INL: le modalità di comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro occasionale

La nota n. 881/2022 emanata dalla Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), conferma che – anche dopo il 30 aprile 2022 – le modalità  per comunicare l’attivazione del lavoro autonomo occasionale sono le seguenti:

  • utilizzo dell’applicazione telematica, presente su Servizi Lavoro e accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE,
  • invio per posta elettronica all’ITL competente territorialmente. Gli indirizzi sono riportati nella nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 (allegato).

L’Ispettorato del lavoro, informa che eventuali verifiche – anche a campione – da parte delle strutture territoriali saranno prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che faranno uso della posta elettronica anziché della applicazione telematica.

Leggi la Nota 881-2022 dell’INL

Cessione di ramo d’azienda e licenziamento

In caso di cessione del ramo di imprese, il licenziamento intimato dal datore di lavoro cedente in una data successiva a quella in cui è avvenuta la cessione non ha alcuna valore e il rapporto prosegue naturalmente con l’azienda subentrante; questo anche nel caso in cui la validità della cessione sia stata contestata.

E’ quanto contenuto dal dispositivo della Sentenza del 5 aprile 2022 del tribunale di Cosenza che ha riconosciuto privo di effetti il licenziamento intimato dalla società cedente e il diritto della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto con la società risultata cessionaria.

Secondo il Giudice, sul piano materiale, si realizza – a tutti gli effetti – un trasferimento e, pertanto, il licenziamento va considerato in un perimetro più ampio.

La mancanza di un atto formale di cessione non influisce sull’effettiva realizzazione del trasferimento che, comunque, era suffragata dall’assunzione della maggioranza dei lavoratori, dalla loro adibizione ai medesimi servizi, dall’utilizzo delle stesse dotazioni, dal mantenimento della precedente organizzazione (inclusi i turni) e delle password di accesso ai sistemi informatici.

Ne consegue che la sostanza deve prevalere sulla forma e il lavoratore ha diritto alla prosecuzione del rapporto con il cessionario, a prescindere dalla insussistenza di un atto di trasferimento ufficiale, se l’operazione circolatoria è intervenuta sul piano materiale.

Cassazione: se l’apprendista non riceve formazione, decadono le agevolazioni contributive

Quando la mancata formazione dell’apprendista configura una mancanza rilevante e si concretizza nella completa mancanza di formazione (sia teorica che pratica) o, comunque, in un’attività formativa svolta in modo inadeguato o che presenta carenze rilevanti con riferimento agli obiettivi formativi inseriti nel piano formativo individuale, decade il presupposto dell’agevolazione contributiva collegata alla forma contrattuale.

E’ quanto stabilito dall’Ordinanza 28359/2021 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro. Nello specifico, il Giudice è tenuto a valutare tenendo come riferimento quanto indicato nel piano formativo di concerto con la gravità dell’inadempimento fino all’eventuale dichiarazione di decadenza delle agevolazioni connesse al contratto di apprendistato.

Somministrazione irregolare di manodopera e detrazione dei costi

L’ordinanza 8 marzo 2022, n. 7440 della Cassazione Civile – Sezione Lavoro – afferma che, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi:

  • deve essere escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, per non essere configurabile prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini Irap;
  • non ha rilevanza l’azione giudiziale del lavoratore per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore effettivo, poiché la conversione del rapporto implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto.

Se non c’è “occasione di lavoro”, l’infortunio non è indennizzato

L’infortunio occorso al lavoratore che interrompe la propria prestazione per effettuare una pausa al di fuori del luogo di lavoro non è obbligatoriamente una fattispecie indennizzabile.

Questo il giudizio espresso nella Sentenza n. 32473/2021 dalla Corte di Cassazione nei confronti di una lavoratrice che ha interrotto la propria prestazione per recarsi al bar. Durante il tragitto al di fuori del luogo di lavoro, la lavoratrice è caduta. A seguito dell’incidente è stata richiesta un’indennità di malattia e un indennizzo per danno permanente pari al 10%.

A seguito del ricorso da parte dell’Inail, le richieste erano state approvate dai Giudici di merito, i quali sostenevano la presenza di un nesso eziologico con l’attività lavorativa, individuabile nell’assenso del datore di lavoro allo spostamento poiché all’interno dell’edificio non è presente un bar.

