Assegno Unico/ANF – Nuova Circolare Inps

La Circolare Inps 34/2022 fornisce le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione agli effetti che l’introduzione dell’Assegno
unico produce sulla disciplina dell’Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari (AF).

Le nuove norme prevedono che:

  • Il nucleo sia composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
  • Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l’università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti. Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

Pertanto, dal 1° marzo 2022:

  • Non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
  • Continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Inoltre:

  • Per i nuclei c.d. orfanili si ricorda che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un’età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
    È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità);
  • A partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l’Assegno unico, tenendo conto dei limiti di età, nonché della condizione di figlio a carico (ex art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);
  • Se il nucleo familiare risulta composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà richiedere l’ANF;
  • In relazione all’Assegno per il nucleo familiare per i nipoti “a carico dell’ascendente” riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, si precisa che per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 non potranno più essere accolte domande volte all’ottenimento di tale prestazione presentate dall’ascendente, in quanto vengono meno i requisiti previsti dalla citata sentenza. Infatti, con l’istituzione dell’Assegno unico i genitori dei minori finora “a carico dell’ascendente” avranno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare.
  • L’Assegno per il nucleo familiare, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di collocamento del minore o di accasamento o collocamento etero–familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell’Assegno unico.

Cosa cambia nella normativa ANF:

Dal 1° marzo 2022, se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

Nei casi di figli di età minore di ventuno anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente:

a) un figlio minorenne a carico;

b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1  – frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2 – svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3 – sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4 – svolga il servizio civile universale;

c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Alla luce di quanto esposto, gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per le domande di ANF, con valenza a partire dal 1° marzo 2022, sono i seguenti:

  • nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
  • nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

Inoltre, è stabilita la proroga dell’Assegno temporaneo per i figli minori  fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre 2021, e si precisa che le maggiorazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare sono riconosciute fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l’eventuale presenza di una domanda di Assegno temporaneo, già liquidata per il periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022, comporterà, qualora sia presentata domanda di ANF con il relativo riconoscimento della prestazione, in ogni caso, il recupero delle somme erogate come Assegno temporaneo, in quanto i recuperi indebiti per prestazioni differenti da ANF o AF non possono essere effettuati su tali prestazioni come differenza di importi poiché: “Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti” (art. 22 del TUAF).
Va altresì ricordato che la domanda delle prestazioni di cui trattasi può essere presentata anche in un momento successivo, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari dell’ANF e degli AF possono presentare la domanda entro il termine di prescrizione
di cinque anni (art. 23 del TUAF).

Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente

  • Le richieste di ANF per periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli;
  • Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale – per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli;
  • Le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, già presentate alla data di pubblicazione della presente circolare, istruite e autorizzate dall’Istituto, relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, se riferite a nuclei familiari con figli, saranno bloccate amministrativamente d’ufficio, nella specifica procedura gestionale, alla data del 1° marzo 2022 (compreso);
  • Le modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo rimangono invariate, anche per i periodi successivi al 1° marzo;
  • Analogamente, le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore agricolo, presentate direttamente al datore di lavoro con modulo cartaceo “SR16”, se relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, non dovranno essere liquidate dai datori di lavoro, qualora si riferiscano a nuclei familiari con figli, in base alle indicazioni sopra fornite.

Lavoratori domestici e domestici somministrati

  • Per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di ANF esclusivamente per i nuclei familiari senza figli;
  • Per l’attività lavorativa svolta nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni di cui al decreto legge n. 69/1988, nel limite della prevista prescrizione quinquennale;
  • Per i lavoratori domestici l’ANF viene erogato dall’INPS con pagamento diretto nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore che corrispondono alla contribuzione complessivamente versata nella specifica gestione nel trimestre in favore del lavoratore;
  • In riferimento alle richieste di competenza dell’anno 2022, gli importi ANF saranno calcolati non sul dato contributivo trimestrale, come normativamente previsto, ma sulla base delle risultanze per i soli primi due mesi del 2022 e relativi al versamento della dovuta
    contribuzione.

