Il nuovo Assegno Unico e Universale

Dal 1° luglio 2021 dovrebbe prendere l’avvio il nuovo beneficio economico per i nuclei familiari con figli a carico: l’Assegno Unico e Universale.

La nuova misura di sostegno è stata introdotta con l’intento di riordinare le discipline già esistenti e di ricomprenderle sotto un’unica veste. Pertanto, con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale andranno a scomparire le seguenti misure:

  • Assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli;
  • Assegno di natalità;
  • Premio alla nascita;
  • Fondo di sostegno alla natalità;
  • Detrazioni fiscali ex Tuir;
  • Assegno per il nucleo familiare.

Il nuovo beneficio amplia la platea di soggetti interessati, estendendola a:

  • Lavoratori subordinati;
  • Lavoratori autonomi;
  • Percettori di misure di sostegno al reddito.

Per poter presentare la richiesta dell’Assegno Unico e Universale tali soggetti devono soddisfare i requisiti di seguito elencati:

  • Essere cittadino italiano o di uno stato membro della UE, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno stato non appartenente alla UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • Essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

E’ prevista la concessione di specifiche deroghe in caso di comprovate esigenze collegate a casi particolari e per periodi definiti, sulla base di proposte avanzate dai servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità e dell’adolescenza.

Con riferimento alla misura dell’assegno, lo stesso sarà modulato in base alle risultanze dell’Isee combinate con il numero e l’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito presente nel nucleo.

L’importo dell’Assegno sarà suddiviso in egual misura tra i genitori, oppure assegnato al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.

Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati (o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) l’assegno spetta – in difetto di accordo tra i genitori – al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso ed in difetto di accordo viene ripartito tra i genitori.

La fruizione del beneficio è compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza e viene corrisposto congiuntamente. Ai fini della determinazione dell’importo spettante si considera anche la quota di reddito di cittadinanza teoricamente attribuibile ai componenti del nucleo.

Quanto erogato a titolo di Assegno Unico e Universale non viene considerato come reddito ai fini della richiesta per prestazioni sociali agevolate, trattamenti assistenziali o altri benefici e prestazioni sociali previsti da norme in favore dei figli con disabilità.

Le borse lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative delle persone con disabilità non sono considerate quale reddito per l’accesso all’Assegno.

L’Assegno è erogato sotto forma di credito di imposta o di erogazione mensile di una somma di denaro ed è compatibile con l’eventuale fruizione di ulteriori misure in denaro percepite a favore dei figli ed erogate dalle Regioni.

Il beneficio viene riconosciuto con cadenza mensile per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza e fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore ad un determinato importo annuale, purché registrato con lo status di disoccupato e in cerca di lavoro presso un Centro per l’impiego o un’agenzia di lavoro o in corso di svolgimento del servizio civile universale.

Sono poi previste della maggiorazioni nei seguenti casi:

  • Per ogni figlio successivo al secondo;
  • Per le madri di età inferiore a 21 anni;
  • Per ogni figlio con disabilità. In questo caso la maggiorazione è compresa tra il 30% e il 50% e graduata rispetto alla percentuale di disabilità.

L’assegno viene corrisposto oltre il 21 anno di età per i figli disabili che risultino a carico. In questo caso non sono previste maggiorazioni.

Maggiorazione importo Anf – Precisazioni Inps

L’Inps – con la pubblicazione del messaggio n. 754/2021 – interviene per fornire indicazioni in merito alle modalità di accertamento e revisione delle inabilità che comportano il diritto alla maggiorazione degli importi Anf.

Nello specifico, la normativa prevede che l’assegno per il nucleo familiare spetti in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare sulla base di specifiche tabelle. Tali livelli sono aumentati per i nuclei familiari che “comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

La procedura prevede che la certificazione medica presentata assieme alla domanda di Anf venga esaminata dall’ufficio medico legale di sede, per valutare l’incapacità del minore a compiere gli atti della propria età o l’inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, nel caso di componente maggiorenne.

