, al coniuge ed ai familiari, anche non fiscalmente a carico, o il diritto di ottenerli da terzi, che non concorrono alla formazione del reddito.

Il valore passa quindi – esclusivamente per l’anno 2020 – da euro 258,23 ad euro 516,46.

Nessuna modifica alla regola secondo cui, in caso di superamento della soglia fissata, il valore dei beni e servizi prestati concorrerà interamente alla formazione del reddito.

Ccnl Edilizia Industria – I nuovi minimi retributivi

Sono state pubblicate le nuove tabelle retributive per il Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Edilizia industria; i nuovi minimi retributivi decorrono dal primo settembre 2020.

Riportiamo di seguito le tabelle.

 

Qualificati

Livello      Minimo

7                 1.790,71

7Q              1.790,71

6                 1.611,63

5                 1.343,02

4                 1.253,51

3                 1.163,96

2                 1.047,57

1                    895,36

Apprendisti Professionalizzanti

Livello                  Da mese     A mese      Minimo

Artigiano 2               1                 12               754,25

Artigiano 2              13               24               817,10

Artigiano 2              25               30              890,43

Artigiano 2              31               48               942,81

 

Artigiano 3               1                 12               838,05

Artigiano 3              13               24               907,89

Artigiano 3              25               30              989,37

Artigiano 3             31               48            1.047,56

 

Artigiano 4               1                 12               902,53

Artigiano 4              13               24               977,74

Artigiano 4             25               30           1.065,48

Artigiano 4             31               48            1.128,16

 

2                                  1                 12               754,25

2                                 13               24               817,10

2                                 25               30              890,43

2                                31               48               942,81

 

3                                  1                 12               838,05

3                                 13               24               907,89

3                                25               30              989,37

3                                31               48            1.047,56

 

4                                 1                 12               902,53

4                                13               24               977,74

4                                25               30           1.065,48

4                                31               48            1.128,16

 

5                                  1                 12               966,79

5                                 13               24             1.047,56

5                                25               30             1.141,57

5                                31               48             1.208,72

 

6                                  1                 12             1.106,37

6                                13               24              1.257,07

6                                25               30             1.369,88

6                                31               48             1.450,47

 

7                                  1                 12              1.289,31

7                                 13               24              1.396,75

7                                 25               30             1.522,10

7                                 31               48             1.611,64

Sorveglianza sanitaria e lavoratori fragili: le indicazioni ministeriali

Il Ministero del lavoro pubblica la Circolare 13/2020 per fare il punto sulla sorveglianza sanitaria, in particolare nei confronti dei c.d. lavoratori fragili, durante l’attuale situazione pandemica.

Il documento compie un breve excursus normativo sulla sorveglianza sanitaria e sui lavoratori fragili. Il concetto di fragilità risiede nelle particolari condizioni dello stato di salute del lavoratore o della lavoratrice rispetto alla patologie preesistenti che potrebbero determinare – in caso di infezione – un esito più grave o infausto; tale condizione può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo clinico che epidemiologico.

Nella specifica situazione attuale, con riferimento al Covid-19 la “fragilità” risiede nelle fasce di età più elevate della popolazione ed è da intendersi congiuntamente alla presenza di comorbilità (presenza di una o più patologie); situazione che può integrare una condizione di maggior rischio.

A livello operativo, pertanto, ai lavoratori che ricadono nella tipologia sopra descritta deve essere data la possibilità di richiedere l’attivazione della sorveglianza sanitaria.

Le richieste dovranno essere presentate al datore di lavoro corredare della relativa documentazione comprovante lo stato di salute.

A seuito della richiesta da parte del lavoratore o della lavoratrice, il datore di lavoro dovrà procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria anche nel caso in cui egli non sia tenuto sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. In questo specifico caso, il datore di lavoro anziché nominare il medico competente può inviare il lavoratore presso:

  • L’Inail,
  • L’ASL,
  • I dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Il medico, una volta acquisite le informazioni sullo stato clinico del lavoratore, delle mansioni svolte in azienda e visionato il DVR, procederà a compiere la propria valutazione ed esprimerà un giudizio sull’idoneità o meno del lavoratore oggetto di esame. La visita deve essere ripetuta periodicamente, anche in funzione dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico e delle nuove evidenze scientifiche acquisite.

Leggi la Circolare 13/2020 del Ministero del lavoro

Apprendistato: la formazione durante la CIG

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene – con la Nota Protocollo n. 527 del 29.07.2020 – per fare chiarezza in materia di formazione a distanza degli apprendisti durante il periodo di cig.

Nello specifico la nota riporta il concetto che sia impossibile far svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, poichè in tale periodo è sospeso sia il rapporto di lavoro che l’obbligo formativo.

L’obbligo formativo per gli apprendisti verrà assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, così come previsto dall’articolo 2, commi 1 e 4, D.L.vo n. 148/2015 secondo cui per i lavoratori in forza con contratto di apprendistato professionalizzante alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

DURC: validità al 29 ottobre

Il messaggio Inps n. 2998 del 30.07.2020 chiarisce la portata delle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 77/2020, la quale estende la validità dei Durc in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 a tutto il 29 ottobre 2020.

Ne deriva che, in tutti i casi in cui sia stato già prodotto un Durc la cui data di fine validità sia compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, o nei casi in cui sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc, si deve considerare valido il documento stesso fino al 29 ottobre 2020 – nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso – senza procedere con una nuova interrogazione.

Unica eccezione: le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, per procedere alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal D.L. 76/2020, devono effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità e, pertanto, sono escluse dalla proroga al 29 ottobre.

Ripresa attività Area News

In questi mesi passati abbiamo, nostro malgrado, dovuto sospendere l’attività di gestione e aggiornamento dell’area news, investiti, come tutti, dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nostro Studio ha lavorato senza soste in tutti questi mesi per dare sostegno alle aziende, oltre che aggiornamenti che, in alcuni periodi, sono stati anche giornalieri. Purtroppo tutto questo lavoro extra ha portato via energie e non siamo riusciti a proseguire nel nostro lavoro di costante aggiornamento dell’area news.

A seguito della parziale riduzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di settembre, lo Studio riprenderà a pubblicare le news e la newsletter con la consueta frequenza settimanale.