Legge di Bilancio 2023: il nuovo esonero contributivo

La Legge di Bilancio 2023 conferma lo sgravio contributivo a favore dei lavoratori anche per l’anno 2023; la misura subisce alcune modifiche rispetto al testo precedente.
La nuova norma differenzia la riduzione del prelievo contributivo ai lavoratori dipendenti sulla base del livello di reddito.
L’esonero è pari:
  • Al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (RAL 35.000 euro);
  • Al 3% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (RAL 25.000 euro).

Riprendendo quanto già espresso dall’Inps per l’esonero dell’anno 2022 (Circolare 43/2022 e Messaggio 3499/2022) ed in attesa di nuovi documenti, approfondiamo alcuni aspetti.

Destinatari

Possono potenzialmente accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, anche non imprenditori. Pertanto, l’agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente, tranne quelli domestici, purché sia rispettati i limiti della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali sopra indicati.

Assetto, misura e durata dell’esonero

L’esonero consiste in una riduzione (del 2% o del 3%) dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali Ivs a carico dei lavoratori ed è valido per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Condizione per l’applicazione della riduzione è che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda gli importi mensili definiti, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L’esonero, perciò, si applica sulla retribuzione lorda del lavoratore.

Laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore e, quindi, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo lordo superiore al limite fissato, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

Dato che l’importo mensile deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la riduzione sarà riconosciuta, a dicembre 2023, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite fissato, sia sull’importo della tredicesima, purché inferiore o uguale a tale soglia. Se, invece, i ratei di tredicesima sono erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di tredicesima corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale alla soglia massima, la riduzione potrà essere applicata anche sui ratei di tredicesima, purché di importo non superiore a 224 euro (2.692/12) o 160,25 euro (1923/12). In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2023, la riduzione può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, se di importo inferiore o uguale all’importo limite (2.692 o 1923 euro).

Se i Ccnl prevedono l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima (ad esempio la quattordicesima), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione non si applica, perché la norma fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito di 2.692 euro/1923 euro.

Condizioni di spettanza

La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, inclusi i rapporti di apprendistato, nei limiti della soglia mensile pari a 2.692 euro/1923 euro.

L’agevolazione non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31, D.Lgs. 150/2015) e non è subordinata al possesso del Durc.

AUU: dal 2023 rinnovo automatico

La Circolare Inps n. 132/2022 riporta informazioni sull’Assegno Unico Universale. Nello specifico, dal 1° marzo del 2023 coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022-febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Auu per i figli a carico – accolta e in corso di validità – beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’Istituto, senza l’onere di presentare una nuova domanda.

Nello specifico, la liquidazione d’ufficio avverrà limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.

L’Istituto precisa che l’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre l’erogazione per le domande in stato di:

  • “In istruttoria”,
  • “In evidenza alla sede”,
  • “In evidenza al cittadino”,
  • “Sospesa”,

inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.

Diversamente, potranno presentare domanda i soggetti che non hanno mai fruito del beneficio e coloro che avevano trasmesso un’istanza che non è stata accolta o non è più attiva, prima del 28 febbraio 2023. Relativamente a quest’ultima ipotesi, si tratta delle domande (già presentate alla data del 28 febbraio 2023) che risultino in stato di:

  • “Respinta”,
  • “Decaduta”,
  • “Rinunciata”,
  • “Revocata”.

Eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Auu trasmessa all’Inps prima del 28 febbraio 2023 (nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni Iban, maggiore età dei figli, etc.) dovranno essere comunicate dai richiedenti, integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

Le domande possono essere inviate tramite le usuali modalità:

  • Portale web dell’Istituto (previo accreditamento con Spid, Cie, Cns);
  • Contact center integrato;
  • Servizi offerti dagli istituti di patronato;
  • App mobile Inps.

Cn riferimento alla quantificazione dell’Assegno rimane valido, per tutti i beneficiari, l’onere di procedere alla presentazione della nuova Dsu per l’anno 2023.

In assenza di una nuova Dsu, correttamente attestata, l’importo dell’Auu sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa vigente.

Lavoratori somministrati: comunicazione annuale

Le aziende che hanno utilizzato – nel corso del 2022 – lavoratori somministrati, sono tenute ad effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2022.

La scadenza per l’invio della suddetta comunicazione è il 31 gennaio 2023.

I dati che la suddetta comunicazione deve contenere sono:

  • il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi,
  • la durata dei suddetti contratti,
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

La comunicazione può essere inviata tramite posta raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata.

Si ricorda che, in caso di mancato assolvimento, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ha un importo variabile tra € 250,00 e € 1.250,00.

Per completezza di trattazione si rinvia alla Circolare dello Studio n. 28/2012 sottolineando che il riferimento normativo aggiornato è l’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.

Si allega un fac-simile di comunicazione:

Comunicazione-annuale-somministrati-Fac-simile

Nuove modalità di gestione dei casi Covid-19: la Circolare del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute pubblica la Circolare n. 51961/2022 che contiene l’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

CASI CONFERMATI COVID

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARSCoV2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
  • Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
  • Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
  • I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

E’ obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.