La domanda viene accolta in caso di conferma che il componente del nucleo familiare:

  • Si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, se maggiorenne,
  • Abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, se minorenne.

Per converso, la domanda verrà rigettata se non dovesse risultare confermato lo stato di inabilità del soggetto interessato.

Poiché la situazione di emergenza epidemiologica ha comportato – e sta continuando a comportare – un allungamento dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF, l’Istituto ricorda che uno specifico provvedimento di legge ha previsto che “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.

Tale estensione è stata consolidata anche dall’Istituto nella Circolare 127/2016 secondo cui viene riconosciuta la validità del verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, in quanto i soggetti precedentemente autorizzati alla fruizione dei benefici economici in base a una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Nuovi periodi di cassa integrazione con il Decreto “Sostegni”

Il Decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021) prevede una nuova tranche di settimane di cassa integrazione utilizzabili in ragione dell’emergenza sanitaria in atto.

Nello specifico – per i lavoratori in forza alla data di pubblicazione del decreto (23 marzo 2021) sono previste:

  1. 13 settimane per il trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo), da utilizzare nel periodo compreso tra il 01/04/2021 e il 30/06/2021;
  2. 28 settimane per i trattamenti di assegno ordinario (Aso) e cassa integrazione salariale in deroga (Cigd), da utilizzare nel periodo compreso tra il 01/04/2021 e il 31/12/2021.

Relativamente alla seconda casistica, l’Inps – con messaggio n. 1297/2021 – ha specificato che “i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente”.

In tutti i casi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il termine di presentazione delle domande è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Le modalità di pagamento delle prestazioni sono:

  • Anticipo da parte dell’azienda e successivo recupero tramite conguaglio;
  • Pagamento diretto da parte dell’Inps, con possibilità di anticipo del 40%. La scelta di questa modalità non prevede l’obbligo di fornire la documentazione attestante una situazione di difficoltà economica da parte dell’impresa.

Nel caso di opzione per il di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il nuovo decreto estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.

Congedo di paternità 2021: pubblicata la Circolare Inps

L’Inps pubblica la Circolare 42/2021 con la quale recepisce le disposizioni della Legge di bilancio per il 2021 in tema di congedi di paternità. Il documento illustra le istruzioni per usufruire dei congedi spettanti nelle diverse fattispecie.

Assume particolare rilevanza il fatto che, dall’anno 2021, i congedi sono estesi anche al caso di lutto perinatale. Per l’individuazione di tale periodo l’Istituto parte dalle rilevazioni effettuate dall’Istituto Superiore della Sanità – nell’ambito del progetto di Sorveglianza ostetrica italiana (SPItOSS) – e dalle definizioni utilizzate dall’OMS, che individuano quale “periodo di morte perinatale” quello compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore.

Contemperando tale definizione con il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ritiene che – coerentemente con la durata del beneficio – la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore. Pertanto, il congedo può essere utilizzato, entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

  1. Figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
  2. Decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Per completezza di trattazione, riportiamo il link alla news precedente in cui si analizzano i congedi a disposizione del padre lavoratore: Il congedo di paternità 2021

Contratti a termine: il Decreto Sostegni proroga le deroghe

Il Decreto Sostegni proroga le deroghe previste per i contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) spostandone il termine al 31 dicembre 2021.

Pertanto, per tutte le proroghe o i rinnovi di contratti a termine intervenute entro il 31 dicembre 2021 potranno non essere apposte le causali previste dal Decreto Dignità, a condizione che:

1) La durata complessiva dei rapporti a termine intervenuti con il medesimo datore di lavoro non superi i 24 mesi;

2) Il rinnovo o la proroga possono avere una durata massima di 12 mesi, sempre nel rispetto del limite di durata massima complessiva di cui al punto precedente;

3) La deroga può essere utilizzata una sola volta. Con riferimento a questo requisito, il Decreto Sostegni introduce una novità rilevante: le precedenti proroghe o rinnovi già intervenuti non devono essere presi in considerazione.

