ANF: nuovi livelli reddituali

L’Inps pubblica la Circolare n. 65/2022 contenente i livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023.

A seguito di quanto previsto dal dD.Lgs. 230/2021 che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti e, pertanto, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Leggi la Circolare Inps 65/2022 e consulta le tabelle Anf al relativo allegato 1

CIGO: nuove causali per crisi di mercato e materie prime conseguenti a crisi ucraina e caro energia

Il Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali apporta modifiche e integrazioni al Decreto 95442/2016 in materia di “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”, con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.

A seguito dei recenti interventi di riordino della materia degli ammortizzatori sociali e in ragione della situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina sono emersi nuovi scenari critici con dirette ricadute sui mercati, vengono introdotte nel sopra citato Decreto Ministeriale le seguenti previsioni:

  • per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (art. 3, comma 3 bis);
  • il caso di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (art. 5, commi 1 bis e 2).

Leggi il Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022

Bonus una tantum 200 euro

Il Decreto-legge 50/2022 riconosce l’erogazione di un’indennità una tantum ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai percettori di una pensione ed ai lavoratori autonomi.

Per poter percepire l’indennità è necessario soddisfare i relativi requisiti fissati dalla norma; inoltre, le condizioni e le modalità di fruizione sono differenziate per ciascuna categoria.

Le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

Lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuta un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, erogata un’unica volta, anche se gli stessi sono titolari di più rapporti di lavoro.

L’erogazione compete al datore di lavoro, unitamente alla retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022.

L’indennità spetta esclusivamente ai lavoratori che beneficiano dell’esonero dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali IVS a proprio carico. Ne consegue che la spettanza riguarda i lavoratori dipendenti che abbiano, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Inoltre, il lavoratore deve aver beneficiato del suddetto esonero contributivo nel primo quadrimestre dell’anno 2022 per almeno una mensilità.

Se si verificano tali condizioni, il datore di lavoro riconosce l’indennità automaticamente, dopo aver acquisito la dichiarazione del lavoratore attestante:

  • La non titolarità di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • La non titolarità del reddito di cittadinanza e non far parte di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il datore di lavoro recupera sulla contribuzione del mese luglio 2022 il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità, mediante compensazione nell’ambito nella denuncia contributiva UNIEMENS.

Pensionati

L’indennità una tantum pari a 200 euro è corrisposta dall’Inps – con la mensilità di luglio 2022 – nei confronti dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro,

Per i soggetti beneficiari che risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, l’indennità è erogata dall’Ente previdenziale competente, individuato dal casellario centrale dei pensionati.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:

  • I trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • Il reddito della casa di abitazione;
  • Le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Tale indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Lavoratori domestici

L’indennità una tantum viene erogata dall’INPS – nel mese di luglio 2022 –, previa domanda, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 17 maggio 2022.

Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Percettori di disoccupazione

L’INPS riconosce l’indennità una tantum pari a 200 euro ai soggetti che:

  • abbiano percepito l’indennità Naspi o Discoll per il mese di giugno 2022;
  • nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

L’indennità verrà erogata dopo l’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Collaboratori coordinati e continuativi

L’Inps, a seguito di specifica domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ex art. 409 del c.p.c.) relativamente ai contratti attivi alla data del 17 maggio 2022 nel caso in cui i collaboratori risultino iscritti alla Gestione separata Inps.

Per il riconoscimento dell’indennità, i collaboratori non devono essere:

  • Titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • Iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità è riconosciuta se il reddito derivante dai suddetti rapporti non è superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

L’indennità sarà erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport beneficiari di indennità Covid-19

L’INPS eroga automaticamente un’indennità una tantum pari a 200 euro ai lavoratori stagionali, del settore turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che, nel 2021 abbiano percepito l’indennità Covid-19.

L’indennità sarà erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L’INPS, a seguito di specifica domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.

L’indennità viene erogata se i soggetti hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

L’indennità sarà erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Lavoratori dello spettacolo

L’INPS, a seguito di specifica domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati.

L’indennità è erogata se i soggetti hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

L’indennità sarà erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Lavoratori autonomi occasionali

L’INPS, a seguito di specifica domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile, cui risulti – per il 2021 – l’accredito di almeno un contributo mensile.

I lavoratori, inoltre, devono risultare già iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 17 maggio 2022.

L’indennità sarà erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Incaricati alla vendita a domicilio

L’INPS, a seguito di specifica domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, che risultino già iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 17 maggio 2022.

L’indennità sarà erogata successivamente all’invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Percettori di reddito di cittadinanza

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza sarà corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 200 euro.