CONTATTI STRETTI DI CASO

Per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARSCoV2 è applicato il regime dell’auto sorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da SarsCov2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARSCoV2.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

Sottoscritto protocollo straordinario per il Ccnl Commercio Confcommercio

Il 12 dicembre 2022 è stato sottoscritto un protocollo straordinario per i lavoratori del settore Terziario Distribuzione e Servizi, Confcommercio-Imprese per l’Italia, d’intesa con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.

L’intesa sottoscritta prevede l’erogazione di un importo Una Tantum, da corrispondere in 2 soluzioni:

– la prima con la retribuzione di gennaio 2023;
– la seconda con la retribuzione di marzo 2023.

Gli importi saranno erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022.

Livello                                                    UT 01/01/2023                                     UT 01/03/2023

Quadri                                                      347,22 euro                                             260,42 euro

     I                                                            312,78 euro                                             234,58 euro

    II                                                           270,56 euro                                             202,92 euro

   III                                                           231,25 euro                                             173,44 euro

   IV                                                           200,00 euro                                            150,00 euro

   V                                                             180,69 euro                                            135,52 euro

  VI                                                            162,22 euro                                             121,67 euro

 VII                                                           138,89 euro                                             104,17 euro

L’accordo, inoltre, prevede che a partire dal 1° aprile 2023 sia erogata una somma da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

        Livello                                             Acconto dal 01/04/2023

       Quadri                                                      52,08 euro

            I                                                            46,92 euro

           II                                                           40,58 euro

          III                                                           34,69 euro

          IV                                                           30,00 euro

          V                                                             27,10 euro

         VI                                                            24,33 euro

        VII                                                           20,83 euro

Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione degli importi di cui sopra avverrà con criteri di proporzionalità.

Comunicazione lavoro agile: nuovi template ministeriali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che sono disponibili i nuovi template (in formato Excel) per la compilazione dei relativi modelli di comunicazione di lavoro agile.

L’invio è possibile dal 15 dicembre 2022, attraverso la nuova modalità alternativa di trasmissione delle comunicazioni, accessibile dall’applicativo web.

I template possono essere scaricati nella sezione Modulistica del sito istituzionale.

Pagamento retribuzioni del mese di dicembre 2022

Le retribuzioni erogate al personale dipendente sono computate come costi – e per il lavoratore stesso come reddito – se erogate nel periodo d’imposta (01.01 – 31.12). Esiste, però, un’eccezione, il c.d. criterio di cassa allargato.

Infatti, per poter essere contabilizzare le retribuzioni relative al mese di dicembre 2022 tra i costi aziendali sostenuti nell’anno e includerle nel reddito percepito nello stesso periodo d’imposta dal lavoratore, le stesse devono essere pagate al lavoratore al massimo entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Decontribuzione Sud: proroga al 31 dicembre 2023

Con la decisione del 6 dicembre 2022, la Commissione Europea ha approvato la richiesta ricevuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare l’estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale nel contesto della guerra con l’Ucraina, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i massimali per impresa fino a 2 milioni.

L’agevolazione autorizzata prevede per tutto il 2023, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Sud.

Legittimo il licenziamento del lavoratore che usa materiali aziendali per interessi personali

Il datore di lavoro può operare un licenziamento disciplinare nei confronti del lavoratore che – durante l’orario di lavoro – abbia utilizzato materiali aziendali al fine di costruire oggetti per uso proprio.

L’ordinanza n. 35399/2022 della Sezione lavoro della Cassazione contiene la pronuncia dei Giudici relativa al licenziamento per giusta causa – già confermato dai Giudici di merito – intimato da una società ad un proprio dipendente che aveva utilizzato per uso proprio materiali della società datrice, al fine di realizzare oggetti durante l’orario di lavoro.

A prescindere dall’entità economica del bene e di quella del danno arrecato all’impresa che, nel caso di specie, erano irrilevanti, il fatto contestato è stato giudicato di notevole gravità, poiché il lavoratore è venuto meno al dovere fondamentale di tenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie e di non utilizzare materiale aziendale per propri interessi.

Inoltre, il dipendente aveva coinvolto e distratto un collega dal suo lavoro ordinario, per verniciare il manufatto e aveva occultato il bene nell’armadietto personale. Tale comportamento legittima il licenziamento per giusta causa, essendo tale sanzione proporzionata all’illecito disciplinare.

Parità di genere e sgravio contributivo

Il decreto ministeriale pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 20 ottobre 2022 individua i criteri di spettanza dell’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la parità di genere nonché ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Lo sgravio introdotto dalla legge di Bilancio 2022 si applica sul versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura dell’1%.
Le domande possono essere trasmesse all’INPS tramite apposita procedura telematica e devono contenere le seguenti informazioni, riferite al periodo di validità della relativa certificazione di parità:
  • dati identificativi dell’azienda;
  • retribuzione media mensile stimata;
  • aliquota datoriale media stimata
  • forza aziendale media stimata;
  • dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere e dell’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi;
  • periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all’Inps i dati identificativi delle aziende del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere, con il fine di consentire l’adeguata verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero.
La fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto dei principi generali per la fruizione degli sgravi e all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’Inps autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.
Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.