Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale: nuove faq Inl

La nota 393/22 dell’INL contiene nuove faq in materia di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali.

Di seguito, i concetti principali.

Non rientrano tra i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione:

  • Chi svolge esclusivamente attività di volontariato e percepisce solo rimborsi spese;
  • Le guide turistiche;
  • Le prestazioni occasionali rese da traduttori, interpreti e docenti di lingua;
  • Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’Ordine, poiché rientranti nelle c.d. attività intellettuali;
  • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working, rese fuori dal territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia, nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti (poiché assoggettate alla disciplina del Paese dove vengono espletate);
  • Gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi e attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’estero.

Sono, invece, tenuti alla comunicazione:

  • Le Spa con partecipazione pubblica, poiché non equiparabili a una P.A.;
  • Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione (quinto gruppo di cui all’articolo 7, Ccnl per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione). Per converso, sono escluse se rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6, Ccnl per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione, trattandosi di attività commerciale;

Da ultimo, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore (contattati per il tramite di un call center potranno) non saranno sanzionate per la mancata comunicazione nei tempi previsti, stante l’oggettiva impossibilità di conoscere e, conseguentemente, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione.

Leggi la Nota INL 393/2022

Esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore

La Legge di Bilancio 2022 riconosce un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, escluso il settore domestico, purché sia rispettata la soglia massima della retribuzione mensile indicata.

Con la circolare n. 43/2022 l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Destinatari

Possono potenzialmente accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, anche non imprenditori. Pertanto, l’agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente, tranne quelli domestici, purché sia rispettato il limite della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali di 2.692 euro.

Assetto, misura e durata dell’esonero

L’esonero consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali Ivs a carico dei lavoratori ed è valido per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Condizione per l’applicazione della riduzione è che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L’esonero, perciò, si applica sulla retribuzione lorda del lavoratore.

Laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore e, quindi, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

Dato che l’importo mensile di 2.692 euro deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la riduzione sarà riconosciuta, a dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima, purché inferiore o uguale a 2.692 euro. Se, invece, i ratei di tredicesima sono erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di tredicesima corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale a 2.692 euro, la riduzione potrà essere applicata anche sui ratei di tredicesima, purché di importo non superiore a 224 euro (2.692/12). In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2022, la riduzione può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, se di importo inferiore o uguale a 2.692 euro.

Se i Ccnl prevedono l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima (ad esempio la quattordicesima), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione non si applica, perché la norma fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito di 2.692 euro.

Condizioni di spettanza

La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, inclusi i rapporti di apprendistato, nei limiti della soglia mensile pari a 2.692 euro.

L’agevolazione non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31, D.Lgs. 150/2015) e non è subordinata al possesso del Durc.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’esonero non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, quindi, all’autorizzazione della Commissione Europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. Temporary Framework e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

Bonus carburante erogato ai dipendenti: una novità per il 2022

L’articolo 2 del Decreto legge n. 21/2022 prevede quanto segue:

Articolo 2 – Bonus carburante ai dipendenti

1. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ne consegue che i datori di lavoro privati – esclusivamente nell’anno 2022 – potranno erogare ad ogni lavoratore dipendente 200,00 euro, in forma di buoni benzina. Tali buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR. Il buono, inoltre, non concorre a formare reddito anche ai fini contributivi.

Tale importo (200 euro per ciascun lavoratore dipendente) sembrerebbe da intendersi aggiuntivo rispetto al limite di 258,23 euro previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR. Tuttavia, si resta in attesa di uno specifico chiarimento (a tutt’oggi non  pubblicato) sia sulla possibilità di cumulo che sull’eventuale obbligo di erogazione alle c.d. classi omogenee di lavoratori.

Comunicazione semplificata dei lavoratori in smart working: proroga al 30 giugno 2022

Il Governo sposta al 30 giugno 2022 la data di fine dell’attuale stato d’emergenza. Pertanto, fino a quella data sarà possibile continuare ad inviare la comunicazione dei lavoratori in smart working utilizzando la procedura semplificata.

Con tale proroga, viene meno anche la necessità di predisporre l’accordo individuale di smart working tra azienda e lavoratore. In ogni caso, gli accordi eventualmente sottoscritti prima della proroga, arrivata in extremis, restano validi e prevalgono sulle modalità alternative di attivazione del lavoro agile.

Salvo eventuali ulteriori proroghe, dal 1° luglio p.v. si tornerà all’utilizzo della modalità ordinaria di comunicazione dei nominativi dei lavoratori in smart working ed alla necessità di sottoscrivere l’accordo individuale.

