Detrazione figli a carico: nuova pronuncia di Cassazione

Per beneficiare delle detrazioni di imposta per familiari a carico (ex art. 12 Tuir) il contribuente deve considerare – quale orizzonte temporale per il calcolo del reddito complessivo dei familiari – l’intero periodo di imposta; il momento in cui tale reddito viene prodotto è, pertanto, irrilevante.

E’ il contenuto della Sentenza 34186/2021 della Corte di Cassazione, secondo cui per poter estendere la detrazione di imposta al familiare del contribuente per il quale la spesa viene sostenuta, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

  • Il legame familiare tra contribuente che sostiene la spesa e beneficiario della stessa,
  • Il requisito della condizione economica del familiare nel cui interesse la spesa viene sostenuta, cioè che il reddito sia inferiore ai limiti stabiliti dalle norme.

Ne consegue che, non è necessario accertare il reddito del familiare consenta o meno l’autosufficienza economica dello stesso, essendo la detrazione in oggetto agganciata a un dato formale, quale il possesso di redditi inferiori alla soglia di legge.

Ricordiamo che i familiari possono essere considerati a carico se il reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta non è superiore a 2.840,51 euro (oppure a 4mila euro dal 1° gennaio 2019 per i figli di età non superiore a 24 anni).

Pubblicato il DL 172/2021: potenziamento del Green Pass ed estensione dell’obbligo vaccinale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 172/2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Le nuove disposizioni sono in vigore da sabato 27 novembre 2021 e prevedono – in particolar modo – un rafforzamento degli ambiti di obbligatorietà del green pass e degli obblighi vaccinali.

Riportiamo, di seguito, i contenuti principali del DL:

  • Per le categorie professionali soggette a obbligo vaccinale, il decreto estende l’obbligo alla terza dose con decorrenza 15 dicembre 2021. Esclusa la possibilità di venire adibiti a mansioni diverse;
  • Viene esteso l’obbligo vaccinale al personale amministrativo della sanità, ai docenti e al personale amministrativo della scuola, ai militari, alle forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria) e al personale del soccorso pubblico;
  • Viene istituito il c.d. green pass rafforzato, che prevede una riduzione della durata di validità del certificato da 12 a 9 mesi. L’obbligo di possedere ed esibire il green pass viene esteso a nuovi settori: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e servizi di trasporto pubblico locale;
  • Dal 6 dicembre 2021 il green pass rafforzato sarà valido solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. La nuova certificazione darà diritto ad accedere alle attività che, diversamente ed in caso di zona gialla, sarebbero oggetto di restrizioni. Tali attività sono:  spettacoli, spettatori di eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche e cerimonie pubbliche;
  • In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del green pass rafforzato.
    Nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 (compresi) il green pass rafforzato sarà necessario anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività vietate in caso di ziona gialla;
  • Potenziati i controlli e le campagne promozionali sulla vaccinazione. In particolare i controlli da parte delle Prefetture, con la creazione di un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e obbligo di redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

Green Pass sui luoghi di lavoro: in GU le misure urgenti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277/2021 la conversione in Legge n. 165/2021 del DL 127/2021 che contiene disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Di seguito le principali novità:

  • i lavoratori pubblici e privati possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, in modo da essere esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della relativa validità. Sul punto, però, è stata emessa segnalazione del Garante della Privacy, reperibile al seguente link;
  • per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni: in tali casi, però, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
  • i lavoratori in somministrazione devono essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice: compete all’agenzia di somministrazione esclusivamente informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di green pass;
  • nelle aziende con meno di 15 lavoratori, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il prestatore di lavoro è sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni, da intendersi come giorni lavorativi.

Malattie da quarantena 2021: l’Inps procede al riesame

Il Messaggio Inps 4027/2021 rende noto che l’Istituto procederà – sulla base dell’ordine cronologico degli eventi – al riesame delle pratiche di malattia per quarantena da Covid-19 che non erano state indennizzate nel corso del 2021, a seguito della mancanza di fondi.

Il documento fornisce alle strutture territoriali le istruzioni operative per gestire gli eventi di malattia a pagamento diretto ricadenti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, prendendo atto dell’equiparazione al trattamento economico di malattia del periodo trascorso in quarantena causa Covid-19 e al comma 2 la tutela economica della malattia-ricovero ospedaliero per le assenze dal lavoro delle persone “fragili”.

A seguito del rifinanziamento di entrambe le tutele economiche (con onere a carico dell’Inps), le pratiche di riconoscimento della prestazione di malattia dei lavoratori dipendenti assenti per quarantena o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva – sospese dal 1° gennaio 2021 – saranno nuovamente lavorate da parte delle strutture territoriali Inps di competenza, seguendo l’ordine cronologico degli eventi.

Congruità della manodopera: le Faq della Cnce

La Cnce pubblica le Faq tecnico-operative sulla congruità della manodopera in edilizia come previsto dal D.M. 143/2021.

Il documento è suddiviso in tre principali sezioni:

  • Principi generali,
  • Fattispecie relativa alle denunce,
  • La verifica della congruità.

L’obiettivo è quello di fornire chiarimenti in merito all’utilizzo della nuova piattaforma Edilconnect, con riferimento alla congruità della manodopera, operativa per i cantieri aperti dal 1° novembre 2021.

Le informazioni saranno aggiornate in caso di futuri approfondimenti sui molteplici aspetti che caratterizzano il tema.