L’indennità non viene erogata nei confronti dei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità una tantum per le altre categorie di cui sopra e non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Lavoratori autonomi

L’indennità una tantum spetta, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi (titolari di partita Iva) e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

I criteri e le modalità di erogazione dell’indennità non sono definiti dal “Decreto Aiuti”, ma sono demandate ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’indennità è riconosciuta a condizione che il soggetto:

  • Non abbia fruito della medesima indennità prevista per i lavoratori dipendenti e assimilati, i pensionati e le altre categorie;
  • Abbia percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dal predetto decreto ministeriale.

Accordo di rinnovo per il Ccnl Area Comunicazione

Il 16 maggio scorso è stato sottoscritto dalle parti sindacali il rinnovo del CCNL Area Comunicazione per i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione

L’accordo decorre dal 1°gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022, mentre le modifiche introdotte dall’accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Analizziamo i principali contenuti:

Aumenti retributivi

Le parti hanno convenuto, per le imprese non artigiane, incrementi retributivi a partire dal 1° giugno 2022 e dal 1° dicembre 2022.

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a 155 euro; suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’importo sarà erogato in due soluzioni:

  • la prima pari a 55 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022,
  • la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo l’importo dell’una tantum sarà erogato nella misura del 70%, alle stesse decorrenze sopra indicate.

Contratto a tempo determinato

Limiti dimensionali
Nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti (comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato) è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine.

Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti (comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato) l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore.

Per le imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti (comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato) l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 50% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore.

Rientrano nella stagionalità:

A) le attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative:

1) al periodo elettorale;

2) alle nuove collezioni del Settore Moda, Occhialeria e dell’Artistico in generale;

3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio;

4) all’editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado;

5) alle produzioni stagionali del Settore Agroalimentare e turistiche;

6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del Settore del Mobile e dell’Arredo in genere.

B) attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo (es. mod.CU, mod.770, mod.730, autoliquidazione, nuove modalità di fatturazione; ecc.).

Ulteriori ipotesi di stagionalità potranno essere individuate dalla contrattazione collettiva regionale.

Sono previste ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato In applicazione dell’art. 41 bis del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, le parti concordano che in aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato previste dall’art. 19, c. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 81/2015  individuando  specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato.

Apprendistato professionalizzante

La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Viene, inoltre, pubblicata la tabella della progressione retributiva per i contratti di apprendistato.

Flessibilità

Le ore passano a 160 ore annue.  Per le ore eccedenti le 144 ore annue e fino alle 160 ore annue verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.

Edilizia: per i cantieri in vigore le linee guida Covid-19

La pubblicazione in GU dell’Ordinanza 09/05/2022, pone in vigore le linee guida per la prevenzione dal contagio da Covid-19 all’interno dei cantieri edili fino al 31 dicembre prossimo.

Le misure introdotto si applicano ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere ed integrano il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi.

I committenti sono tenuti a vigilare perché all’interno dei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

Nello specifico, si raccomanda l’adozione delle seguenti misure:
  • Utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per i lavoratori i portatori di particolari patologie per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • Adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Il datore di lavoro è tenuto di informare i lavoratori – anche con l’ausilio dell’Ente Unificato bilaterale Formazione e Sicurezza del settore delle costruzioni – sulle disposizioni delle Autorità, relativamente a:
  • Rispetto di tutte le disposizioni per l’accesso in cantiere;
  • Obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o similare.

Relativamente all’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è fondamentale e necessario l’utilizzo delle mascherine. Per lo svolgimento delle attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà indossare il dispositivo di protezione individuale per l’intera durata delle operazioni, se – viste le caratteristiche dei luoghi o delle circostanze di fatto – si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare l’effettuazione della pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi. Anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio devono essere oggetto di igienizzazione. Se si accerta un caso di positività Covid-19, si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono adottare tutte le precauzioni igieniche, soprattutto il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.

il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integrando e proponendo le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e – nel rispetto della privacy – segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore. Inoltre, è tenuto ad applicare le indicazioni disposte dalle Autorità sanitarie.

Cccnl Legno-Lapidei artigianato: firmato il rinnovo

Il 3 maggio scorso è stato firmato dalle parti sociali il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Legno – Lapidei artigianato; l’accordo copre il periodo 01/01/2019 – 31/12/2022.

Di seguito alcune novità introdotte.

Incrementi retributivi

Il testo prevede un incremento contributivo che sarà erogato in due tranches:

  • La prima dal periodo di paga maggio 2022;
  • La seconda dal periodo di paga settembre 2022.