Certificazione Unica rilasciata da Inps o Inail

Come ogni anno, tutti i soggetti che hanno ricevuto prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito da parte dell’ Inps o indennità erogate dall’Inail per infortunio e malattia professionale, sono tenuti ad acquisire la relativa certificazione unica, con le modalità messe a disposizione dagli Istituti.

Certificazione Unica Inps

La Certificazione Unica è disponibile entro il 16 marzo di ogni anno per i redditi dell’anno precedente e può essere visualizzata e stampata online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato accedendo con le proprie credenziali.

L’Istituto, per agevolare il più possibile i servizi a distanza, mette a disposizione di tutti gli utenti diverse modalità alternative per acquisire la CU:

  • l’app INPS Mobile da smartphone o tablet, disponibile per dispositivi Android e Apple iOS;
  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. La certificazione sarà spedita al domicilio del richiedente;
  • il numero verde 800 434 320, sia da rete fissa che mobile, servizio con risponditore automatico, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al domicilio di residenza;
  • posta elettronica certificata (PEC) con la richiesta che va trasmessa all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it completa di copia del documento di identità del richiedente. La Certificazione Unica sarà inviata alla casella PEC utilizzata per la richiesta;
  • dal 30 marzo 2020 il servizio di richiesta di spedizione al proprio domicilio della CU all’indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it per i soggetti titolari di mail ordinaria;
  • per i pensionati residenti all’estero il numero (+39) 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 (ora italiana) e il sabato dalle 8 alle 14 (ora italiana).

Per i cittadini di oltre 75 anni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, è stato attivato il servizio “Sportello Mobile” che prevede l’invio di un’apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente, per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al proprio domicilio.

La Certificazione Unica può essere richiesta anche da persona delegata o dagli eredi del titolare deceduto. Nel primo caso, oltre alla delega che autorizza l’INPS al rilascio della certificazione, sono necessarie le copie dei documenti di riconoscimento dell’interessato e del delegato. L’erede deve, invece, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia del proprio documento di riconoscimento.

Modalità rilascio CU 

Certificazione Unica Inail

L’Inail rilascia la CU a fronte dell’erogazione di indennità di inabilità temporanea assoluta e di redditi esenti liquidati nel 2021 per i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale; nonché per anche le indennità per temporanea inidoneità alla navigazione e per i trattamenti di pensione per gli ex dipendenti Inail e i loro superstiti.

E’ possibile ottenere la certificazione, attraverso uno dei seguenti canali:

  • Dal portale Inail > Servizi online;
  • Tramite i Caf convenzionati;
  • Attraverso il Contact center Inail.

Per le certificazioni del settore marittimo antecedenti il 2015 (Cud 2014 e precedenti) è necessaria una segnalazione con “Inail Risponde” (sezione SUPPORTO del sito) avendo cura di allegare alla richiesta un documento di identità valido nel caso in cui si utilizzi il servizio senza autenticazione.

Per gli ex dipendenti il servizio è accessibile dal Portale del pensionato, raggiungibile dalla sezione Servizi online del sito istituzionale Inail. Possibilità di acquisizione anche via posta, insieme al cedolino del mese di riferimento, valido solo per i pensionati che hanno fatto richiesta del servizio di spedizione cartacea del cedolino, a fronte di un contributo al costo di spedizione nella misura di 13,00 euro annui.

Soltanto nel caso in cui non sia possibile ottenere la Certificazione unica attraverso le modalità appena descritte, sarà possibile acquisirla in forma cartacea presso una sede territoriale Inail.

CU Inail – Manuale utente

Nuovo accordo per l’edilizia industria

E’ stato firmato il 3 marzo scorso l’accordo di rinnovo del Ccnl Edilizia industria; vediamo, di seguito, i principali contenuti.

Formazione e sicurezza

Tra i primi argomenti affrontati troviamo quello della formazione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’intento delle parti firmatarie è quello di attribuire consistenza strutturale ed economica alle attività di formazione, verificando costantemente che queste siano finalizzate al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori.

Il testo individua in Formedil l’ente deputato – a livello nazionale – alla redazione di un catalogo formativo nazionale che possa soddisfare i bisogni formativi delle imprese e che rivolga particolare attenzione al green building, al rischio sismico, alla bio edilizia, al risparmio energetico, al recupero, alla manutenzione e alla digitalizzazione. Le scuole/enti edili aggiorneranno l’offerta formativa sulla base dei contenuti del nuovo catalogo, entro il 30 settembre 2022.

