L’Assegno Unico Universale

Dal primo gennaio 2022 è possibile procedere alla presentazione all’Inps delle domande per l’Assegno Unico Universale per i figli a carico, nuova misura a sostegno delle famiglie e della natalità.

L’Assegno Unico Universale decorrerà da marzo 2022 ed avrà validità fino al mese di febbraio dell’anno successivo.

L’erogazione avrà cadenza mensile e sarà effettuata direttamente dall’Inps.

Requisiti del nucleo familiare:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale.

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno spetta in parti uguali ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, salvo i casi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte di figli maggiorenni.

Requisiti soggettivi del richiedente, che devono essere rispettanti congiuntamente:

  • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto d soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • Essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere residente domiciliato in Italia;
  • Essere o essere stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

Importo spettante

L’importo dell’assegno è così determinato:
Per ogni figlio minorenne = importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
Per ogni figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti = importo variabile da 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);

A questa base si sommano varie maggiorazioni per:
1) ogni figlio successivo al secondo;
2) famiglie numerose;
3) figli con disabilità;
4) madri di età inferiore ai 21 anni;
5) nuclei familiari con due percettori di reddito.

Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000  euro.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all’Inps tramite l’apposita procedura telematica, anche tramite patronato.

La domanda può essere presentata dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ed avrà valore dal mese di marzo di tale anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo.

La domanda è presentata da uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, con riferimento ai figli minorenni, ovvero dai figli maggiorenni in sostituzione dei genitori e per la corresponsione diretta della quota di di assegno loro spettante.

Pagamento della prestazione

L’importo dell’assegno viene pagato corrisposto direttamente dall’Inps al richiedente, oppure – su richiesta – in parti uguali tra i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

L’importo dell’assegno non è sotto posto a prelievo fiscale.

L’accredito viene effettuato sull’Iban del richiedente o con bonifico bancario domiciliato (salvo i casi di nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza).

Documenti utili

Circolare Studio Nicco N.60 – Informativa per i dipendenti

Messaggio Inps n. 4748/2021

Inps_scheda_divulgativa_assegno_ unico

Nota congiunta Inps_Agenzia Entrate

Il congedo di paternità nel 2022

La manovra per l’anno 2022 rende stabili le previsione relative al congedo di paternità per i padri lavoratori dipendenti, confermando quanto disposto per il 2021.

Per completezza ricordiamo che il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del padre lavoratore, la cui fruizione non è collegata al diritto della madre lavoratrice di beneficiare del proprio congedo di maternità e parentale.

Entro 5 mesi dalla nascita del figlio, avvenuta nel corso del 2022, il padre lavoratore ha l’obbligo di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente pari a 10 giorni, anche durante il periodo di congedo obbligatorio di maternità spettante alla madre lavoratrice.
Il diritto a beneficiare del periodo di congedo obbligatorio è altresì riconosciuto al padre lavoratore adottivo o affidatario e deve essere esercitato entro il quinto mese dall’ingresso:
– del figlio in famiglia, in caso di adozione nazionale o affidamento;
– del minore in Italia, nel caso di adozione internazionale.
Il congedo obbligatorio del padre non può essere frazionato a ore e non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.
La legge di Bilancio 2021 ha esteso la tutela del congedo anche nel caso di morte perinatale del figlio, ovvero nel periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi 10 giorni di vita della neonata o del neonato.

Di seguito i link utili:

Leggi l’articolo “Il congedo di paternità 2021” e scarica la modulistica;

Leggi la Circolare Inps n. 1/2022

Aggiornate le misure di quarantena e isolamento

Il Ministero della Salute, con circolare 30 dicembre 2021, ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron.

A seguire quanto previsto.

