Il Decreto-legge 50/2022 riconosce l’erogazione di un’indennità una tantum ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai percettori di una pensione ed ai lavoratori autonomi.
Per poter percepire l’indennità è necessario soddisfare i relativi requisiti fissati dalla norma; inoltre, le condizioni e le modalità di fruizione sono differenziate per ciascuna categoria.
Le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
Lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti è riconosciuta un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, erogata un’unica volta, anche se gli stessi sono titolari di più rapporti di lavoro.
L’erogazione compete al datore di lavoro, unitamente alla retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022.
L’indennità spetta esclusivamente ai lavoratori che beneficiano dell’esonero dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali IVS a proprio carico. Ne consegue che la spettanza riguarda i lavoratori dipendenti che abbiano, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Inoltre, il lavoratore deve aver beneficiato del suddetto esonero contributivo nel primo quadrimestre dell’anno 2022 per almeno una mensilità.
Se si verificano tali condizioni, il datore di lavoro riconosce l’indennità automaticamente, dopo aver acquisito la dichiarazione del lavoratore attestante:
- La non titolarità di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- La non titolarità del reddito di cittadinanza e non far parte di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Il datore di lavoro recupera sulla contribuzione del mese luglio 2022 il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità, mediante compensazione nell’ambito nella denuncia contributiva UNIEMENS.
Pensionati
L’indennità una tantum pari a 200 euro è corrisposta dall’Inps – con la mensilità di luglio 2022 – nei confronti dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro,
Per i soggetti beneficiari che risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, l’indennità è erogata dall’Ente previdenziale competente, individuato dal casellario centrale dei pensionati.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
- I trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- Il reddito della casa di abitazione;
- Le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Tale indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Lavoratori domestici
L’indennità una tantum viene erogata dall’INPS – nel mese di luglio 2022 –, previa domanda, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 17 maggio 2022.
Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Percettori di disoccupazione
L’INPS riconosce l’indennità una tantum pari a 200 euro ai soggetti che:
- abbiano percepito l’indennità Naspi o Discoll per il mese di giugno 2022;
- nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
L’indennità verrà erogata dopo l’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Collaboratori coordinati e continuativi
L’Inps, a seguito di specifica domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 409 del c.p.c.) relativamente ai contratti attivi alla data del 17 maggio 2022 nel caso in cui i collaboratori risultino iscritti alla Gestione separata Inps.
Per il riconoscimento dell’indennità, i collaboratori non devono essere:
- Titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- Iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità è riconosciuta se il reddito derivante dai suddetti rapporti non è superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport beneficiari di indennità Covid-19
L’INPS eroga automaticamente un’indennità una tantum pari a 200 euro ai lavoratori stagionali, del settore turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che, nel 2021 abbiano percepito l’indennità Covid-19.
L’indennità sarà erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
L’INPS, a seguito di specifica domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.
L’indennità viene erogata se i soggetti hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Lavoratori dello spettacolo
L’INPS, a seguito di specifica domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati.
L’indennità è erogata se i soggetti hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Lavoratori autonomi occasionali
L’INPS, a seguito di specifica domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile, cui risulti – per il 2021 – l’accredito di almeno un contributo mensile.
I lavoratori, inoltre, devono risultare già iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 17 maggio 2022.
L’indennità sarà erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Incaricati alla vendita a domicilio
L’INPS, a seguito di specifica domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, che risultino già iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 17 maggio 2022.
L’indennità sarà erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Percettori di reddito di cittadinanza
Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza sarà corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 200 euro.
L’indennità non viene erogata nei confronti dei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità una tantum per le altre categorie di cui sopra e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Lavoratori autonomi
L’indennità una tantum spetta, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi (titolari di partita Iva) e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
I criteri e le modalità di erogazione dell’indennità non sono definiti dal “Decreto Aiuti”, ma sono demandate ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’indennità è riconosciuta a condizione che il soggetto:
- Non abbia fruito della medesima indennità prevista per i lavoratori dipendenti e assimilati, i pensionati e le altre categorie;
- Abbia percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dal predetto decreto ministeriale.