Comunicazioni lavoro agile: differito ulteriormente il termine

Il termine per la spedizione delle comunicazioni dei nominativi dei lavoratori in smart working è stato nuovamente differito – come da comunicazione del Ministero del lavoro – dal 1° dicembre 2022  al 1° gennaio 2023.

Inoltre, dal 15 dicembre 2022 sarà disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

Il modello contenente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile, da trasmettere con tramite modalità telematica, è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it.

E’ onere del datore di lavoro conservare l’accordo individuale per un periodo di cinque anni decorrente dalla sottoscrizione.

Circolare n.61 Studio Nicco: i nuovi congedi per i genitori

Dallo scorso 13 agosto sono in vigore le modifiche alla disciplina dei congedi  per i genitori.

L’obiettivo è quello di conciliare sempre meglio l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori ma anche di «conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare».

Le principali novità riguardano:

  • congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico,
  • periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome,
  • periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato,
  • diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi.

La Circolare 61 dello Studio Nicco (consultabile al seguente link) analizza nel dettaglio le novità.

Nell’Area riservata alle aziende è possibile scaricare il nuovo modulo per la richiesta del congedo di paternità. Cogliamo l’occasione per evidenziare che è stata predisposta una nuova procedura di registrazione che consente di accedere all’area riservata.

Decreto Aiuti-quater: nuovo limite per i fringe benefit

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 270/2022 è pubblicato il D.L. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater), con misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Il Decreto – nello specifico all’articolo 12 – prevede che, con preciso riferimento al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro.

Bonus 150 euro: precisazioni dall’Inps

Con il messaggio 4159/22, diffuso il 17 novembre, l’Inps pubblica ulteriori chiarimenti su alcune particolarità del bonus una tantum di 150 euro previsto dal Decreto Aiuti ter.

Nello specifico, il messaggi evidenzia che:

  • Per i lavoratori che nel mese di novembre 2022 risultano titolari di più rapporti di lavoro, saranno proprio questi a scegliere a quale datore presentare la richiesta di erogazione;
  • L’imponibile previdenziale di riferimento del mese di novembre non è dato dalla somma dei vari imponibili che formano i diversi prospetti paga del mese, ma solo da quello riferito al datore a cui è stata presentata la richiesta di pagamento del bonus;
  • Nel caso in cui nel mese di novembre, il datore eroghi al lavoratore la tredicesima mensilità o gli corrisponda un dodicesimo della stessa, per la verifica del limite dei 1.538 euro l’importo corrispondente alla mensilità aggiuntiva non va sommato all’imponibile del mese.

In aggiunta, l’Istituto prospetta la possibilità di erogare il bonus nella busta paga di dicembre. Ciò può accadere «nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla». Ne consegue che è possibile differire solo il mese di pagamento, ma l’indice di riferimento per valutare la spettanza resta la retribuzione di novembre.

Cassazione: comunicazione ai dipendenti del periodo di godimento delle ferie annuali

Con l’Ordinanza n. 24977/2022, la Cassazione Civile – Sezione Lavoro si esprime in materia godimento delle ferie annuali.

I Giudici ritengono che le modalità di collocazione in ferie del lavoratore e la sua comunicazione devono essere tali da consentirgli di organizzarsi per fruirne in concreto nel periodo di riposo determinato unilateralmente dal datore di lavoro.

Il potere di determinare il periodo di fruizione deve contemperare gli interessi del lavoratore con le esigenze dell’impresa, non deve essere vessatorio nei riguardi del personale ma – bensì – tenere conto anche delle legittime esigenze degli stessi.

La comunicazione unilaterale del datore di lavoro deve avere come obiettivo la proficua organizzazione delle stesse.

Pertanto, il monte ore deve essere ripristinato nel caso in cui lo stesso sia stato decurtato in modo illegittimo a seguito dell’utilizzo di modalità di concessione che abbiano precluso un’effettiva programmazione delle ferie e determinato l’impossibilità di un effettivo ristoro delle energie psicofisiche.

Infortunio sul lavoro: quando la colpa non è addebitabile al datore di lavoro

La Sentenza di Cassazione n. 836/2022 interviene sui limiti della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio affermando che – se il datore di lavoro ha effettuato la valutazione del rischio relativo allo svolgimento di una specifica attività, formando il lavoratore e fornendogli tutti i dispositivi di protezione necessari – non può essere ritenuto responsabile delle lesioni personali che il lavoratore si è procurato a causa di una propria condotta non ragionevole e non prevedibile.

Nel caso di specie, un lavoratore – durante l’utilizzo di un tornio –  ha infilato la mano nella zona di lavoro della macchina quando ancora gli organi erano in movimento, con l’intento di prelevare il pezzo dopo la tornitura. In conseguenza di ciò, il dito mignolo – rimasto a contrasto con la torretta – ha riportato la frattura scomposta della falange prossimale.