L’importo dell’aumento rispetto al livello di riferimento D per il settore “Legno, arredamento, mobili” e 5^ per il settore “Lapidei, escavazione, marmo” è il seguente:

  • 45 euro per le imprese artigiane;
  • 50 euro per le pmi.

Una tantum

A titolo di copertura del periodo di vacanza contrattuale, per tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, verrà erogato un importo una tantum pari a 150 euro. L’importo effettivamente erogato sarà determinato in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato e verrà erogato in due soluzioni:

  • La prima con la retribuzione del mese di luglio 2022;
  • La seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Contratto a tempo determinato

Limiti:

  • Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine;
  • Nelle imprese da 6 a 18 dipendenti comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza;
  • Nelle imprese da 19 dipendenti in poi comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato, l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza

Vengono individuate nuove specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato fatte salve le attività stagionali:

  • punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino le specifiche esigenze previste nei punti precedenti fino al 30 settembre 2022 salvo successive modifiche e integrazioni. Tutte le causali di ricorso al contratto a tempo determinato previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra loro.

Contribuzione Ente Bilaterale

A seguito del rinnovo contrattuale le aziende dovranno versare gli importi aggiornati all’ente bilaterale.

Decreto Riaperture: smart working

Con un emendamento alla legge di conversione del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 – c.d. decreto riaperture – vengono introdotte alcune proroghe relative allo smart working:

Equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero

Per il periodo dal 31 marzo 2022  al 30 giugno 2022 il periodo di assenza per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali viene equiparato al ricovero ospedaliero.

La legge prevede che, se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile – da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita – il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

I  soggetti fragili sono quelli individuati dal Ministero della Salute con il Decreto 4 febbraio 2022 (soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile).

Diritto allo smart working per i lavoratori fragili

Viene prorogata – per il periodo dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 – la disposizione che consente ai lavoratori fragili di svolgere, di norma, la prestazione lavorativa in modalità smart working.

Ciò può essere fatto anche tramite adibizione di tali lavoratori ad una mansione diversa, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

I  soggetti fragili sono quelli individuati dal Ministero della Salute con il Decreto 4 febbraio 2022 (soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile).

Diritto allo smart working per lavoratori con figli under 14

Proroga del diritto allo smart working – fino al 31 luglio 2022 – per tutti lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni.

La fruibilità è condizionata al fatto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Procedura semplificata per il lavoro agile

Ulteriore proroga – fino al 31 agosto 2022 – della possibilità, per i datori di lavoro privati, di utilizzare lo smart working attraverso la c.d. forma semplificata senza dover sottoscrivere  accordi individuali così come previsto dalla normativa vigente.

Unico adempimento da assolvere è quello di comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dei nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Inail.

Rinnovato il Ccnl Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato

Il 4 maggio scorso è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per l’area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica del settore artigiano; vediamo – di seguito – i contenuti del testo.

Vigenza

Il contratto copre il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2022.

Contratto a tempo determinato

Il testo fissa i seguenti limiti quantitativi:

  • Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine;
  • Per le imprese con più di 5 dipendenti, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.

Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

I predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti) in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione.

Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale.

Inoltre, sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui sopra le ipotesi di assunzione a termine previste dall’art. 23 citato, nonché le seguenti ulteriori casistiche individuate dal presente Ccnl:

  • attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
  • attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
  • attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.

I contratti a termine stagionali hanno una durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco di 12 mesi.

Vengono introdotte le seguenti specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato:

  • punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
    esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

II termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino le specifiche esigenze previste nei punti precedenti fino al 30 settembre 2022 salvo successive modifiche e integrazioni. Tutte le causali previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra loro.

Intervalli temporali

Le parti firmatarie convengono sull’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Una Tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2019 / 31 agosto 2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.

L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo:

  • la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022,
  • la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Diritto alle prestazioni della bilateralità

L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° maggio 2022.

Incrementi retributivi

Il testo prevede gli incrementi retributivi, che saranno erogati in due diverse tranches:

  • la prima a partire dal 1° ottobre 2022;
  • la seconda 1° dicembre 2022.

L’incremento retributivo complessivo per il 3^ livello (corrispondente livello E per il settore Ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle) è così individuato:

  • Settore abbigliamento – 66 euro;
  • Settore tessile calzaturiero – 65,05 euro;
  • Settore lavorazioni a mano e su misura – 65,27 euro;
  • Settore pulitintolavanderie – 65,67;
  • Settore occhialeria – 66,64 euro;
  • Settore chimica, gomma plastica, vetro – 70,09 euro;
  • Settore Ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle – 66,26 euro.

