Omesso versamento delle ritenute: la responsabilità dell’amministratore

Se l’azienda omette il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore privo di delega o l’amministratore di diritto, è tenuto a rispondere – a titolo di concorso – per non aver impedito l’evento criminoso in ragione degli specifici diritti attribuiti e dei doveri cui è tenuto secondo le norme civili.

E’ il disposto della Sentenza n. 38181/2021 della Corte di Cassazione – Terza sezione penale.

Validità del patto di non concorrenza: ecco i principi secondo i Giudici di Cassazione

Sui presupposti specifici che devono caratterizzare il patto di non concorrenza perché questo sia ritenuto valido, si è pronunciata la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la Sentenza n. 23418; di seguito le puntualizzazioni dei Giudici.

In primis, può essere oggetto del patto ogni tipologia di mansione che interessi i mercati in cui convergono beni o servizi identici a quelli dell’impresa di appartenenza o che sono ugualmente idonei a soddisfare le esigenze della medesima clientela. Tuttavia, è fondamentale che non comprometta la potenzialità reddituale del lavoratore, impedendogli di estrinsecare le proprie potenzialità e competenze professionali.

Con riferimento al compenso pattuito per l’astensione dalla concorrenza, lo stesso non può essere:

  • simbolico,
  • manifestamente iniquo,
  • sproporzionato.

Perché l’importo sia congruo devono essere presi in considerazione il sacrificio imposto al lavoratore e la connessa riduzione delle sue capacità di guadagno, prescindendo sia dall’ipotetico valore di mercato del patto che dall’utilità che lo stesso apporta al datore di lavoro.

L’erogazione dell’importo, affermano i Giudici, può avvenire anche in costanza di rapporto di lavoro.

Ministero della salute: linee guida per la ripresa delle attività

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 l’Ordinanza del Ministero della salute che contiene le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come integrate e modificate dal Comitato tecnico-scientifico.

Il documento è stato predisposto anche alla luce degli effetti positivi prodotti dal precedente documento, la cui prima stesura risale a maggio 2020, che sono stati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute pubblica.

Le nuove linee guida si pongono su un sentiero di continuità con le precedenti. Infatti, ne è stata mantenuta l’impostazione di strumento sintetico e di immediata applicazione.

Gli indirizzi contenuti sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.

Il documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori di specifiche attività e servizi.

Le attività interessate  dalle linee guida sono:

  •     Ristorazione e cerimonie
  •     Attività turistiche e ricettive
  •     Cinema e spettacoli dal vivo
  •     Piscine termali e centri benessere
  •     Servizi alla persona
  •     Commercio
  •     Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  •     Parchi tematici e di divertimento
  •     Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  •     Convegni e congressi
  •     Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  •     Sagre e fiere locali
  •     Corsi di formazione
  •     Sale da ballo e discoteche

Per ciascuna di queste attività, il documento stabilisce le misure da mettere in atto e da far rispettare per il corretto svolgimento in sicurezza delle stesse.

Di seguito il link per la consultazione delle Linee Guida: «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».

Rapporto biennale sulla parità di genere: la Legge 162/21 amplia la platea di azienda coinvolte

Con l’entrata in vigore – dal 3 dicembre 2021 – della Legge 162/2021, vengono introdotte alcune novità in tema di monitoraggio della situazione sulla parità di genere in azienda.

In prima battuta, l’estensione alle azienda con più di 50 addetti dell’obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. La periodicità di redazione del prospetto diventa, in attuazione della nuova normativa, obbligatoriamente biennale (in precedenza era una cadenza minima).

Inoltre, viene data facoltà alle aziende di dimensione inferiore, di redigere il rapporto su base volontaria.

La legge 162/2021 introduce – dal 2022 – anche la certificazione della parità di genere: un documento che può essere ottenuto da tutte le aziende, a prescindere dalla dimensione. Il conseguimento della certificazione darà la possibilità di ottenere uno sgravio sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Nello specifico, lo sgravio sarà pari al massimo all’1% di quanto dovuto, nel limite massimo di 50.000 euro e ad esaurimento del budget stanziato. Inoltre, la certificazione costituirà un punteggio premiale nella concessione di aiuti di Stato e cofinanziamento di investimenti sostenuti dalle imprese e che potrà essere inserita nei bandi di gara, avvisi e inviti da parte delle PA.

Detrazione figli a carico: nuova pronuncia di Cassazione

Per beneficiare delle detrazioni di imposta per familiari a carico (ex art. 12 Tuir) il contribuente deve considerare – quale orizzonte temporale per il calcolo del reddito complessivo dei familiari – l’intero periodo di imposta; il momento in cui tale reddito viene prodotto è, pertanto, irrilevante.

E’ il contenuto della Sentenza 34186/2021 della Corte di Cassazione, secondo cui per poter estendere la detrazione di imposta al familiare del contribuente per il quale la spesa viene sostenuta, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

  • Il legame familiare tra contribuente che sostiene la spesa e beneficiario della stessa,
  • Il requisito della condizione economica del familiare nel cui interesse la spesa viene sostenuta, cioè che il reddito sia inferiore ai limiti stabiliti dalle norme.

