Sì alle ferie “forzate” se il lavoratore rifiuta il vaccino

Opera nel giusto il datore di lavoro che decide di collocare in ferie “forzate” il lavoratore che rifiuta di sottoporsi al vaccino anti covid-19.

E’ quanto è successo ai dipendenti di una Rsa che si sono rifiutati di eseguire la profilassi vaccinale. Il datore di lavoro – stante anche il fatto che la mansione svolta prevede il contatto con altre persone – ha ritenuto necessario procedere a mettere in ferie i lavoratori.

Il Tribunale di Belluno – presso cui i dipendenti oggetto del provvedimento hanno presentato ricorso d’urgenza per la riammissione al lavoro – ha ritenuto lecito il comportamento del datore di lavoro definendolo come “doveroso” per ottemperare al dovere di sicurezza che il datore stesso ha nei confronti del proprio personale dipendente.

L’Ordinanza evidenzia che, essendo il vaccino uno strumento idoneo a contrastare l’evoluzione negativa dell’infezione, costituisce una misura idonea a tutelare l’integrità fisica degli individui cui viene inoculato, nonché quella dei pazienti dell’Rsa. Gli stessi lavoratori erano stati dichiarati inidonei dal medico del lavoro – secondo quanto stabilito dall’art. 41 D.Lgs. 81/2008 – proprio perché non si erano sottoposti al vaccino che, in questo caso, è da considerarsi strumento utile per la riduzione del rischio.

Il datore di lavoro – dopo aver verificato che i dipendenti non potevano essere adibiti ad altre mansioni – ha proceduto con le c.d. “ferie forzate”.

Congedi Covid per genitori: una nuova Circolare Inps, ma la procedura è ancora ai blocchi di partenza

L’Inps pubblica una nuova Circolare (la n. 63 del 14/04/2021) sui congedi 2021 per genitori, lavoratori dipendenti del settore privato con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. La Circolare riprende le istruzioni già fornite con il precedente Messaggio 1246/2021 e illustra alcuni chiarimenti, ma l’aggiornamento delle procedure telematiche per la presentazione delle domande si fa attendere.

Gli aspetti di approfondimento della nuova Circolare sono i seguenti:

  • Si ha diritto al congedo se il figlio ha meno di 14 anni. Ne deriva che, al compimento del 14° anno di età, il diritto decade. Tale limite “mobile” deve essere verificato per ciascun ragazzo, diversamente da quanto accadeva per i congedi Covid 2020.
  • Alle ipotesi di sospensione già presenti si aggiunge quella di chiusura dei centri diurni frequentati dai ragazzi affetti da handicap grave.

Leggi:

La Circolare Inps 63/2021,

L’articolo “Lavoratori con figli in DAD o in quarantena: cosa prevede il nuovo Decreto Legge”.

Covid & Prevenzione in azienda: il Protocollo di aggiornamento

Il protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro contiene indicazioni aggiornate alla luce dei nuovi sviluppi dell’emergenza sanitaria. Vediamo, di seguito, i contenuti principali.

Esito del tampone

Il lavoratore che abbia contratto il covid e il cui tampone risulti positivo anche dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi può interrompere l’isolamento, ma non è autorizzato a riprendere il lavoro.

Utilizzo dei Dpi

Ribadendo che lo smart working ed il lavoro da remoto sono le forme di lavoro che devono essere privilegiate, nei casi in cui la prestazione venga resa in presenza (spazi condivisi, al chiuso e all’aperto), fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, vige sempre l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica. Sono esclusi i casi in cui la mansione non comporti l’uso di Dpi più protettivi.

Trasferte

Si possono effettuare trasferte previa valutazione – da parte del datore di lavoro di concerto con il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, se presente – dell’andamento epidemiologico nelle sedi di destinazione.

Permane il divieto delle riunioni in presenza, tranne per i casi di necessità e urgenza in cui non sia possibile il collegamento a distanza e comunque sempre con utilizzo delle mascherine.

Rimangono sospesi anche gli eventi interni e le attività di formazione in aula, anche nei casi in cui quest’ultima sia obbligatoria.

Sorveglianza sanitaria

Il protocollo di aggiornamento ribadisce l’importanza del medico competente tra i cui compiti ricade anche la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili secondo quanto previsto dal DL 34/2020 e la possibilità di indirizzare l’azienda verso l’adozione di particolari azioni di test o di screening, nel caso in cui queste possano essere utili al contenimento del virus. La rilevanza del ruolo del medico del lavoro si ravvisa anche nella Circolare del Ministero della salute del 12 aprile 2021, che gli attribuisce specifici compiti:

  • Prendere visione del referto molecolare negativo necessario per il rientro dei lavoratori con risultato positivo dopo i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi;
  • Effettuare la verifica dell’idoneità alla mansione dei lavoratori ammalati con sintomi gravi o per cui è stato necessario il ricovero, quando questi risultino negativi. Tale visita deve essere effettuata anche per le assenze inferiori ai 60 giorni continuativi.