In prima istanza, tra i responsabili figurava anche il datore di lavoro, accusato del reato di lesioni colpose (art. 590 del C. P.) per non aver individuato il rischio connesso al pericolo derivante dal possibile contatto accidentale delle parti del corpo esposte del lavoratore con le parti in movimento del tornio, e in particolare per non aver munito il macchinario di uno schermo frontale di protezione.

Questi ha proposto un ricorso sostenendo – tra le altre cose – che il macchinario era dotato della certificazione CE (come previsto dal D.lgs. 17/2010) e risultava conforme alla norma Uni En 12840/2003.

Inoltre, nel ricorso è stato rilevato anche il fatto che uno schermo in grado di coprire tutto il campo di lavoro della macchina ne avrebbe impedito l’utilizzo.

La causa dell’infortunio va ricercata nel comportamento messo in atto dal lavoratore: egli – anziché utilizzare il freno a pedale – ha intenzionalmente azionato la leva a frizione e fermato manualmente il mandrino con l’uso di guanti.

Tale comportamento è privo di logica, nonché vietato e – pertanto – non può essere ricondotto a mera disattenzione, considerando anche l’esperienza trentennale dell’operaio nella specifica mansione.

Cassazione: visita medica di idoneità post malattia e rientro del lavoratore

Il lavoratore non può prolungare l’assenza in attesa dell’iniziativa datoriale finalizzata all’esecuzione della visita medica di idoneità, essendo obbligato a presentarsi al lavoro al termine della malattia.

E’ il contenuto dell’ordinanza n. 29756 della Corte di Cassazione che, nel confermare quanto espresso dal Giudice di merito, afferma che la visita medica di idoneità ha il fine di tutelare l’incolumità e la salute del lavoratore, pertanto deve precedere l’assegnazione alle mansioni precedentemente svolte.

In assenza di convocazione a visita medica, dunque, il lavoratore può legittimamente astenersi dallo svolgimento di tali mansioni, ma non è autorizzato a non presentarsi sul posto di lavoro. Nell’attesa della visita, il datore ben potrebbe disporre un’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore in azienda.

Ne consegue che, l’assenza della lavoratrice in attesa di convocazione a visita medica di idoneità debba ritenersi ingiustificata, con conseguente sussistenza del presupposto della giusta causa di licenziamento.

AE: le precisazioni sull’innalzamento della soglia per i fringe benefit

Con la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 4 novembre 2022, vengono forniti i chiarimenti riguardanti le novità del Decreto Aiuti-bis.

Il Decreto, per il solo anno d’imposta 2022, ha modificato la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, Tuir, includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Il limite è sato portato da 258,23 euro a 600 euro.

Nello specifico, la Circolare prevede che:

  • I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam;
  • Il beneficio può avere ad oggetto immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. In aggiunta, vengono comprese anche le utenze per uso domestico intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa;
  • Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare – per eventuali controlli – la relativa documentazione al fine di giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, Tuir. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento. In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri;
  • La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12, Tuir o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore. Le somme erogate dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022. Inoltre, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato);
  • In caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma, il regime di tassazione rimane immutato. Ne consegue che, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, cioè anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro;
  • L’innalzamento della soglia dei fringe benefit deve essere considerata quale agevolazione ulteriore – diversa ed autonoma – rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 2, D.L. 21/2022. Pertanto, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’articolo 51, comma 3, Tuir, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Dichiarazione per aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19: presente anche la versione “semplificata”

L’Agenzia delle Entrate ricorda che è online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 sono tenute ad inviare all’Agenzia entro il 30 novembre 2022.

La versione semplificata

Se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), è possibile utilizzare la versione c.d. “semplificata” della dichiarazione.

Nello specifico deve essere compilata un’apposita casella che consente di non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.

Dall’esonero sono esclusi gli aiuti IMU, che devono essere ugualmente indicati nel quadro A.

La compilazione semplificata è facoltativa: il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A). La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.

Termini per l’invio

Attraverso la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

Il termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione è il 30 novembre 2022. L’inoltro deve essere fatto direttamente dal contribuente o dal soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.

Rinnovato il Ccnl Pulizie artigianato

Il 27 ottobre scorso è stato firmato l’accordo tra le parti sociali (Cna, Confartigianato, Casartigiani, e i sindacati dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil) per il rinnovo del Ccnl del settore pulizie del comparto artigiano. Il nuovo Ccnl scade il 31 dicembre 2024.

Il testo  prevede un incremento a regime per il 5^ livello pari a 120 euro lordi sui minimi tabellari.

Gli aumenti saranno corrisposti alle seguenti scadenze:

  • 60 euro a partire dal 1° novembre 2022,
  • 30 euro dal 1° luglio 2023,
  • 20 euro dal 1° Luglio 2024,
  • 10 euro dal 1° dicembre 2024.

Inoltre, dal 1° novembre 2022 ai lavoratori spetta anche l’aumento dell’indennità speciale di 5 euro lordi e di ulteriori 5 euro lordi dal 1° dicembre 2024, per i lavoratori del 5° livello.

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (2017 – 2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, sarà corrisposto – mensilmente – un elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione pari a 15 euro, a partire dal 1° novembre 2022 per 26 mesi consecutivi.