QUARANTENA

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

  • Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

  • Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a BASSO RISCHIOqualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche  o  FFP2,  non  è  necessaria  quarantena  ma  dovranno  essere  mantenute  le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

ISOLAMENTO

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Il datore di lavoro deve verificare periodicamente anche i green pass consegnati dal lavoratore

Il Dpcm 17/12/2022 si uniforma alle prescrizioni del Garante Privacy introducendo l’obbligo per il datore di lavoro di controllare anche i Green Pass che gli sono stati consegnati dai lavoratori su base volontaria.

Il controllo può essere effettuato sia tramite l’app Verifica C19 che tramite le procedure di controllo massivo; il Dpcm non prevede una specifica ricorrenza con cui tali verifiche debbano essere attuate. Pertanto, si presume che sia possibile procedere anche al c.d. controllo a campione.

Il Decreto precisa che – in caso di positività al virus – la certificazione viene sospesa per essere riattivata a fronte di emissione dell’attestazione di guarigione.

Così come per il Green Pass Base, gli addetti al controllo dovranno ricevere specifica formazione anche per quanto riguarda il Super Green Pass.

Una novità riguarda l’applicativo GreenPass50+ che è stato aggiornato per consentire il controllo anche alle aziende con meno di 50 addetti che debbano verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale o che aderiscano a NoiPa. Il meccanismo di controllo consente la ricezione di una notifica nel caso in cui l’esito della verifica sia diverso rispetto a quello del giorno precedente. L’Inps ricorda che dal controllo del green pass vanno esclusi gli assenti, mentre il rispetto dell’obbligo vaccinale può essere effettuato a prescindere dalla presenza sul luogo di lavoro.

Il nuovo congedo parentale SARS CoV-2

L’Inps pubblica la Circolare 189/2021 sul nuovo congedo parentale SARS CoV-2 istituito dal comma 1 dell’articolo 9 del DL n. 146/2021, il quale prevede che: “Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il congedo riguarda gli eventi dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021 possono essere convertiti, a seguito di specifica domanda, nel “Congedo parentale SARS CoV-2” e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. Potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica del nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2”.

Saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione della domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni sopra descritte, che danno diritto al congedo. In caso di certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti. Per la fruizione del congedo di cui trattasi è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione erogata a pagamento diretto o a conguaglio.

Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

Requisiti

Per poter fruire del congedo, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  1. Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
  2. Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14, pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo in questione non potrà essere più fruito;
  3. il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;
  4. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    a) l’infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
    b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
    c) la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Figli con disabilità

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità, il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite dei 14 anni di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore che fruisce del congedo.

Per il godimento di tale beneficio, devono sussistere i seguenti requisiti:

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
  2. il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
  3. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
    a) l’infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
    b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
    c) la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
    d) la chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

Genitori iscritti alla gestione separata

Anche ai genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps è riconosciuto il diritto a fruire del congedo di cui trattasi. La disposizione normativa non prevede la fruizione in modalità oraria, pertanto, per tali categorie lavorative, la fruizione del congedo in argomento è possibile nella sola modalità giornaliera.

Per potere fruire del congedo in argomento è necessario che i genitori lavoratori/lavoratrici abbiano un’attività lavorativa in corso, senza necessità di alcun requisito contributivo minimo per gli iscritti alla Gestione separata o di regolarità contributiva per i lavoratori autonomi, permanendo tuttavia la necessità dell’iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l’iscrizione nella Gestione previdenziale Inps di appartenenza.

Compatibilità

Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile invece fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

Ferie

La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

Soggetti “fragili”

La fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità – secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 – a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa.

Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992

È possibile fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Genitore di altri figli avuti da altri soggetti

La fruizione del congedo di cui trattasi, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del congedo di cui trattasi.

Tenuto conto delle particolari necessità di cura di soggetti con disabilità in situazione di gravità, la fruizione del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, da parte dell’altro genitore per altri figli, anche se avuti dallo stesso soggetto.

 Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. smart working)

Il congedo in argomento può essere fruito anche da parte del lavoratore che sia in smart working, astenendosi, nei giorni di fruizione del congedo, dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile. Può essere altresì fruito anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile.