Ne consegue che, non è necessario accertare il reddito del familiare consenta o meno l’autosufficienza economica dello stesso, essendo la detrazione in oggetto agganciata a un dato formale, quale il possesso di redditi inferiori alla soglia di legge.

Ricordiamo che i familiari possono essere considerati a carico se il reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta non è superiore a 2.840,51 euro (oppure a 4mila euro dal 1° gennaio 2019 per i figli di età non superiore a 24 anni).

Pubblicato il DL 172/2021: potenziamento del Green Pass ed estensione dell’obbligo vaccinale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 172/2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Le nuove disposizioni sono in vigore da sabato 27 novembre 2021 e prevedono – in particolar modo – un rafforzamento degli ambiti di obbligatorietà del green pass e degli obblighi vaccinali.

Riportiamo, di seguito, i contenuti principali del DL:

  • Per le categorie professionali soggette a obbligo vaccinale, il decreto estende l’obbligo alla terza dose con decorrenza 15 dicembre 2021. Esclusa la possibilità di venire adibiti a mansioni diverse;
  • Viene esteso l’obbligo vaccinale al personale amministrativo della sanità, ai docenti e al personale amministrativo della scuola, ai militari, alle forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria) e al personale del soccorso pubblico;
  • Viene istituito il c.d. green pass rafforzato, che prevede una riduzione della durata di validità del certificato da 12 a 9 mesi. L’obbligo di possedere ed esibire il green pass viene esteso a nuovi settori: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e servizi di trasporto pubblico locale;
  • Dal 6 dicembre 2021 il green pass rafforzato sarà valido solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. La nuova certificazione darà diritto ad accedere alle attività che, diversamente ed in caso di zona gialla, sarebbero oggetto di restrizioni. Tali attività sono:  spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche e cerimonie pubbliche;
  • In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del green pass rafforzato.
    Nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 (compresi) il green pass rafforzato sarà necessario anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività vietate in caso di ziona gialla;
  • Potenziati i controlli e le campagne promozionali sulla vaccinazione. In particolare i controlli da parte delle Prefetture, con la creazione di un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e obbligo di redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Green Pass sui luoghi di lavoro: in GU le misure urgenti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277/2021 la conversione in Legge n. 165/2021 del DL 127/2021 che contiene disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Di seguito le principali novità:

  • i lavoratori pubblici e privati possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, in modo da essere esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della relativa validità. Sul punto, però, è stata emessa segnalazione del Garante della Privacy, reperibile al seguente link;
  • per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni: in tali casi, però, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
  • i lavoratori in somministrazione devono essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice: compete all’agenzia di somministrazione esclusivamente informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di green pass;
  • nelle aziende con meno di 15 lavoratori, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il prestatore di lavoro è sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni, da intendersi come giorni lavorativi.

Malattie da quarantena 2021: l’Inps procede al riesame

Il Messaggio Inps 4027/2021 rende noto che l’Istituto procederà – sulla base dell’ordine cronologico degli eventi – al riesame delle pratiche di malattia per quarantena da Covid-19 che non erano state indennizzate nel corso del 2021, a seguito della mancanza di fondi.

Il documento fornisce alle strutture territoriali le istruzioni operative per gestire gli eventi di malattia a pagamento diretto ricadenti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, prendendo atto dell’equiparazione al trattamento economico di malattia del periodo trascorso in quarantena causa Covid-19 e al comma 2 la tutela economica della malattia-ricovero ospedaliero per le assenze dal lavoro delle persone “fragili”.

A seguito del rifinanziamento di entrambe le tutele economiche (con onere a carico dell’Inps), le pratiche di riconoscimento della prestazione di malattia dei lavoratori dipendenti assenti per quarantena o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva – sospese dal 1° gennaio 2021 – saranno nuovamente lavorate da parte delle strutture territoriali Inps di competenza, seguendo l’ordine cronologico degli eventi.

Congruità della manodopera: le Faq della Cnce

La Cnce pubblica le Faq tecnico-operative sulla congruità della manodopera in edilizia come previsto dal D.M. 143/2021.

Il documento è suddiviso in tre principali sezioni:

  • Principi generali,
  • Fattispecie relativa alle denunce,
  • La verifica della congruità.

L’obiettivo è quello di fornire chiarimenti in merito all’utilizzo della nuova piattaforma Edilconnect, con riferimento alla congruità della manodopera, operativa per i cantieri aperti dal 1° novembre 2021.

Le informazioni saranno aggiornate in caso di futuri approfondimenti sui molteplici aspetti che caratterizzano il tema.

Leggi le Faq Cnce

Riduzione contributiva settore edile 2021

Anche per l’anno 2021 si conferma nella misura dell’11,50% la riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile, da applicare sulla contribuzione previdenziale e assistenziale diversa da quella di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Inps per gli operai occupati per 40 ore di lavoro settimanali.

La riduzione è stata fissata dal Decreto Direttoriale del 30 settembre, così come previsto dall’articolo 29, comma 2, DL 244/1995.