Leggi il Protocollo di aggiornamento;

Leggi la Circolare del Ministero della salute del 12/04/2021.

La deroga sui contratti a termine vale anche per la somministrazione

La CSEA (Cassa per i servizi energetici ambientali) ha sottoposto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il seguente quesito: posto che al personale dipendenti dell’Ente si applicano le norme che regolano il rapporto di lavoro privato e la contrattazione collettiva del settore elettrico, la deroga (attualmente valida fino al 31 dicembre c.a. a seguto dell’entrata in vigore del DL 41/2021) stabilita dall’articolo 93 del decreto legge n.34/2020 secondo cui la proroga o il rinnovo possono avvenire per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza la neccesità di apporre le causali e – comunque – nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine, si applica anche ai contratti di somministrazione?

Il Ministero, partendo dalla definizione di somministrazione di lavoro, ricorda che il datore di lavoro viene individuato nella figura del somministratore, il quale ha facoltà di stipulare sia contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato.

In questo secondo caso, al rapporto di lavoro vengono applicate tutte le disposizioni sul contratto a termine con esclusione di quelle riguardanti:

  • Lo stop&go;
  • Il diritto di precedenza;
  • Il limite del 20% quale percentuale massima di contratti stipulabili rispetto a quelli a tempo indeterminato.

Per converso, al contratto a termine tra agenzia e lavoratore si applicano le norme riguardanti l’apposizione delle causali, il numero massimo di proroghe e la durata massima del contratto, coordinando le norme di legge con quanto previsto dal Ccnl agenzie di somministrazione.

Pertanto, le deroghe previste dal D.L. 104/2020 sono applicabili anche al contratto di somministrazione tra il lavoratore e l’utilizzatore.

Il documento ricorda anche altri due concetti importanti:

Il primo riguarda la facoltà di utilizzo della deroga. Ovvero, che il differimento al 31 marzo 2021 del termine entro cui poter prorogare o rinnovare i contratti a termine derogando alle disposizioni di legge non consente di operare una nuova proroga o rinnovo a chi ha già proceduto in tal senso. Merita evidenziare che su questo passaggio il DL 41/2021, oltre a posticipare la fine del periodo in deroga, ha innovato, riconoscendo alle aziende di non tener conto dei rinnovi o delle proroghe in deroga intervenuti prima del 23 marzo 2021.

Da ultimo il Ministero ricorda che, se il contratto tra agenzia e lavoratore è stato stipulato a tempo indeterminato, fino al 31.12.2021 l’utilizzatore può impiegare il lavoratore per periodi anche superiori a 24 mesi (non necessariamente continuativi), senza che ciò comporti la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore somministrato e l’utilizzatore.

Leggi l’Interpello ministeriale 2/2021

Il nuovo Assegno Unico e Universale

Dal 1° luglio 2021 dovrebbe prendere l’avvio il nuovo beneficio economico per i nuclei familiari con figli a carico: l’Assegno Unico e Universale.

La nuova misura di sostegno è stata introdotta con l’intento di riordinare le discipline già esistenti e di ricomprenderle sotto un’unica veste. Pertanto, con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale andranno a scomparire le seguenti misure:

  • Assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli;
  • Assegno di natalità;
  • Premio alla nascita;
  • Fondo di sostegno alla natalità;
  • Detrazioni fiscali ex Tuir;
  • Assegno per il nucleo familiare.

Il nuovo beneficio amplia la platea di soggetti interessati, estendendola a:

  • Lavoratori subordinati;
  • Lavoratori autonomi;
  • Percettori di misure di sostegno al reddito.

Per poter presentare la richiesta dell’Assegno Unico e Universale tali soggetti devono soddisfare i requisiti di seguito elencati:

  • Essere cittadino italiano o di uno stato membro della UE, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno stato non appartenente alla UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • Essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

E’ prevista la concessione di specifiche deroghe in caso di comprovate esigenze collegate a casi particolari e per periodi definiti, sulla base di proposte avanzate dai servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità e dell’adolescenza.

Con riferimento alla misura dell’assegno, lo stesso sarà modulato in base alle risultanze dell’Isee combinate con il numero e l’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito presente nel nucleo.