Situazioni di incompatibilità per il congedo in modalità giornaliera

“Congedo parentale SARS CoV-2”

Il congedo di cui trattasi non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, anche qualora si sia in presenza di più figli per cui sussistano le condizioni di accesso al congedo, salvo il caso di cui alla lett. g) del precedente paragrafo. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figlio con disabilità grave, per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.

La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte di due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni

Il congedo di cui trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo di cui al comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte dei due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Congedo parentale

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo in argomento è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo in esame non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

Ne consegue che in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del “Congedo parentale SARS CoV-2”.

L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA) con sospensione dell’attività lavorativa, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2”.

Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.

Compatibilità/incompatibilità del congedo in modalità oraria

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo di cui trattasi è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Sono invece compatibili due richieste di “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Si precisa che il “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria:

  • è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
  • è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • è compatibile, nella stessa giornata, con la fruizione da parte del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore, di integrazione salariale per riduzione dell’orario di lavoro, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

Proroga stato di emergenza: cosa accade a green pass, smart working e congedi

Il Consiglio  dei Ministri ha approvato un decreto che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.

Vediamo, di seguito, cosa accade all’obbligo di green pass, allo smart working e ai congedi.

Green pass

L’obbligo di possedere regolare certificazione in corso di validità per accedere ai luoghi di lavoro è prorogata  di pari passo con lo stato emergenziale. Il green pass necessario sarà quello c.d. base.
Ricordiamo che il Green Pass viene rilasciato nei seguenti casi:
1. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo:
    – sono valide le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute;
    – validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica). La validità è stata ridotta da 12 a 9
       mesi dal 15 dicembre 2021, in virtù di quanto previsto dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021;
    – cessa di avere validità qualora l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
2. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino:
    – fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
    – cessa di avere validità qualora l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
3. Avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto:
     – validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
     – cessa di avere validità qualora l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo:
     – validità di 9 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione. La validità è stata ridotta da 12 a 9 mesi dal 15 dicembre 2021, in virtù di
        quanto previsto dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021.
5. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare):
     – validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
     – validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Smart working

Prorogato anche lo smart working semplificato, ovvero la possibilità di avviare o proseguire il lavoro agile senza necessità di stipulare un accordo individuale e con la comunicazione al Ministero del Lavoro tramite procedura semplificata.

Tale procedura semplificata prevede che:

  • Non è necessario sottoscrivere un accordo individuale di smart working come richiesto dalla normativa di riferimento. E’ sufficiente che il datore di lavoro del settore privato comunichi i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile al Ministero del lavoro, in modalità telematica, con una procedura massiva;
  • Gli obblighi di informativa al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.

Viene prorogato anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale. Un decreto del Ministro della salute individuerà le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa dovrà essere svolta da remoto.

Congedo parentale straordinario

Proroga fino al 31 marzo 2022 anche per il congedo parentale straordinario per le seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:
    – sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento
       adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
    – infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da
       provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la
      durata della prescrizione);
   – quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito
      di contatto ovunque avvenuto.
b) lavoratori dipendenti con figli disabili, in caso di:
     – infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
     – quarantena del figlio, ovunque avvenuto;
     – sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;
    – chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale      o dalla singola struttura.
c) lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni (16 anni e 364 giorni), in caso di:
    – sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
    – infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
    – quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito
      di contatto, ovunque avvenuto.
d) lavoratori autonomi con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:
     – sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
     – infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
     – quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito
        di contatto, ovunque avvenuto.

Omesso versamento delle ritenute: la responsabilità dell’amministratore

Se l’azienda omette il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore privo di delega o l’amministratore di diritto, è tenuto a rispondere – a titolo di concorso – per non aver impedito l’evento criminoso in ragione degli specifici diritti attribuiti e dei doveri cui è tenuto secondo le norme civili.

E’ il disposto della Sentenza n. 38181/2021 della Corte di Cassazione – Terza sezione penale.