Lavoratori iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995)

  • L’Assegno per il nucleo familiare è corrisposto dalla competente Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione (articolo 5 del D.M. 4 aprile 2002);
  • A partire dal 1° febbraio 2022 gli iscritti alla Gestione separata possono presentare le domande ANF per l’intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l’anno 2021. La domanda di ANF può essere inoltrata anche successivamente al 1° marzo 2022 nel limite della prevista prescrizione quinquennale;
  • L’erogazione dell’ANF è legata alle modalità di attribuzione dei contributi. In caso di copertura contributiva presente nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potrà essere erogato l’ANF per l’intero nucleo familiare comprensivo dei figli e la domanda potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2023 e potrà riguardare la liquidazione degli ANF limitatamente al primo bimestre del 2022;
  • A partire dal periodo di competenza di marzo 2022, il lavoratore iscritto alla Gestione separata potrà, invece, richiedere l’Assegno unico per i figli a carico.

Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti

  • L’Istituto può procedere al pagamento diretto degli Assegni familiari nei settori a conguaglio nei casi in cui la ditta sia fallita (o cessata), dietro presentazione di specifica documentazione del fallimento o della cessazione e della dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso si impegna a non chiedere ulteriori pagamenti dei trattamenti di famiglia, anche tramite insinuazione nel passivo fallimentare;
  • L’INPS procede anche al pagamento diretto delle prestazioni ANF nei casi di ditte inadempienti secondo le previste disposizioni per le singole fattispecie;
  • Ciò premesso, i lavoratori nelle prescritte condizioni potranno presentare, anche successivamente al 1° marzo 2022, le domande di ANF per nuclei familiari con figli per i periodi fino al 28 febbraio 2022. Le richieste di ANF relative a periodi successivi alla data del 1° marzo 2022, potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.

Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF

  • L’Assegno per il nucleo familiare spettante al lavoratore agricolo viene determinato con riferimento alle giornate di attività lavorativa svolta nel settore agricolo (pari alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi) e alle eventuali giornate di indennità di disoccupazione
    agricola spettante;
  • Le domande di ANF possono essere presentate all’inizio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, a partire dal 10 gennaio 2022, possono essere presentate le domande di ANF relative all’attività lavorativa svolta nell’anno 2021. Se il lavoratore nel 2021 è stato iscritto negli elenchi per almeno 101 giornate, l’ANF spetta per l’anno intero (312 giornate) come prestazione accessoria all’attività lavorativa. Se invece è stato iscritto negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, l’ANF spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale (13,78%) delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività. In caso di contestuale diritto all’indennità di disoccupazione agricola, l’ANF spetta per le giornate di disoccupazione indennizzata e coperta da contribuzione figurativa nel limite massimo di 180 giornate;
  • L’attività svolta nei mesi di gennaio e febbraio 2022 sarà considerata nel 2023 per la definizione del diritto e per l’importo ANF con le medesime regole in vigore fino al 28 febbraio 2022.

Percettori di NASpI 

  • I lavoratori ai quali viene riconosciuta la NASpI, a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente, non perdono il diritto all’Assegno per il nucleo familiare a cui avevano accesso nel corso dell’attività lavorativa, sempre se in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione familiare. Ne consegue che per tutto il periodo della NASpI, se le condizioni familiari e di reddito lo consentono, l’Istituto provvede a erogare gli Assegni per il nucleo familiare dietro richiesta dell’interessato;
  • La domanda degli Assegni per il nucleo familiare di norma è presentata contestualmente alla domanda per l’indennità di disoccupazione NASpI, ma può essere presentata anche in un momento successivo, richiamando la prestazione principale di NASpI a cui si riferisce la prestazione accessoria dell’ANF;
  • Per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di ANF su NASpI esclusivamente per percettori appartenenti a nuclei familiari senza figli. Per la prestazione NASpI percepita nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno, invece, essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni di cui al decreto-legge n. 69/1988, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.

Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA

  • Per la gestione dei pagamenti diretti degli ANF relativi a periodi in cui sono in essere prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), assegno di integrazione salariale (AIS), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – valgono le medesime disposizioni normative e procedurali valide per le domande “ANF DIP”;
  • La procedura telematica “ANF DIP” deve essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, AIS, CISOA (impiegati) e IMA.;
  • Per periodi dal 1° marzo 2022 (compreso), diversamente, potranno essere presentate solo domande di ANF sulle integrazioni salariali e/o sulle prestazioni sostitutive della retribuzione, per i nuclei senza figli, nelle previste condizioni di diritto alle prestazioni ANF;
  • Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dai Fondi di solidarietà, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi;
  • Per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), la predetta tutela sarà riconosciuta in relazione ai soli nuclei familiari senza figli in ragione delle novità contenute nel decreto legislativo n. 230/2021, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

Titolari di altre prestazioni con diritto all’ANF

La prestazione familiare ANF viene riconosciuta come prestazione accessoria di quella principale anche per altre tipologie di lavoratori quali i beneficiari di prestazioni antitubercolari, lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio o malattia, i lavoratori
socialmente utili (LSU) di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF) e coloro che beneficiano di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.

Titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente

  • A partire dal 1° marzo 2022 sarà sospesa l’erogazione della prestazione di ANF ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
  • A partire dal 1° marzo 2022, per le richieste di ANF relative a periodi successivi a tale data, potranno essere presentate esclusivamente domande di ANF per i nuclei senza figli;
  • Le domande presentate per periodi compresi entro il 28 febbraio 2022, nel limite della prescrizione quinquennale, potranno far riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.

Autorizzazioni ANF

Si ricorda che per i lavoratori dipendenti del settore privato è stato previsto, nei casi espressamente indicati, il rilascio dell’Autorizzazione all’Assegno per il nucleo familiare.

Le Autorizzazioni ANF sono riassumibili nei tre gruppi seguenti, tenendo presente che in capo allo stesso soggetto richiedente possono esistere autorizzazioni riferite a diverse tipologie:

a. inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’ANF;
b. applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
c. riconoscimento del diritto all’ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi.

In particolare, le autorizzazioni descritte al punto A sono rilasciate al lavoratore/beneficiario per includere nel proprio nucleo familiare i seguenti familiari:

a) figli e equiparati di ex coniugi/parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti
dall’unione civile;
b) figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
c) figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile riconosciuti dall’altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali);
d) figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai diciotto anni compiuti e inferiore ai ventuno anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”;
e) minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero-familiare;
f) fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
g) nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente;
h) familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario/di Stato convenzionato o straniero.

Alla luce delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 230/2021 ne consegue, per i punti su indicati, quanto segue:

1) le tipologie descritte dalla lettera a) alla lettera e) compresa, per i periodi che si collocano a partire dal 1° marzo 2022, non saranno più rilasciate, non essendo più possibile presentare domande di ANF per i soggetti sopra indicati. Analogamente, non saranno più rilasciate autorizzazioni ANF per la fattispecie prevista alla lettera g) in quanto viene meno la casistica del nipote minore a carico dell’ascendente. Riguardo alla tipologia descritta al punto h) saranno fornite indicazioni in seguito, essendo in corso specifici approfondimenti;

2) l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, è
riconosciuta per i nuclei familiari di cui alla lettera f) e per il coniuge inabile;

3) l’abbandono della famiglia da parte di uno dei coniugi determina l’esclusione dal computo del reddito familiare del reddito relativo e, ovviamente, l’esclusione del coniuge medesimo dal numero dei componenti del nucleo familiare. In tale caso non sarà possibile
presentare domanda di ANF per il nucleo formato solo dal richiedente.

Si ricorda che in tutti i casi residuali di pagamento diretto della prestazione familiare la verifica dei requisiti dovrà essere sempre fatta dalla Struttura territoriale competente senza che venga presentata la richiesta di Autorizzazione ANF da parte del lavoratore.

In tali casi, sarà pertanto cura dell’operatore addetto alla liquidazione della prestazione familiare inserire i dati necessari alla liquidazione della pratica utilizzando l’apposita procedura “Autorizzazioni ANF”.