Covid: parti sociali confermano validità applicazione protocolli sicurezza e salute

​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, in una riunione svolta in data 4 maggio 2022 con il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INAIL e tutte le parti sociali, è stato rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistono esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19.

Pertanto, dopo un approfondito confronto, i partecipanti alla riunione hanno confermato di ritenere operante il Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell’importante funzione prevenzionale che l’accordo ha consentito per contrastare e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro.

Infine i partecipanti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – le novità dal 1° maggio 2022

Il 28 aprile è stato approvato, in commissione Affari sociali della Camera, l’emendamento del Governo al decreto Riaperture e, lo stesso giorno, il Ministro Speranza ha emanato un’ordinanza che ne anticipa gli effetti.

Ricordiamo che il 31 marzo scorso è terminato il c.d. periodo emergenziale e, conseguentemente, anche l’emanazione dei “decreti emergenziali”. In conseguenza di ciò si è resa necessaria l’adozione di è un emendamento al D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e un’ordinanza ponte da parte del Ministro Speranza, per poter stabilire nuove regole.

Ricordando che la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria con nota n. 22981 del 26 aprile 2022 ha ricordato come la situazione epidemiologica in alcuni Paesi UE (compresa l’Italia) ed extra-UE i tassi di notifica si mantengono alti e che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, persistono esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19; analizziamo di seguito cosa succederà dal primo maggio 2022.

Mascherine

Fino al 15 giugno 2022 sarà obbligatorio continuare ad indossare le mascherine solo in alcuni specifici luoghi (ad esempio per assistere a spettacoli al chiuso oppure per salire sui mezzi pubblici).

 

 

Pur rimanendo inteso che la raccomandazione alla prudenza non può che essere lasciata alla libera discrezione del singolo individuo, resta confermato l’obbligo nei seguenti casi:

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

·        aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

·        navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

·        treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

·        autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti.

·        autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

·        mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

·        mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Green Pass

Con riferimento al certificato vaccinale, sembrerebbe che lo strumento stia per diventare non più necessario; a partire dal 15 giugno – inoltre – cesserà l’obbligo di vaccinazione per gli over 50.

Dal 1° maggio, invece, il green pass non sarà più richiesto per accedere ai luoghi di lavoro.

Luoghi di lavoro

Nei luoghi di lavoro – sia pubblici che privati – l’uso della mascherina non sarà più obbligatorio, tuttavia, ne viene raccomandato l’uso, rimettendo la scelta al singolo individuo.

Inoltre, sarà facoltà del datore di lavoro, nonostante la fine dell’imposizione, scegliere di mantenere l’obbligo di mascherina, in virtù dell’esercizio del suo potere organizzativo al fine di garantire salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ne approfittiamo per evidenziare che qualche settimana fa i ministeri della Salute, del Lavoro e delle Attività produttive hanno rinnovato con le parti sociali i protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali prevedono l’uso della mascherina. Ne consegue che, tale disposizione, permarrà sino all’aggiornamento degli stessi.

Salvo variazioni, dal 1° maggio 2022, anche i non vaccinati potranno pertanto tornare nei luoghi di lavoro e non verrà richiesto il tampone.

Cinema e stadi

All’interno dei cinema, dei teatri e degli stadi e in tutti quei luoghi dove si organizzano spettacoli o eventi sportivi che si svolgono al chiuso la mascherina rimane obbligatoria, sempre fino al 15 giugno 2022.

Mezzi di trasporto

Continua ad essere obbligatorio l’uso della mascherina sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sul trasporto pubblico locale fino al 15 giugno 2022.

Scuola

L’obbligo di indossare le mascherine è confermato fino alla fine del corrente anno scolastico (2021/2022).

Discoteca

Non sarà più obbligatoria la mascherina.

RSA ed ospedali

Fino al 15 giugno permane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali.

Parimenti, l’obbligo resta anche con riferimento alle strutture di ospitalità e di lungodegenza, Rsa, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche per non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

Supermercati, ristoranti, bar

Nessuna ulteriore proroga all’uso obbligatorio della mascherina per l’accesso a negozi, supermercati, ristoranti, bar. Resta, comunque, la raccomandazione alla prudenza e al suo conseguente utilizzo nelle situazioni a rischio assembramento.

Viaggi

Per le persone che arrivano dall’estero – a partire dal 1° maggio – non ci sarà più l’obbligo di presentare il digital Passenger Locator Form (modulo con i propri dati necessario per la tracciabilità).

Mentre rimane in vigore – fino al 31 maggio – l’obbligo del green pass nelle modalità vigenti, per gli spostamenti da e per l’estero.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di indossare le mascherine:

  1. i bambini di età inferiore ai sei anni;
  2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.