Validità del patto di non concorrenza: ecco i principi secondo i Giudici di Cassazione

Sui presupposti specifici che devono caratterizzare il patto di non concorrenza perché questo sia ritenuto valido, si è pronunciata la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la Sentenza n. 23418; di seguito le puntualizzazioni dei Giudici.

In primis, può essere oggetto del patto ogni tipologia di mansione che interessi i mercati in cui convergono beni o servizi identici a quelli dell’impresa di appartenenza o che sono ugualmente idonei a soddisfare le esigenze della medesima clientela. Tuttavia, è fondamentale che non comprometta la potenzialità reddituale del lavoratore, impedendogli di estrinsecare le proprie potenzialità e competenze professionali.

Con riferimento al compenso pattuito per l’astensione dalla concorrenza, lo stesso non può essere:

  • simbolico,
  • manifestamente iniquo,
  • sproporzionato.

Perché l’importo sia congruo devono essere presi in considerazione il sacrificio imposto al lavoratore e la connessa riduzione delle sue capacità di guadagno, prescindendo sia dall’ipotetico valore di mercato del patto che dall’utilità che lo stesso apporta al datore di lavoro.

L’erogazione dell’importo, affermano i Giudici, può avvenire anche in costanza di rapporto di lavoro.

Ministero della salute: linee guida per la ripresa delle attività

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 l’Ordinanza del Ministero della salute che contiene le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come integrate e modificate dal Comitato tecnico-scientifico.

Il documento è stato predisposto anche alla luce degli effetti positivi prodotti dal precedente documento, la cui prima stesura risale a maggio 2020, che sono stati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute pubblica.

Le nuove linee guida si pongono su un sentiero di continuità con le precedenti. Infatti, ne è stata mantenuta l’impostazione di strumento sintetico e di immediata applicazione.

Gli indirizzi contenuti sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.

Il documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori di specifiche attività e servizi.

Le attività interessate  dalle linee guida sono:

  •     Ristorazione e cerimonie
  •     Attività turistiche e ricettive
  •     Cinema e spettacoli dal vivo
  •     Piscine termali e centri benessere
  •     Servizi alla persona
  •     Commercio
  •     Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  •     Parchi tematici e di divertimento
  •     Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  •     Convegni e congressi
  •     Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  •     Sagre e fiere locali
  •     Corsi di formazione
  •     Sale da ballo e discoteche

Per ciascuna di queste attività, il documento stabilisce le misure da mettere in atto e da far rispettare per il corretto svolgimento in sicurezza delle stesse.

Di seguito il link per la consultazione delle Linee Guida: «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».

Rapporto biennale sulla parità di genere: la Legge 162/21 amplia la platea di azienda coinvolte

Con l’entrata in vigore – dal 3 dicembre 2021 – della Legge 162/2021, vengono introdotte alcune novità in tema di monitoraggio della situazione sulla parità di genere in azienda.

In prima battuta, l’estensione alle azienda con più di 50 addetti dell’obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. La periodicità di redazione del prospetto diventa, in attuazione della nuova normativa, obbligatoriamente biennale (in precedenza era una cadenza minima).

Inoltre, viene data facoltà alle aziende di dimensione inferiore, di redigere il rapporto su base volontaria.

La legge 162/2021 introduce – dal 2022 – anche la certificazione della parità di genere: un documento che può essere ottenuto da tutte le aziende, a prescindere dalla dimensione. Il conseguimento della certificazione darà la possibilità di ottenere uno sgravio sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Nello specifico, lo sgravio sarà pari al massimo all’1% di quanto dovuto, nel limite massimo di 50.000 euro e ad esaurimento del budget stanziato. Inoltre, la certificazione costituirà un punteggio premiale nella concessione di aiuti di Stato e cofinanziamento di investimenti sostenuti dalle imprese e che potrà essere inserita nei bandi di gara, avvisi e inviti da parte delle PA.