Subappalto e Ccnl applicabile – il parere dell’Inl

La nota 1507 pubblicata dall’Inl il 6 ottobre scorso contiene dei chiarimenti in tema di Ccnl applicabile dal subappaltatore, in ambito pubblico.

Il principio si fonda sul presupposto che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Ne consegue che, ciò che rileva, principalmente, è l’oggetto del contratto di appalto ed è a tale documento che si deve fare riferimento per l’individuazione del Ccnl applicabile (V. Consiglio di Stato, sezione III – Sentenza 25/02/2020 n. 1406). La scelta del Ccnl – nonostante ricada nelle prerogative dell’organizzazione imprenditoriale e alla libertà negoziale delle parti – deve comunque essere coerente con l’oggetto dell’appalto (v. Consiglio di Stato – decisione n. 5574/2019).

Se il subappaltatore – una volta individuato il Ccnl di riferimento – riscontra la ricorrenza delle attività oggetto del subappalto con quelle oggetto dell’appalto, nonché con quelle indicate nell’oggetto sociale del contraente principale, è tenuto a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

L’Inl conclude affermando che, se nell’ambito delle attività ispettive venga riscontrata l’applicazione di condizioni inferiori rispetto a quelle previste dal Ccnl applicato dall’appaltatore, è possibile adottare il provvedimento di disposizione volto all’adeguamento del trattamento da corrispondere per l’intera durata del subappalto. A tale provvedimento consegue la rideterminazione dell’imponibile contributivo con conseguente recupero.

Si ricorda, infine, che sui differenziali contributivi e retributivi non corrisposti si applica il regime di responsabilità solidale.

“Decreto Fiscale”: le novità in materia di lavoro

Il Decreto Fiscale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021). Vediamo – di seguito – alcune novità in materia di lavoro.

Indennità di malattia per quarantena e rimborso

Il Decreto prevede il finanziamento dell’indennità di malattia dovuta a quarantena fino al 31.12.2021. Ulteriormente – per il periodo dal 31/01/2020 al 31/12/2021 – i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell’Inps (tranne i datori di lavoro domestico) hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’Istituto. L’importo del rimborso una tantum erogato dall’Inps è pari a 600 per ciascun lavoratore interessato ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Per ottenere l’erogazione, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda telematica.

Congedi Covid-19

Per i lavoratori dipendenti genitori di figlio convivente con meno di anni 14 di età  è prevista la fruizione di un congedo straordinario.
Il genitore può astenersi dal lavoro – alternativamente all’altro genitore – per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
– della quarantena del figlio disposta dall’ASL.
I genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, hanno diritto al congedo a prescindere dall’età del figlio.
E’ possibile utilizzare il congedo sia in forma giornaliera che oraria. A fronte dell’astensione viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura da contribuzione figurativa.
Il Decreto prevede, inoltre, che gli eventuali periodi di congedo parentale già utilizzati dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 possano essere convertiti in congedo Covid-19, su specifica domanda dell’interessato.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Sottolineiamo che, per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Per le modalità di accesso al beneficio, saranno fornite dall’Inps le apposite istruzioni.

Il concetto di infortunio avvenuto “in occasione di lavoro”

In caso di infortunio sul lavoro il danno subito dall’assicurato rientra nel concetto di indennizzabilità anche nel caso di c.d. rischio improprio, ovvero non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni abitualmente svolte dal dipendente, ma insito nell’attività prodromica e strumentale allo svolgimento mansioni stesse. Non rileva l’eventuale carattere meramente occasionale di tale rischio, per quanto estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto.

Nel caso di specie, l’infortunio occorso alla lavoratrice che deambulava nel luogo di lavoro nel portare a compimento attività connesse allo svolgimento della propria mansione, è da considerarsi come indennizzabile poiché – secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di Cassazione – l‘occasione di lavoro ricomprende tutte quelle condizioni in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, «indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore».

