Ccnl legno e arredamento industria: i nuovi minimi retributivi

Il 21 gennaio 2022 le oo.ss. del comparto legno e arredamento industria hanno firmato l’accordo che fissa i nuovi minimi retributivi. Gli importi hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022, ma il testo stabilisce che la quota relativa al mese di gennaio 2022 sarà erogata come arretrato unitamente alla mensilità di febbraio 2022.

I nuovi importi sono i seguenti:

Livello                                                            Retribuzione dal 01/01/2022

AD3                                                                          2.657,83 euro

AD2                                                                          2.608,71 euro

AD1                                                                          2.505,49 euro

AC5                                                                          2.403,22 euro

AC4                                                                          2.249,88 euro

AC3/AC2/AS4                                                       2.096,41 euro

AS3                                                                          2.020,22 euro

AC1/AS2                                                                 1.942,73 euro

AE4/AS1                                                                 1.880,63 euro

AE3                                                                          1.804,06 euro

AE2                                                                          1.726,97 euro

AE1                                                                           1.533,72 euro

Smart working in presenza di patologie gravi

Il 3 febbraio scorso è stato emanato – dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione – il Decreto Interministeriale che individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali le prestazioni lavorative dovranno essere normalmente svolte in modalità agile fino al 28 febbraio 2022.

In alternativa, sarà anche possibile adibire il lavoratore ad una mansione diversa, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti.

Di seguito l’elenco delle patologie che dovranno essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore.

Indipendentemente dallo stato vaccinale

Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
  • attesa di trapianto d’organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR- T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile );
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario );
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio
  • pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
    • cardiopatia ischemica;
    • fibrillazione atriale;
    • scompenso cardiaco;
    • ictus;
    • diabete mellito;
    • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
    • epatite cronica;
    • obesità.

La contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni

  • età >60 anni;
  • condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.

Leggi il Decreto Interministeriale 3 febbraio 2022

Congedo parentale Covid-19

Il DL n. 146/2021 (convertito in L. n. 215/2021), ha previsto – per gli eventi dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 – uno specifico congedo indennizzato per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.

Il Messaggio Inps n. 74/2022 comunica che il DL n. 221/2021 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione di tale congedo.

Restano ferme tutte le indicazioni contenute nella citata circolare n. 189/2021 sia per figli conviventi minori di anni 14, sia per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente. (Sull’argomento leggi l’articolo “Il nuovo congedo parentale SARS CoV-2”)

Presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti

La domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato.

Con successivo messaggio l’Inps comunicherà le modalità per la presentazione delle domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti alla Gestione separata.

Green Pass rafforzato per gli over 50

Estensione dell’obbligo vaccinale

Dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale (inclusa la terza dose) per la prevenzione del Covid si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35, D.Lgs. 286/1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano in data successiva all’8 gennaio ed entro il 15 giugno 2022.

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista.

 

Estensione dell’impiego del green pass

Dal 15 febbraio 2022 i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass rafforzato che i datori di lavoro sono tenuti a verificare con le modalità già note (e le relative sanzioni).

Per tali soggetti non sarà, quindi, più sufficiente per fare ingresso a lavoro il green pass base. Il successivo comma 2 dispone che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tale prescrizione normativa per i “soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro”.

A differenza di quanto previsto dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52, che stabilisce la possibilità di un controllo anche a campione, la normativa vigente per i soggetti over 50 prevede che il controllo relativo al possesso della valida certificazione, venga effettuato, all’ingresso del luogo di lavoro, nei confronti di tutti i lavoratori over 50; qualora al controllo i lavoratori comunichino di essere sprovvisti della certificazione verde o ne risultino semplicemente privi al momento dell’accesso, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le imprese (tutte, non più solo fino a 15 dipendenti), fino al 15 giugno 2022, si applica la disposizione che prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili entro il 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori over 50 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

 

Profili sanzionatori

Per quanto concerne i profili sanzionatori, il comma 6 dell’art. 4-quinquies conferma che in caso di violazione degli obblighi vaccinali, sia il lavoratore che il datore di lavoro (o suo delegato al controllo) sono soggetti ad una sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra 600,00 e 1.500,00 euro, restando in ogni caso ferme le conseguenze disciplinari per i dipendenti, riscontrabili unicamente qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro in assenza del certificato verde rafforzato.

 

Ulteriormente, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai soggetti che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

La sanzione di 100 euro, comminata nel caso di violazione degli obblighi vaccinali, sarà disposta dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate che, a conclusione della fase istruttoria, notificherà un avviso di addebito immediatamente esecutivo.

Il nuovo Contratto collettivo di lavoro integrativo per il comparto edile della Provincia di Savona

Il 15 dicembre 2021 è stato sottoscritto dalle parti sociali l’Accordo Provinciale, integrativo del Ccnl per gli operai dipendenti delle imprese edili e affini, valido per l’intero territorio della Provincia di Savona.