Alla domanda di ANF con pagamento diretto dovrà in ogni caso essere allegata tutta la documentazione prevista per i casi specifici delle domande di Autorizzazione.

Leggi la Circolare_Inps n. 34/2022

Assegno unico: informazioni sulla comunicazione dell’Iban

Tramite il Comunicato stampa del 22 febbraio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti sull’assegno unico e universale; in particolare sull’iban di accredito.

  • Per tutti coloro che ne hanno già fatto domanda, comunicando correttamente l’Iban, l’assegno verrà corrisposto entro il mese di marzo.
  • Se si rilevano errori, al fine evitare il blocco del pagamento, i soggetti che hanno già presentato domanda di assegno unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare direttamente l’Iban.

L’Istituto sottolinea che l’Iban deve riguardare un servizio di pagamento operante in uno dei Paesi dell’area Sepa.

In aggiunta, per il corretto addebito dell’assegno Unico, è necessario che sia intestato (o cointestato) al beneficiario della prestazione, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace. In questo caso l’Iban può essere intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. La verifica in merito alla titolarità dell’Iban di pagamento è effettuata dall’Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia; qualora non venga confermata la corrispondenza della titolarità dell’Iban al codice fiscale del richiedente il pagamento verrà bloccato.

Prorogato lo smart working per i lavoratori fragili

La Legge di conversione 11/2022 riscrive le norme che riguardano le misure in favore dei lavoratori fragili.

Nello specifico, è prorogato dal 28 febbraio al 31 marzo 2022 lo smart working per i lavoratori fragili, anche attraverso l’adibizione a mansioni diverse, purché di pari inquadramento contrattuale (leggi anche “Smart working in presenza di patologie gravi”). Il termine viene, così, equiparato a quello attualmente fissato per la cessazione dello stato di emergenza.

In aggiunta, al lavoratore fragile, la cui prestazione non sia compatibile con il lavoro agile, viene riconosciuto il diritto ad assentarsi beneficiando della copertura economica del trattamento previsto per il ricovero ospedaliero.

Il nuovo dettato normativo interviene anche  sulla definizione di lavoratore fragile rinviando a un decreto del ministro della Salute – di concerto con quello del Lavoro e della Pubblica amministrazione – che individua le patologie croniche con scarso compendio clinico e con connotazione di particolare gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità.

Conclusa l’agevolazione per le aziende che utilizzano la CIG

Poiché il 31 dicembre 2021 sono terminati gli ammortizzatori sociali Covid (DL 18/2020 “Cura Italia”, art. 19 e seguenti), le aziende che sospendono o riducono l’orario di lavoro in ragione di un regime di cassa integrazione guadagni, non possono assumere o utilizzare in somministrazione lavoratori a tempo determinato adibiti alle mansioni che sono state poste in cassa integrazione.

Il divieto riguarda il periodo di utilizzo del sostegno al reddito. Evidenziamo che la sospensione del divieto si riferiva ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Ccnl legno e arredamento industria: i nuovi minimi retributivi

Il 21 gennaio 2022 le oo.ss. del comparto legno e arredamento industria hanno firmato l’accordo che fissa i nuovi minimi retributivi. Gli importi hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022, ma il testo stabilisce che la quota relativa al mese di gennaio 2022 sarà erogata come arretrato unitamente alla mensilità di febbraio 2022.

I nuovi importi sono i seguenti:

Livello                                                            Retribuzione dal 01/01/2022

AD3                                                                          2.657,83 euro

AD2                                                                          2.608,71 euro

AD1                                                                          2.505,49 euro

AC5                                                                          2.403,22 euro

AC4                                                                          2.249,88 euro

AC3/AC2/AS4                                                       2.096,41 euro

AS3                                                                          2.020,22 euro

AC1/AS2                                                                 1.942,73 euro

AE4/AS1                                                                 1.880,63 euro

AE3                                                                          1.804,06 euro

AE2                                                                          1.726,97 euro

AE1                                                                           1.533,72 euro

Smart working in presenza di patologie gravi

Il 3 febbraio scorso è stato emanato – dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione – il Decreto Interministeriale che individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali le prestazioni lavorative dovranno essere normalmente svolte in modalità agile fino al 28 febbraio 2022.