Le considerazioni sono richiamate dalla Sentenza n. 17336/2021 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro da cui si evince che un infortunio sul lavoro è indennizzabile anche se si verifica durante lo svolgimento di un’attività prodromica e strumentale alle proprie mansioni o comunque ricollegabile alle esigenze di lavoro, dato che il concetto di occasione di lavoro non è da ricondurre ai caratteri di normalità e tipicità del rischio oggetto di tutela.

Le causali del contratto a termine dopo la conversione in legge del DL 73/2021

Il DL 73/2021 (convertito in Legge 106/2021) introduce la possibilità di stipulare – fino al 30 settembre 2022 – contratti a termine di durata non eccedente a 24 mesi qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

La nota INL 14/09/2021 chiarisce alcune conseguenze del nuovo dettato normativo.

La nuova norma non introduce novità riguardanti i contenuti o le caratteristiche delle causali del contratto. Queste ultime devono sempre riguardare esigenze specifiche e, pertanto, non possono essere utilizzate formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”). Quello che, invece, rileva è che le novità introdotte hanno riflessi sia sulla stipula di nuovi contratti, che sugli istituti di proroga e rinnovo del contratto a termine.

Altro concetto rilevante è il fatto che il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà  prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze originariamente previste dalla normativa (e non più con le previsioni dei contratti collettivi).

Per quanto riguarda, invece, proroghe e rinnovi, gli stessi non sono condizionati temporalmente, poiché le regole in materia si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1.
Ne consegue che sarà, quindi, possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.

Green pass – quando si può fare la verifica in anticipo?

In tema di controllo del Green Pass, quando sussistono particolari esigenze organizzative messe in atto per garantire un’efficace programmazione del lavoro, è possibile – per il datore di lavoro – fare richiesta di verifica del possesso della Certificazione in anticipo rispetto all’inizio effettivo della prestazione.

È quanto previsto dall’articolo 3 del DL 139/2021 (c.d. DL “Capienze”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre scorso.

Per poter effettuare la verifica anticipata, la richiesta di presentazione del green pass deve essere effettuata con un preavviso sufficiente per soddisfare le citate esigenze organizzative.

Anche in questo caso, la mancata comunicazione al datore di lavoro del possesso della certificazione verde farà scattare subito la sospensione dello stipendio del lavoratore che verrà, quindi, considerato assente ingiustificato.

Al via lo sgravio contributivo per under 36

L’Inps pubblica il Messaggio 3389/2021 che fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo collegato alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani con meno di 36 anni di età (riferimento da assumere alla data della prima assunzione incentivata).

La Commissione Europea – il 16 settembre 2021 – ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Ne consegue che per le assunzioni/trasformazioni che saranno effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 sarà necessario attendere l’esito del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea.

L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Per i datori di lavoro la cui sede o unità produttiva è ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, la durata del beneficio è estesa a 48 mesi.

Il beneficio non si applica:

  • Alla pubblica amministrazione,
  • Alle imprese operanti nel settore finanziario (escluse quelle che svolgono attività indicate alla sezione K della classificazione Nace),
  • Ai rapporti di apprendistato,
  • Ai rapporti di lavoro domestico.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (Es. donne prive di impiego).

Inoltre, per gli stessi lavoratori non è possibile usufruire della Decontribuzione Sud.

 Le condizioni generali di spettanza del beneficio.

Devono sempre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero non spetta se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • Violazione del diritto di precedenza;
  • Sono in atto sospensioni del lavoro connesse a crisi/riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione e la trasformazione (o la somministrazione) siano effettuate nei riguardi di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o siano impiegati in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • Se la sospensione riguarda la causali collegate all’emergenza epidemiologica è comunque possibile accede all’agevolazione.

Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, è comunque possibile accedere all’agevolazione,

Non trova applicazione neppure il disposto secondo cui l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che – alla data del licenziamento – presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che effettua l’assunzione, dal punto di vista deli assetti proprietari, rapporti di controllo o collegamento.