Di seguito, alcuni dei contenuti del nuovo testo.

Il nuovo importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione. L’elemento è stato introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio in sostituzione dell’EET (elemento economico territoriale), e sarà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

Indennità di reperibilità. L’accordo stabilisce, sulla base di specifiche e comprovate necessità, possono essere fissati turni di reperibilità. A fronte di ciò, dovrà essere riconosciuta – ai lavoratori interessati – un’indennità, così determinata:

  • Ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuta la somma settimanale di 50 euro lordi, per ogni settimana intera di reperibilità;
  • Se regolata a giornate (gruppi consecutivi di 24 ore), l’indennità è fissata in 8 euro lordi per i giorni dal lunedì al sabato e 10 euro lordi per ciascuna giornata festiva.

In aggiunta agli importi così determinati, sarà erogata – per le ore effettivamente lavorate – la paga contrattualmente prevista.

Trasferta giornaliera: l’indennità è pari al 18% per tutti i casi un cui il lavoratore sia comandato oltre i 10 km dai confini del Comune ove è situato il cantiere per cui è stato assunto, a meno che il lavoro si svolga nel comune di residenza dell’operaio. Il tempo di viaggio impiegato per raggiungere la località di trasferta non è computato nell’orario di lavoro, che comincia all’arrivo in cantiere.

Indennità sostitutiva di mensa: se l’impresa non dispone di un servizio mensa in cantiere e non fornisce un buono pasto, può fornire il servizio in convenzione. In alternativa, l’azienda può corrispondere un’indennità sostitutiva di mensa per un importo giornaliero pari a 10 euro lordi.

L’indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza sul cantiere. Se la presenza è inferiore alle 8 ore, l’indennità è riconosciuta in misura pari ad 1/8 per ciascuna ora di normale ed effettivo lavoro. Dal 1° luglio 2024 l’importo sarà elevato a 10,25 euro lordi giornalieri.

Ccnl metalmeccanica artigianato: firmato l’accordo di rinnovo

E’ stato firmato il 17 dicembre 2021 il testo dell’accordo di rinnovo per il comparto metalmeccanica artigianato; il contratto si applica alle aziende artigiane che operano nei seguenti settori:

  • Metalmeccanica e installazione di impianti;
  • Orafo, Argentiero, della Bigiotteria e della orologeria ed affini;
  • Odontotecnico;
  • Restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici, ed ogni altro materiale che ricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei Beni Culturali.

Il nuovo testo decorre dal 01/01/2019 e ha scadenza il 31/12/2022.

Gli argomenti principali del testo riguardano:

Il contratto a tempo determinato

Il nuovo accordo regola le ipotesi e le modalità del periodo di affiancamento, i limiti numerici massimi e la durata complessiva dei rapporti a tempo determinato, il diritto di precedenza, tipizza i contratti stagionali e introduce le ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato. E’ introdotto l’annullamento dei periodi c.d. di “stop&go” tra più contratti a termine.

Apprendistato

Rivisto il metodo di valorizzazione dei periodi di apprendistato professionalizzante svolti presso altri datori di lavoro e introdotto un focus sul passaggio da apprendistato di primo livello ad apprendistato professionalizzante.

Trasferte e reperibilità

Il verbale di accordo del 22 dicembre 2021 fissa in 36,75 euro l’importo della trasferta e definisce gli importi delle reperibilità:

  • Reperibilità 24 ore: 13,65 euro;
  • Reperibilità 16 ore: 7,35 euro.

Sezione specifica sul settore restauro

Nuovi minimi retributivi

Sempre nel verbale di accordo del 22 dicembre 2021 sono determinati gli aumenti dei minimi retributivi suddivisi per settore e per livello di inquadramento.

Tali aumenti saranno erogati in tre diverse  scadenze:

  • gennaio 2022;
  • maggio 2022;
  • dicembre 2022.

Una Tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1/1/2019 – 31/12/2021), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (17 dicembre 2022) verrà corrisposto un importo forfetario Una Tantum, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, il cui importo pieno è pari a 130 euro.

Tale importo Una Tantum verrà erogato in 2 soluzioni:

  1. La prima di 70 euro con la retribuzione del mese di marzo 2022;
  2. La seconda di 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Inps: quarantena da contatto non indennizzata

Con le nuove norme in vigore, cambiano anche i protocolli da attuare in caso di contatto con persone risultate positive al Covid.

Analizziamo, di seguito, le diverse fattispecie.

La quarantena da contatto

A decorrere dal 2022 il contatto con una persona positiva non è più equiparato alla malattia, pertanto, non è collegato ad alcun indennizzo da parte dell’Inps per i giorni di isolamento.