Dal 1° ottobre 2022:

  • Una specifica aliquota contributiva pari allo 0,20% sarà destinata al Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. L’aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denunciano in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico;
  • La contribuzione destinata all’Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all’1%, di  cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza.

Le parti, inoltre, condividono la necessità di garantire – tramite l’attività delle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare la sicurezza dei lavoratori, viene stabilito che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori – della durata di 6 ore – dovrà essere effettuato ogni tre anni.

Premio di ingresso nel settore

E’ istituito un premio di ingresso nel settore a decorrere dal 1° marzo 2022, con l’obiettivo di incentivare gli ingressi da parte  dei giovani.

Il premio verrà riconosciuto dal datore di lavoro ai dipendenti con meno di 29 anni di età, inquadrati nella categoria di operai, se vengono soddisfatte le  seguenti condizioni:

  • Si tratta del primo ingresso nel settore;
  • L’anzianità aziendale presso la stessa impresa è pari ad almeno 12 mesi.

L’importo del premio (una tantum) è fissato in 100 euro e deve essere erogato al compimento dei 12 mesi.

Contratto a tempo determinato

L’accordo di rinnovo contrattuale introduce nuove causali per il ricorso al contratto a termine, da utilizzare nei casi previsti dalla normativa vigente:

  • Avvio di un nuovo cantiere,
  • Avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
  • Proroga dei termini di un appalto,
  • Assunzione di lavoratori con meno di 29 anni di età o con più di 45 anni di età,
  • Assunzione di cassaintegrati,
  • Assunzione di disoccupato e inoccupati da almeno 6 mesi,
  • Assunzione  di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

Aumenti retributivi

L’accordo prevede un aumento retributivo erogato in due tranches (marzo 2022 e luglio 2022), come di seguito specificato:

Settore industria

Livello              Aumento al 01.03.2022         Aumento al 01.07.2022

VII                           104,00 euro                              80,00 euro

VI                              93,60 euro                              72,00 euro

V                              78,00 euro                              60,00 euro

IV                             72,80 euro                               56,00 euro

III                            67,60 euro                                52,00 euro

II                             60,84 euro                               46,80 euro

I                              52,00 euro                               52,00 euro

Detrazioni per i figli a carico: il punto dell’AE

La Circolare 4/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, commentando la riforma Irpef 2022, fa luce su alcuni punti connessi alle detrazioni per figli a carico.

Nello specifico, il documento precisa che i genitori con figli under 21 anni fiscalmente a carico potranno continuare a fruire delle deduzioni e detrazioni per gli oneri sostenuti nel loro interesse, anche se non beneficeranno più delle relative detrazioni per figli.

L’AE sottolinea anche che i figli, che per età non danno diritto alla detrazione, sono altresì esclusi dalla categoria degli altri familiari a carico così come individuati dal Codice civile.

Ne consegue che la detrazione per figli under 21 anni, sarà riconosciuta dal sostituto d’imposta solo nei primi due mesi del 2022, (fatto salvo il conguaglio di fine anno o fine rapporto sulla base del reddito complessivo).

Stessa sorte per la speciale detrazione per famiglie numerose dei nuclei con almeno quattro figli, anch’essa abrogata dal 1° marzo insieme alle altre maggiorazioni. Tale detrazione spetterà per i primi due mesi dell’anno 2022, anche se il quarto figlio dovesse nascere dopo il 28 febbraio 2022.

Invariata anche la possibilità di riconoscere la detrazione per coniuge a carico in luogo di quella per primo figlio a carico (a condizione sempre che si di età pari o superiore a 21 anni), se più conveniente, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma.

Resta, comunque, ferma la regola base secondo cui le detrazioni vengono riconosciute a mese, a decorrere dal mese in cui si sono verificare le condizioni di spettanza fino a quello di cessazione, con la conseguenza che la detrazione per figli andrà riconosciuta a partire dal mese di compimento del ventunesimo anno di età.

Circolare Inps 2/2022: Meccanismo di riduzione della prestazione NASpI

Il D.Lgs. 22/2015 prevedeva una riduzione dell’importo dell’indennità di disoccupazione NASpI in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato tale previsione normativa disponendo che – per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 – la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

Inoltre, sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2022, la riduzione del 3% della prestazione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Ne consegue che l’indennità di disoccupazione NASpI si riduce in ragione della data di cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla prestazione di disoccupazione per:

1) Gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l’indennità NASpI si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità.

2) Gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022:

  • per la generalità dei beneficiari dell’indennità NASpI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità;
  • per i beneficiari dell’indennità NASpI che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASpI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.