L’importo dell’Assegno sarà suddiviso in egual misura tra i genitori, oppure assegnato al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.

Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati (o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) l’assegno spetta – in difetto di accordo tra i genitori – al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso ed in difetto di accordo viene ripartito tra i genitori.

La fruizione del beneficio è compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza e viene corrisposto congiuntamente. Ai fini della determinazione dell’importo spettante si considera anche la quota di reddito di cittadinanza teoricamente attribuibile ai componenti del nucleo.

Quanto erogato a titolo di Assegno Unico e Universale non viene considerato come reddito ai fini della richiesta per prestazioni sociali agevolate, trattamenti assistenziali o altri benefici e prestazioni sociali previsti da norme in favore dei figli con disabilità.

Le borse lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative delle persone con disabilità non sono considerate quale reddito per l’accesso all’Assegno.

L’Assegno è erogato sotto forma di credito di imposta o di erogazione mensile di una somma di denaro ed è compatibile con l’eventuale fruizione di ulteriori misure in denaro percepite a favore dei figli ed erogate dalle Regioni.

Il beneficio viene riconosciuto con cadenza mensile per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza e fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore ad un determinato importo annuale, purché registrato con lo status di disoccupato e in cerca di lavoro presso un Centro per l’impiego o un’agenzia di lavoro o in corso di svolgimento del servizio civile universale.

Sono poi previste della maggiorazioni nei seguenti casi:

  • Per ogni figlio successivo al secondo;
  • Per le madri di età inferiore a 21 anni;
  • Per ogni figlio con disabilità. In questo caso la maggiorazione è compresa tra il 30% e il 50% e graduata rispetto alla percentuale di disabilità.

L’assegno viene corrisposto oltre il 21 anno di età per i figli disabili che risultino a carico. In questo caso non sono previste maggiorazioni.

Maggiorazione importo Anf – Precisazioni Inps

L’Inps – con la pubblicazione del messaggio n. 754/2021 – interviene per fornire indicazioni in merito alle modalità di accertamento e revisione delle inabilità che comportano il diritto alla maggiorazione degli importi Anf.

Nello specifico, la normativa prevede che l’assegno per il nucleo familiare spetti in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare sulla base di specifiche tabelle. Tali livelli sono aumentati per i nuclei familiari che “comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

La procedura prevede che la certificazione medica presentata assieme alla domanda di Anf venga esaminata dall’ufficio medico legale di sede, per valutare l’incapacità del minore a compiere gli atti della propria età o l’inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, nel caso di componente maggiorenne.

La domanda viene accolta in caso di conferma che il componente del nucleo familiare:

  • Si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, se maggiorenne,
  • Abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, se minorenne.

Per converso, la domanda verrà rigettata se non dovesse risultare confermato lo stato di inabilità del soggetto interessato.

Poiché la situazione di emergenza epidemiologica ha comportato – e sta continuando a comportare – un allungamento dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF, l’Istituto ricorda che uno specifico provvedimento di legge ha previsto che “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Tale estensione è stata consolidata anche dall’Istituto nella Circolare 127/2016 secondo cui viene riconosciuta la validità del verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, in quanto i soggetti precedentemente autorizzati alla fruizione dei benefici economici in base a una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Nuovi periodi di cassa integrazione con il Decreto “Sostegni”

Il Decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021) prevede una nuova tranche di settimane di cassa integrazione utilizzabili in ragione dell’emergenza sanitaria in atto.

Nello specifico – per i lavoratori in forza alla data di pubblicazione del decreto (23 marzo 2021) sono previste:

  1. 13 settimane per il trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo), da utilizzare nel periodo compreso tra il 01/04/2021 e il 30/06/2021;
  2. 28 settimane per i trattamenti di assegno ordinario (Aso) e cassa integrazione salariale in deroga (Cigd), da utilizzare nel periodo compreso tra il 01/04/2021 e il 31/12/2021.

Relativamente alla seconda casistica, l’Inps – con messaggio n. 1297/2021 – ha specificato che “i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente”.

In tutti i casi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il termine di presentazione delle domande è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Le modalità di pagamento delle prestazioni sono:

  • Anticipo da parte dell’azienda e successivo recupero tramite conguaglio;
  • Pagamento diretto da parte dell’Inps, con possibilità di anticipo del 40%. La scelta di questa modalità non prevede l’obbligo di fornire la documentazione attestante una situazione di difficoltà economica da parte dell’impresa.