Il cambiamento è dovuto al fatto che i soggetti vaccinati con almeno due dosi, non devono osservare un periodo di quarantena.

Resta inteso che il lavoratore positivo al Covid ha diritto all’indennità di malattia.

Così come permangono, per gli eventi fino al 31 marzo 2022, i permessi retribuiti al 50% per i genitori con figli in isolamento o che devono stare a casa a seguito di contatto con soggetto positivo.

Le differenze tra vaccinati e non vaccinati

Se il soggetto che ha avuto il contatto con un positivo ricade in una  delle seguenti casistiche:

  • Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi da meno di 120 giorni;
  • Soggetti che hanno effettuato le terza dose (o booster);
  • Soggetti guariti da meno di 120 giorni;

non dovrà osservare un periodo di isolamento, dovrà indossare la mascherina Ffp2.

Mentre i soggetti che:

  • Non sono vaccinati;
  • Hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi da più di 120 giorni;
  • Sono guariti da più di 120 giorni;

non potranno uscire e dovranno osservare un periodo di quarantena. In questo caso, le assenze decorrenti dal 01/01/2022 non saranno giustificate come malattia, ma si dovranno utilizzare permessi retribuiti o a giorni di ferie, per non vedersi ridurre lo stipendio.

Per completezza, pubblichiamo lo schema diffuso dall’ASL2 savonese che riporta le indicazioni specifiche per i soggetti risultati positivi e per chi ha avuto un contatto stretto con soggetto positivo; il documento è reperibile a questo link.

 

Irpef: le novità 2022

La Legge di bilancio per il 2022 introduce alcune novità riguardanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche; le riportiamo di seguito.

Rimodulazione degli scaglioni di imposta e relative aliquote

  • Redditi fino a 15.000 euro – 23%;
  • Redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro – 25%;
  • Redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro – 35%;
  • Redditi oltre 50.000 euro – 43%.

Esonero contributivo

E’ previsto – solo per l’anno 2022 – un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari 0,8%.

L’agevolazione riguarda solo i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per redditi di lavoro dipendente e assimilati e per redditi di pensione

Detrazioni per figli con meno di 21 anni di età

Con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale – a partire dal 1° marzo 2022 – vengono meno le detrazioni per figli a carico con meno di 21 anni di età, che saranno assorbite dalla nuova misura.

Modifica della disciplina del trattamento integrativo (“Bonus 100 euro”)

Dal 2022 il limite di reddito che consente l’erogazione del Bonus passa da 28.000 euro a 15.000 euro; l’importo del Bonus è pari a 1.200 euro annui.

In aggiunta, il trattamento potrà essere riconosciuto anche per redditi superiori (fino ad un massimo di 28.000 euro) se la somma delle seguenti detrazioni siano superiori all’imposta lorda:

  • detrazioni per carichi familiari,
  • detrazioni di lavoro dipendente,
  • detrazioni per oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31/12/2021, rate relative alle detrazioni di cui all’art. 15, c. 1, lett. C) del tuir, delle spese di cui all’art. 16-bis, nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31/12/2021.

Laddove la somma di tali detrazioni sia di importo superiore all’imposta lorda, il trattamento viene riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra la somma di tali detrazioni elencate e l’imposta lorda e, comunque, non oltre l’importo di 1.200 euro.

Inoltre, viene abrogata l’ulteriore detrazione fiscale per redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Lavoratori somministrati: comunicazione annuale

Le aziende che hanno utilizzato – nel corso del 2021 – lavoratori somministrati, sono tenute ad effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2021.

La scadenza per l’invio della suddetta comunicazione è il 31 gennaio 2022.

I dati che la suddetta comunicazione deve contenere sono:

  • il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la durata dei suddetti contratti,
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La comunicazione può essere inviata tramite posta raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata.

Si ricorda che, in caso di mancato assolvimento, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ha un importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per completezza di trattazione si rinvia alla Circolare dello Studio n. 28/2012 sottolineando che il riferimento normativo aggiornato è l’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.

Si allega un fac-simile di comunicazione:

Comunicazione annuale somministrati – Fac simile

Operativo l’obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale

La Legge di conversione n. 215/2021 ha introdotto l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro con riferimento alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Sul punto, è stata pubblicata in data 11 gennaio 2022 la nota INL 29/2022, che fornisce alcuni chiarimenti.

Soggetti interessati 

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Ne consegue, pertanto, l’esclusione di:

  • Collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n.  608/1996);
  • Contratto di prestazioni occasionali (c.d. Voucher), rispetto al quale già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • Professioni intellettuali in quanto oggetto di apposita disciplina;
  • Rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.

Tempistiche

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (luogo dove si svolge la prestazione), mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Evidenziamo che, nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco completo in allegato).

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Contenuto della comunicazione

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Leggi la INL Nota 29/2022