In linea generale, tale previsione è da ricondursi al contrasto di comportamenti messi atto con il fine di utilizzare più volte la medesima agevolazione in capo ad imprese dello stesso gruppo.

Poiché per il beneficio in questione è previsto che: nei casi in cui per il lavoratore assunto a tempo indeterminato sia stato utilizzato il beneficio solo parzialmente, sia assunto a t empo indeterminato presso un altro datore di lavoro, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori di lavoro esclusivamente per il periodo residuo.

Ne consegue che, anche nei casi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

 Condizioni specifiche

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza – alla data dell’assunzione – delle seguenti condizioni:

  • Il lavoratore, alla data della nuova assunzione/trasformazione, non deve aver compiuto 36 anni (da intendersi 35 anni e 364 giorni);
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si precisa che i periodi di apprendistato svolti in precedenza non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Pari considerazioni valgono nei confronti dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato e rapporti di lavoro domestico. Diversamente, non è possibile accedere all’esonero in presenza di un precedente rapporto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato. L’agevolazione non spetta se il precedente rapporto a tempo indeterminato si è interrotto per dimissioni o per mancato superamento del periodo di prova;
  • I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, presso la stessa unità produttiva e nei confronti di lavoratori con la medesima qualifica del lavoratore da assumere;
  • I datori di lavoro non devono procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.

Casi particolari

  • Con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore è assunto da due datori di lavoro, per entrambe i rapporti, se la data di decorrenza dei rapporti è la stessa. In caso di date differite, il datore di lavoro che assume successivamente, perderebbe il requisito legittimante dell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
  • Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato l fruizione del beneficio – già riconosciuto nei confronti del datore di lavoro cedente – può essere ceduta al subentrante per il periodo residuo non goduto;
  • La fruizione dell’esonero è trasferibile al cessionario anche in caso di trasferimento di azienda;
  • L’esonero non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato venga riqualificato come rapporto subordinato a tempo indeterminato.

Pagamenti delle retribuzioni con metodi tracciabili: le ultime dall’INL

Nel 2021 l’Inl ha pubblicato due note (la numero 473 e la numero 606) riguardanti il pagamento delle retribuzione con modalità c.d. tracciabili.

Nello specifico:

La Nota 476/2021 afferma che la sanzione viene applicata anche quando il lavoratore dichiara di aver percepito la retribuzione, ma non è possibile provare la tracciabilità della stessa;

La Nota 606/2021 stabilisce che – con riferimento alla sanzione – non è possibile applicare l’istituto del cumulo giuridico.

La normativa in esame prevede che – dal 1° luglio 2018 – i datori di lavoro/committenti siano tenuti a corrispondere le retribuzioni e i loro eventuali anticipi esclusivamente tramite banche, poste o con metodi di pagamento elettronico.

I rapporti di lavoro interessati sono:

  • lavoro subordinato,
  • collaborazione coordinata e continuativa,
  • contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Pertanto, sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e quelli della PA .

Ne consegue che non costituisce prova dell’avvenuto pagamento la firma del lavoratore sulla busta paga.

La sanzione amministrativa pecuniaria ha un importo che varia da 1.00 a 5.000 euro.

Negli anni, l’Inl si è pronunciato più volte in materia, per chiarire la fattispecie. Riportiamo di seguito gli aspetti principali.

Nota 4538/2021:

  • sono esclusi dall’obbligo i pagamenti verso i borsisti, i tirocinanti e i prestatori d’opera occasionali;
  • la sanzione non è diffidabile e vige il criterio di riproporzionamento (importo più favorevole al datore di lavoro tra il doppio del minimo e il terzo del massimo);
  • la verifica degli ispettori non si deve limitare all’esecuzione del pagamento, ma anche a fatto che lo stesso sia andato a buon fine.

Nota 5828/2018:

  • l’importo della sanzione deve essere moltiplicato per tutti i mesi in cui si è verificato l’illecito, a prescindere dal numero dei lavoratori interessati;
  • è possibile pagare il lavoratore su una carta di credito prepagata – non collegata ad un iban – se è possibile provare che il pagamento sia avvenuto in favore del lavoratore.