In alternativa, sarà anche possibile adibire il lavoratore ad una mansione diversa, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti.

Di seguito l’elenco delle patologie che dovranno essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore.

Indipendentemente dallo stato vaccinale

Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
  • attesa di trapianto d’organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR- T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile );
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario );
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio
  • pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
    • cardiopatia ischemica;
    • fibrillazione atriale;
    • scompenso cardiaco;
    • ictus;
    • diabete mellito;
    • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
    • epatite cronica;
    • obesità.

La contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni

  • età >60 anni;
  • condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.

Leggi il Decreto Interministeriale 3 febbraio 2022

Congedo parentale Covid-19

Il DL n. 146/2021 (convertito in L. n. 215/2021), ha previsto – per gli eventi dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 – uno specifico congedo indennizzato per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.

Il Messaggio Inps n. 74/2022 comunica che il DL n. 221/2021 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione di tale congedo.

Restano ferme tutte le indicazioni contenute nella citata circolare n. 189/2021 sia per figli conviventi minori di anni 14, sia per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente. (Sull’argomento leggi l’articolo “Il nuovo congedo parentale SARS CoV-2”)

Presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti

La domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato.

Con successivo messaggio l’Inps comunicherà le modalità per la presentazione delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti alla Gestione separata.

Green Pass rafforzato per gli over 50

Estensione dell’obbligo vaccinale

Dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale (inclusa la terza dose) per la prevenzione del Covid si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35, D.Lgs. 286/1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano in data successiva all’8 gennaio ed entro il 15 giugno 2022.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista.

 

Estensione dell’impiego del green pass

Dal 15 febbraio 2022 i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass rafforzato che i datori di lavoro sono tenuti a verificare con le modalità già note (e le relative sanzioni).

Per tali soggetti non sarà, quindi, più sufficiente per fare ingresso a lavoro il green pass base. Il successivo comma 2 dispone che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tale prescrizione normativa per i “soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro”.

A differenza di quanto previsto dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52, che stabilisce la possibilità di un controllo anche a campione, la normativa vigente per i soggetti over 50 prevede che il controllo relativo al possesso della valida certificazione, venga effettuato, all’ingresso del luogo di lavoro, nei confronti di tutti i lavoratori over 50; qualora al controllo i lavoratori comunichino di essere sprovvisti della certificazione verde o ne risultino semplicemente privi al momento dell’accesso, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le imprese (tutte, non più solo fino a 15 dipendenti), fino al 15 giugno 2022, si applica la disposizione che prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili entro il 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori over 50 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

 

Profili sanzionatori

Per quanto concerne i profili sanzionatori, il comma 6 dell’art. 4-quinquies conferma che in caso di violazione degli obblighi vaccinali, sia il lavoratore che il datore di lavoro (o suo delegato al controllo) sono soggetti ad una sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra 600,00 e 1.500,00 euro, restando in ogni caso ferme le conseguenze disciplinari per i dipendenti, riscontrabili unicamente qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro in assenza del certificato verde rafforzato.

 

Ulteriormente, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai soggetti che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

La sanzione di 100 euro, comminata nel caso di violazione degli obblighi vaccinali, sarà disposta dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate che, a conclusione della fase istruttoria, notificherà un avviso di addebito immediatamente esecutivo.

Il nuovo Contratto collettivo di lavoro integrativo per il comparto edile della Provincia di Savona

Il 15 dicembre 2021 è stato sottoscritto dalle parti sociali l’Accordo Provinciale, integrativo del Ccnl per gli operai dipendenti delle imprese edili e affini, valido per l’intero territorio della Provincia di Savona.

Di seguito, alcuni dei contenuti del nuovo testo.