I Giudici di Cassazione capovolgono il giudizio di prime cure affermando che – a fini dell’erogazione dell’indennizzo – sia necessaria la presenza di uno stretto collegamento tra il bisogno fisiologico (pausa al bar) e la prestazione di lavoro.

Nel caso in esame, la lavoratrice si è fatta carico del rischio in maniera del tutto volontaria; inoltre, il bisogno fisiologico –  definito dai Giudici procrastinabile e non impellente – fa decadere la possibilità di affermare che la caduta sia avvenuta in occasione di lavoro.

Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale: nuove faq Inl

La nota 393/22 dell’INL contiene nuove faq in materia di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali.

Di seguito, i concetti principali.

Non rientrano tra i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione:

  • Chi svolge esclusivamente attività di volontariato e percepisce solo rimborsi spese;
  • Le guide turistiche;
  • Le prestazioni occasionali rese da traduttori, interpreti e docenti di lingua;
  • Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’Ordine, poiché rientranti nelle c.d. attività intellettuali;
  • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smart working, rese fuori dal territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia, nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti (poiché assoggettate alla disciplina del Paese dove vengono espletate);
  • Gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi e attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’estero.

Sono, invece, tenuti alla comunicazione:

  • Le Spa con partecipazione pubblica, poiché non equiparabili a una P.A.;
  • Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione (quinto gruppo di cui all’articolo 7, Ccnl per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione). Per converso, sono escluse se rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6, Ccnl per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione, trattandosi di attività commerciale;

Da ultimo, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore (contattati per il tramite di un call center potranno) non saranno sanzionate per la mancata comunicazione nei tempi previsti, stante l’oggettiva impossibilità di conoscere e, conseguentemente, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione.

Leggi la Nota INL 393/2022

Esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore

La Legge di Bilancio 2022 riconosce un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, escluso il settore domestico, purché sia rispettata la soglia massima della retribuzione mensile indicata.

Con la circolare n. 43/2022 l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Destinatari

Possono potenzialmente accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, anche non imprenditori. Pertanto, l’agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente, tranne quelli domestici, purché sia rispettato il limite della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali di 2.692 euro.

Assetto, misura e durata dell’esonero

L’esonero consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali Ivs a carico dei lavoratori ed è valido per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Condizione per l’applicazione della riduzione è che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L’esonero, perciò, si applica sulla retribuzione lorda del lavoratore.

Laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore e, quindi, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

Dato che l’importo mensile di 2.692 euro deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la riduzione sarà riconosciuta, a dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima, purché inferiore o uguale a 2.692 euro. Se, invece, i ratei di tredicesima sono erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di tredicesima corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale a 2.692 euro, la riduzione potrà essere applicata anche sui ratei di tredicesima, purché di importo non superiore a 224 euro (2.692/12). In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2022, la riduzione può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, se di importo inferiore o uguale a 2.692 euro.

Se i Ccnl prevedono l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima (ad esempio la quattordicesima), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione non si applica, perché la norma fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito di 2.692 euro.

Condizioni di spettanza

La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, inclusi i rapporti di apprendistato, nei limiti della soglia mensile pari a 2.692 euro.

L’agevolazione non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31, D.Lgs. 150/2015) e non è subordinata al possesso del Durc.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’esonero non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, quindi, all’autorizzazione della Commissione Europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. Temporary Framework e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

Bonus carburante erogato ai dipendenti: una novità per il 2022

L’articolo 2 del Decreto legge n. 21/2022 prevede quanto segue:

Articolo 2 – Bonus carburante ai dipendenti

1. Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ne consegue che i datori di lavoro privati – esclusivamente nell’anno 2022 – potranno erogare ad ogni lavoratore dipendente 200,00 euro, in forma di buoni benzina. Tali buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR. Il buono, inoltre, non concorre a formare reddito anche ai fini contributivi.

Tale importo (200 euro per ciascun lavoratore dipendente) sembrerebbe da intendersi aggiuntivo rispetto al limite di 258,23 euro previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR. Tuttavia, si resta in attesa di uno specifico chiarimento (a tutt’oggi non  pubblicato) sia sulla possibilità di cumulo che sull’eventuale obbligo di erogazione alle c.d. classi omogenee di lavoratori.