Nota 6201/2018:

  • non devono essere effettuati con metodi tracciabili i pagamenti riguardanti anticipi di cassa sostenuti dal lavoratore nell’interesse dell’azienda (rimborso pese viaggio, vitto, alloggio, …);
  • è possibile effettuare il pagamento nei confronti di un soggetto diverso dal lavoratore.

Nota 9294/2018:

la sanzione per lavoro nero si cumula con quella per mancato pagamento tracciabile. in questo caso, la sanzione viene applicata per tutte le volta in cui il lavoratore in nero viene pagato (se la periodicità è diversa da quella mensile).

Violenze e molestie nei luoghi di lavoro, l’Inail pubblica una guida per la prevenzione dei fenomeni

L’Inail ha pubblicato una guida che si pone come strumento di supporto al riconoscimento e alla prevenzione dei fenomeni di violenze e molestie che possono verificarsi nei luoghi di lavoro.

Il testo è stato redatto dal Comitato Unico di Garanzia nell’attuazione del protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto di violenze e molestie nei luoghi di lavoro, sottoscritto con i Dipartimenti per la Funzione pubblica e Pari opportunità.

L’Istituto ricorda l’importanza degli strumenti a disposizione del datore di lavoro per prevenire ed individuare le situazioni a rischio:

  • Attuare le misure previste dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla valutazione di tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
  • Contribuire alla prevenzione di situazioni di violenza in vari modi, quali – ad esempio – la formazione e l’informazione su temi come la legalità, la trasparenza, la correttezza, la dignità e il rispetto nei rapporti interpersonali e creando una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco,
  • Analisi degli elementi legati all’equilibrio tra la vita privata e il lavoro, agli orari, alle possibilità di carriera, a eventuali episodi di molestie e violenze e a fenomeni di discriminazione.

Tra gli obiettivi del vademecum spicca quello volto alla creazione di una cultura del lavoro in cui tutti si sentano ascoltati e rispettati e di essere strumento utile per la gestione di eventuali situazioni conflittuali.

Scarica la Guida Inail sulle violenze e molestie nei luoghi di lavoro

Circolare Studio Nicco n. 59/2021 – L’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro

Dal 15 ottobre p.v. entra in vigore l’obbligo di possesso e verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro. La Circolare n. 59 dello Studio Nicco analizza nel dettaglio gli obblighi e le procedure. In allegato anche il fac-simile di incarico per le verifiche.

Leggi qui: Circolare n. 59 Studio Nicco – Green Pass e obblighi sul luogo di lavoro

Scarica il fac-simile di incarico

Come la cassa integrazione incide sull’assenza per malattia

Quando il dipendente – la cui azienda si trova (integralmente o con riferimento all’intero reparto produttivo) in cassa integrazione a zero ore – effettua un’assenza per malattia con inizio antecedente a quello della cassa integrazione, si profilano due diverse fattispecie:

  1. il trattamento economico prevalente è quello della cassa integrazione;
  2. per quanto riguarda, invece, il computo dell’assenza per malattia, lo stesso deve essere considerato valido per la determinazione del periodo di comporto.

Tale principio è contenuto nell’Ordinanza del Tribunale di Foggia del 17 luglio 2021 e riguarda il caso del licenziamento di un lavoratore per superamento del periodo di comporto previsto dal Ccnl.

Il dipendente ha impugnato il provvedimento sostenendo che – essendo egli in cassa integrazione ordinaria Covid con tutto il personale aziendale – il contestuale evento morboso non doveva essere preso in considerazione per il computo.

Il Giudice di primo grado non ha accolto il ricorso poiché, il principio della prevalenza della cassa integrazione sulla malattia riguarda esclusivamente la tipologia di prestazione economica spettante al lavoratore, ma che non va a modificare il titolo dell’assenza che rimane qualificata come malattia e, pertanto, come tale deve essere considerata.