Il nuovo importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione. L’elemento è stato introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio in sostituzione dell’EET (elemento economico territoriale), e sarà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

Indennità di reperibilità. L’accordo stabilisce, sulla base di specifiche e comprovate necessità, possono essere fissati turni di reperibilità. A fronte di ciò, dovrà essere riconosciuta – ai lavoratori interessati – un’indennità, così determinata:

  • Ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuta la somma settimanale di 50 euro lordi, per ogni settimana intera di reperibilità;
  • Se regolata a giornate (gruppi consecutivi di 24 ore), l’indennità è fissata in 8 euro lordi per i giorni dal lunedì al sabato e 10 euro lordi per ciascuna giornata festiva.

In aggiunta agli importi così determinati, sarà erogata – per le ore effettivamente lavorate – la paga contrattualmente prevista.

Trasferta giornaliera: l’indennità è pari al 18% per tutti i casi un cui il lavoratore sia comandato oltre i 10 km dai confini del Comune ove è situato il cantiere per cui è stato assunto, a meno che il lavoro si svolga nel comune di residenza dell’operaio. Il tempo di viaggio impiegato per raggiungere la località di trasferta non è computato nell’orario di lavoro, che comincia all’arrivo in cantiere.

Indennità sostitutiva di mensa: se l’impresa non dispone di un servizio mensa in cantiere e non fornisce un buono pasto, può fornire il servizio in convenzione. In alternativa, l’azienda può corrispondere un’indennità sostitutiva di mensa per un importo giornaliero pari a 10 euro lordi.

L’indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza sul cantiere. Se la presenza è inferiore alle 8 ore, l’indennità è riconosciuta in misura pari ad 1/8 per ciascuna ora di normale ed effettivo lavoro. Dal 1° luglio 2024 l’importo sarà elevato a 10,25 euro lordi giornalieri.

Ccnl metalmeccanica artigianato: firmato l’accordo di rinnovo

E’ stato firmato il 17 dicembre 2021 il testo dell’accordo di rinnovo per il comparto metalmeccanica artigianato; il contratto si applica alle aziende artigiane che operano nei seguenti settori:

  • Metalmeccanica e installazione di impianti;
  • Orafo, Argentiero, della Bigiotteria e della orologeria ed affini;
  • Odontotecnico;
  • Restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici, ed ogni altro materiale che ricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei Beni Culturali.

Il nuovo testo decorre dal 01/01/2019 e ha scadenza il 31/12/2022.

Gli argomenti principali del testo riguardano:

Il contratto a tempo determinato

Il nuovo accordo regola le ipotesi e le modalità del periodo di affiancamento, i limiti numerici massimi e la durata complessiva dei rapporti a tempo determinato, il diritto di precedenza, tipizza i contratti stagionali e introduce le ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato. E’ introdotto l’annullamento dei periodi c.d. di “stop&go” tra più contratti a termine.

Apprendistato

Rivisto il metodo di valorizzazione dei periodi di apprendistato professionalizzante svolti presso altri datori di lavoro e introdotto un focus sul passaggio da apprendistato di primo livello ad apprendistato professionalizzante.

Trasferte e reperibilità

Il verbale di accordo del 22 dicembre 2021 fissa in 36,75 euro l’importo della trasferta e definisce gli importi delle reperibilità:

  • Reperibilità 24 ore: 13,65 euro;
  • Reperibilità 16 ore: 7,35 euro.

Sezione specifica sul settore restauro

Nuovi minimi retributivi

Sempre nel verbale di accordo del 22 dicembre 2021 sono determinati gli aumenti dei minimi retributivi suddivisi per settore e per livello di inquadramento.

Tali aumenti saranno erogati in tre diverse  scadenze:

  • gennaio 2022;
  • maggio 2022;
  • dicembre 2022.

Una Tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1/1/2019 – 31/12/2021), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (17 dicembre 2022) verrà corrisposto un importo forfetario Una Tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, il cui importo pieno è pari a 130 euro.

Tale importo Una Tantum verrà erogato in 2 soluzioni:

  1. La prima di 70 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022;
  2. La seconda di 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.