Leggi le Faq Cnce

Riduzione contributiva settore edile 2021

Anche per l’anno 2021 si conferma nella misura dell’11,50% la riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile, da applicare sulla contribuzione previdenziale e assistenziale diversa da quella di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Inps per gli operai occupati per 40 ore di lavoro settimanali.

La riduzione è stata fissata dal Decreto Direttoriale del 30 settembre, così come previsto dall’articolo 29, comma 2, DL 244/1995.

Il rispetto della privacy nel controllo del green pass: nuove pubblicazioni del Garante

Il Garante Privacy torna sul tema del rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali nella procedura di verifica del green pass, pubblicando alcune precisazioni.

Nello specifico si ricorda che la sola applicazione autorizzata al controllo delle certificazioni è quella messa a disposizione dal Ministero della salute e che non rispetta le norme l’utilizzo di altre applicazioni che trattano i dati in maniera non conforme a quanto previsto per legge.

Le uniche modalità alternative per il controllo sono:

  • l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dal ministero della Salute (con licenza open source), da integrare nei sistemi di controllo degli accessi,
  • l’utilizzo del servizio presente sul portale Inps (Greenpass 50+), a disposizione dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti.

Il rispetto delle procedure prevede i seguenti adempimenti.

Il datore di lavoro è tenuto a redigere un’apposita informativa sul trattamento dei dati personali. Il documento deve essere consegnato ai soggetti oggetto delle verifiche o deve essere esposto in prossimità dei punti di accesso perché i soggetti interessati possano prenderne visione.

Si ricorda che i dati personali trattati in fase di verifica sono:

  • generalità del lavoratore,
  • validità, integrità e autenticità del green pass o di una certificazione equivalente,
  • eventuali informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti Covid-19, riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Il trattamento viene svolto per adempiere alla finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 (articolo 9-septies del Dl 52/2021) e a quella di controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde Covid-19 o della certificazione equivalente, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti Covid.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è l’adempimento di un obbligo legge.

Altro passaggio che il datore di lavoro deve compiere riguarda la nomina degli incaricati alle verifiche del green pass.

Questi soggetti devono essere incaricati allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all’esercizio delle verifiche di cui sopra e gli devono essere fornite le istruzioni per i controlli.

Se la verifica del green pass è effettuata da un soggetto esterno (ad esempio quando il controllo è effettuato da una società esterna cui sia appaltato il servizio di custodia e vigilanza), costui dovrà essere nominato responsabile esterno del trattamento in base all’articolo 28 del Gdpr.

In conseguenza di ciò, il datore di lavoro deve anche aggiornare il Registro dei trattamenti (articolo 30 del Gdpr), includendo i trattamenti di visualizzazione dati dei dipendenti e di tutti gli altri soggetti che accedono ai luoghi di lavoro.

Il Garante ribadisce che il controllo dei green pass non deve comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari all’applicazione delle conseguenti misure.

Pertanto, resta dubbia la possibilità di redazione di elenchi dei soggetti sottoposti a verifica.

Di sicuro non sono leciti:

  • la conservazione del QR code delle certificazioni verdi, né di altre metodologie di estrapolazione dello stesso;
  • la conservazione di copie cartacee dei green pass, né di screenshot o fotografie del green pass.

Per chiarimenti, aggiornamenti o approfondimenti consigliamo di consultare l’apposita sezione del sito del Garante Privacy.

Riduzione premio Inail per le imprese artigiane senza infortuni

In base a quanto stabilito dalla Legge Finanziaria per l’anno 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il CdA dall’Inail stabilisce la riduzione dei premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Decreto interministeriale del 15 settembre 2021 fissa al 7,38% la riduzione del premio per le imprese artigiane che non abbiano avuto infortuni nel biennio 2019/2020.

Lavoro intermittente: in difetto del requisito anagrafico il contratto è nullo

L’Ordinanza n. 28345/2020 della Corte di Cassazione Sezione Lavoro stabilisce – con riferimento al contratto di lavoro intermittente – che laddove venga a mancare il requisito anagrafico, inteso quale requisito essenziale per il perfezionamento del rapporto di lavoro, il contratto è da considerarsi nullo poiché in contrasto con norme imperative di Legge, così come previsto dall’articolo 1418, c. 1, del Codice Civile.

La possibilità di effettuare una conversione ai sensi dell’articolo 1424 del Codice Civile – nel caso in cui il negozio sia comunque idoneo a produrre gli effetti di un’altra fattispecie –  rimane attività esclusiva del giudice di merito, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e della volontà delle parti.

Nel caso di specie, l’Ordinanza fa riferimento al contratto di lavoro intermittente stipulato con un soggetto con meno di 25 anni di età relativamente alla previsione contenuta nella L. 92/2012 per cui le prestazioni oggetto del contratto devono essere rese entro il compimento del venticinquesimo anno di età del lavoratore.

Nota Inl 1550/2021: chiarimenti sul rilascio dei provvedimenti di maternità

La nota INL n. 1550/2021 fornisce importanti spiegazioni sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum previsti dal D.Lgs. 151/2001.

In primo luogo, viene chiarito che il provvedimento emanato dall’Ispettorato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione è il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro, pertanto l’astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso.

Il documento prosegue specificando che i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto.

Ne consegue che, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei 7 mesi decorrenti dalla data effettiva del parto. In tal senso, anche in relazione ai provvedimenti disposti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, D.Lgs. 151/2001, deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i 7 mesi di interdizione post partum, ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro.

Quanto sopra specificato si desume anche dalla struttura del Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata/post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino nel quale è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.

Leggi la Nota Inl 1550/2021