Bonus Bebè 2021: l’Inps rilascia la procedura

L’Inps ha reso noto – con il Messaggio n. 918/2021 – che è disponibile la procedura telematica per la richiesta del Bonus Bebè 2021 (assegno di natalità) per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Visto il ritardo con cui si è resa disponibile la procedura, sono previste due differenti modalità per il calcolo del termine di 90 giorni entro cui va presentata la domanda:

  • Per le nascite, adozioni o affidamenti già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021 ed entro il 3 marzo 2021, il termine decorre dalla data di pubblicazione del Messaggio citato (3 marzo 2021) e, pertanto, le domande dovranno essere presentate entro il 1° giugno 2021;
  • Per gli eventi successivi alla data del 3 marzo 2021 il termine decorre dalla data effettiva di nascita, adozione o affidamento.

Misura del beneficio

L’importo del bonus è differenziato sulla base dell’indice Isee, secondo la seguente progressione:

  • 1.920 euro per le famiglie con Isee inferiore a € 7.000;
  • 1.440 euro per le famiglie con Isee tra € 7.000 e € 40.000;
  • 960 euro per le famiglie con Isee superiore a € 40.000 (extra Isee).

Il beneficio viene riconosciuto – se sussistono tutti gli altri requisiti – a prescindere dalla presenza di un Isee valido. In questo caso il richiedente viene avvisato dall’Inps circa la mancanza del documento.

Se successivamente a tale comunicazione la domanda viene integrata con un Isee valido, l’importo dell’assegno viene – eventualmente – integrato nella misura dovuta per la fascia ISEE di riferimento a partire dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un Isee minorenni valido. Per converso, in caso di omissioni o difformità nell’attestazione Isee all’atto di presentazione della domanda (o successiva), si procederà con la liquidazione dell’importo minimo.

L’importo viene corrisposto con singole rate mensili sulla base delle modalità indicate dal richiedente (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, pagamento su conto corrente estero Area SEPA).

Presentazione della domanda

La domanda di assegno deve essere presentata esclusivamente in via telematica una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. In caso di nascite gemellari o adozioni plurime, sarà necessario presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

I canali di presentazione sono i seguenti:

• Portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;

• Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

• Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Assegno di natalità” e selezionando tra i risultati il Servizio “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino)” o, per gli intermediari, “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Patronati)”.

Per l’anno 2021, in considerazione della durata del beneficio che spetta fino al compimento del primo anno di età del bambino o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione, è ancora possibile presentare domanda per gli eventi di nascita, adozione o affidamento preadottivo avvenuti nel corso del 2020.

Lavoratori con figli in DAD o in quarantena: cosa prevede il nuovo Decreto Legge

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 30/2021 trovano applicazione le tanto attese nuove misure a sostegno dei genitori i cui figli si trovino ad osservare un periodo di quarantena o svolgano la didattica a distanza. Analizziamo, di seguito, cosa prevede la norma.

Lavoro Agile

Il genitore lavoratore dipendente, con figlio convivente di età inferiore a 16 anni, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  • Sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • Infezione da SARS COVID-19 del figlio,
  • Quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

La misura può essere utilizzata, alternativamente, da uno solo dei genitori.

Congedi

Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente – con figlio convivente minore di anni 14 – può godere di un periodo di congedo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione della:

  • Sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • Infezione da SARS COVID-19 del figlio,
  • Quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa.

I periodi di congedo parentale eventualmente già utilizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del Decreto possono essere convertiti a domanda nel congedo di citato con diritto all’indennità del 50%, se riguardano:

  • Sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • Infezione da SARS COVID-19 del figlio,
  • Quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

In questi casi non verranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni possono – alternativamente – utilizzare un periodo di astensione dal lavoro senza diritto alla corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Altre categorie di lavoratori

I soggetti che ricadono in una delle seguenti categorie possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus, erogati tramite il Libretto famiglia, per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio e quarantena:

  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps,
  • Lavoratori autonomi,
  • Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
  • Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Nelle giornate in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra descritte.