Nel caso di opzione per il di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il nuovo decreto estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.

Congedo di paternità 2021: pubblicata la Circolare Inps

L’Inps pubblica la Circolare 42/2021 con la quale recepisce le disposizioni della Legge di bilancio per il 2021 in tema di congedi di paternità. Il documento illustra le istruzioni per usufruire dei congedi spettanti nelle diverse fattispecie.

Assume particolare rilevanza il fatto che, dall’anno 2021, i congedi sono estesi anche al caso di lutto perinatale. Per l’individuazione di tale periodo l’Istituto parte dalle rilevazioni effettuate dall’Istituto Superiore della Sanità – nell’ambito del progetto di Sorveglianza ostetrica italiana (SPItOSS) – e dalle definizioni utilizzate dall’OMS, che individuano quale “periodo di morte perinatale” quello compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore.

Contemperando tale definizione con il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ritiene che – coerentemente con la durata del beneficio – la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore. Pertanto, il congedo può essere utilizzato, entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

  1. Figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
  2. Decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Per completezza di trattazione, riportiamo il link alla news precedente in cui si analizzano i congedi a disposizione del padre lavoratore: Il congedo di paternità 2021

Contratti a termine: il Decreto Sostegni proroga le deroghe

Il Decreto Sostegni proroga le deroghe previste per i contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) spostandone il termine al 31 dicembre 2021.

Pertanto, per tutte le proroghe o i rinnovi di contratti a termine intervenute entro il 31 dicembre 2021 potranno non essere apposte le causali previste dal Decreto Dignità, a condizione che:

1) La durata complessiva dei rapporti a termine intervenuti con il medesimo datore di lavoro non superi i 24 mesi;

2) Il rinnovo o la proroga possono avere una durata massima di 12 mesi, sempre nel rispetto del limite di durata massima complessiva di cui al punto precedente;

3) La deroga può essere utilizzata una sola volta. Con riferimento a questo requisito, il Decreto Sostegni introduce una novità rilevante: le precedenti proroghe o rinnovi già intervenuti non devono essere presi in considerazione.

Bonus Bebè 2021: l’Inps rilascia la procedura

L’Inps ha reso noto – con il Messaggio n. 918/2021 – che è disponibile la procedura telematica per la richiesta del Bonus Bebè 2021 (assegno di natalità) per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Visto il ritardo con cui si è resa disponibile la procedura, sono previste due differenti modalità per il calcolo del termine di 90 giorni entro cui va presentata la domanda:

  • Per le nascite, adozioni o affidamenti già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021 ed entro il 3 marzo 2021, il termine decorre dalla data di pubblicazione del Messaggio citato (3 marzo 2021) e, pertanto, le domande dovranno essere presentate entro il 1° giugno 2021;
  • Per gli eventi successivi alla data del 3 marzo 2021 il termine decorre dalla data effettiva di nascita, adozione o affidamento.

Misura del beneficio

L’importo del bonus è differenziato sulla base dell’indice Isee, secondo la seguente progressione:

  • 1.920 euro per le famiglie con Isee inferiore a € 7.000;
  • 1.440 euro per le famiglie con Isee tra € 7.000 e € 40.000;
  • 960 euro per le famiglie con Isee superiore a € 40.000 (extra Isee).

Il beneficio viene riconosciuto – se sussistono tutti gli altri requisiti – a prescindere dalla presenza di un Isee valido. In questo caso il richiedente viene avvisato dall’Inps circa la mancanza del documento.

Se successivamente a tale comunicazione la domanda viene integrata con un Isee valido, l’importo dell’assegno viene – eventualmente – integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un Isee minorenni valido. Per converso, in caso di omissioni o difformità nell’attestazione Isee all’atto di presentazione della domanda (o successiva), si procederà con la liquidazione dell’importo minimo.

L’importo viene corrisposto con singole rate mensili sulla base delle modalità indicate dal richiedente (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, pagamento su conto corrente estero Area SEPA).

Presentazione della domanda

La domanda di assegno deve essere presentata esclusivamente in via telematica una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. In caso di nascite gemellari o adozioni plurime, sarà necessario presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

I canali di presentazione sono i seguenti:

• Portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;

• Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

• Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Assegno di natalità” e selezionando tra i risultati il Servizio “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino)” o, per gli intermediari, “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Patronati)”.

Per l’anno 2021, in considerazione della durata del beneficio che spetta fino al compimento del primo anno di età del bambino o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione, è ancora possibile presentare domanda per gli eventi di nascita, adozione o affidamento preadottivo avvenuti nel corso del 2020.