Presentazione della domanda

Le modalità operative per accedere ai benefici verranno stabilite dall’Inps, con successive pubblicazioni.

Durata

I benefici oggetto di trattazione possono essere applicate fino alla data del 30 giugno 2021.

Inps: PagoPA sostituisce il circuito Reti Amiche

Anche l’Inps si adegua a quanto previsto dall’articolo 24 del DL 76/2020 secondo cui tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad adeguare il proprio sistema degli incassi entro il 28 febbraio 2021.

L’Istituto rende, infatti, noto – tramite comunicato stampa del 16 febbraio 2021 – che la convenzione Reti Amiche e il relativo sistema di pagamento on line verranno disattivati.

I pagamenti potranno, pertanto, essere effettuati tramite la modalità PagoPA.

Inail: il rifiuto vaccinale non esclude la tutela

Il personale dipendente che non si vaccina e contrae il virus Covid-19 sul lavoro è, comunque, coperto dalla tutela Inail per infortunio e non da quella per malattia.

E’ quanto afferma l’Istituto in una nota diramata alla DG della Liguria in merito ai chiarimenti richiesti dal Policlinico San Martino circa il trattamento spettante al personale sanitario che rifiuti il vaccino e, successivamente, contragga l’infezione.

Stante la non sussistenza di alcuno obbligo vaccinale, la scelta di non effettuare la vaccinazione proposta rientra nell’ambito della libertà di scelta personale che non può – in alcun modo – comportare il diniego della copertura assicurativa prevista.

La nota richiama le prescrizioni dell’articolo 29 del Dlgs 81/2008 il quale stabilisce che «il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari […] tra cui la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente», ma non può prevedere l’obbligo vaccinale.

In tema, sottolinea l’Inail, il comportamento colposo del lavoratore – quale ad esempio il non utilizzo o l’uso scorretto dei dpi – non comporta di per sé l’esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione Inail, ma può tuttavia ridurre o escludere la responsabilità del datore di lavoro, comportando il decadimento del diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti o il diritto dell’Istituto ad esercitare un’azione di regresso nei suoi confronti.

Inoltre, non può essere chiamato in causa il concetto di “rischio elettivo” poiché il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all’occasione di lavoro.

Esente anche il buono pasto allo smart worker

Anche il buono pasto riconosciuto nei confronti dei lavoratori agili (smart working) non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente nei limiti previsti dalla specifica normativa. E’ quanto afferma l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 123/2021.

Il documento, ripercorrendo il dettato normativo che regola le erogazioni da parte del datore di lavoro relativamente alle spese per il vitto dei propri dipendenti, parte dal presupposto secondo cui il regime fiscale di favore nei confronti delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro trova il suo fondamento nella volontà del legislatore di detassare le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto.

La normativa in esame prevede diverse e specifiche fattispecie di somministrazione di vitto:

  1. la gestione, anche tramite terzi, di una mensa da parte del datore di lavoro;
  2. la prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (es., sotto forma di buoni pasto);
  3. la corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.

Escludendo la prima ipotesi che non prevede la formazione di reddito in capo al lavoratore, le altre due situazioni hanno rilevanza reddituale.

Da una combinata analisi delle disposizioni normative e le interpretazioni fornite dall’Agenzia si evince che il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché qualora l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione, in effetti, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

In aggiunta, l’Agenzia ricorda che la normativa fiscale non opera una definizione delle prestazioni sostitutive di mensa, ma si limita a stabilirne la non concorrenza al reddito ed i relativi limiti.

In conclusione, se l’effettivo consumo del pasto durante l’orario di lavoro non rileva ai fini della non concorrenza al reddito da lavoro dipendente, non si ravvisano motivi per non estendere il regime di favore anche ai lavoratori in smart working.

Leggi la Risposta AE n. 123/2021