Sottoscritto protocollo straordinario per il Ccnl Commercio Confcommercio

Il 12 dicembre 2022 è stato sottoscritto un protocollo straordinario per i lavoratori del settore Terziario Distribuzione e Servizi, Confcommercio-Imprese per l’Italia, d’intesa con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.

L’intesa sottoscritta prevede l’erogazione di un importo Una Tantum, da corrispondere in 2 soluzioni:

– la prima con la retribuzione di gennaio 2023;
– la seconda con la retribuzione di marzo 2023.

Gli importi saranno erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022.

Livello                                                    UT 01/01/2023                                     UT 01/03/2023

Quadri                                                      347,22 euro                                             260,42 euro

     I                                                            312,78 euro                                             234,58 euro

    II                                                           270,56 euro                                             202,92 euro

   III                                                           231,25 euro                                             173,44 euro

   IV                                                           200,00 euro                                            150,00 euro

   V                                                             180,69 euro                                            135,52 euro

  VI                                                            162,22 euro                                             121,67 euro

 VII                                                           138,89 euro                                             104,17 euro

L’accordo, inoltre, prevede che a partire dal 1° aprile 2023 sia erogata una somma da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

        Livello                                             Acconto dal 01/04/2023

       Quadri                                                      52,08 euro

            I                                                            46,92 euro

           II                                                           40,58 euro

          III                                                           34,69 euro

          IV                                                           30,00 euro

          V                                                             27,10 euro

         VI                                                            24,33 euro

        VII                                                           20,83 euro

Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione degli importi di cui sopra avverrà con criteri di proporzionalità.

Comunicazione lavoro agile: nuovi template ministeriali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che sono disponibili i nuovi template (in formato Excel) per la compilazione dei relativi modelli di comunicazione di lavoro agile.

L’invio è possibile dal 15 dicembre 2022, attraverso la nuova modalità alternativa di trasmissione delle comunicazioni, accessibile dall’applicativo web.

I template possono essere scaricati nella sezione Modulistica del sito istituzionale.

Pagamento retribuzioni del mese di dicembre 2022

Le retribuzioni erogate al personale dipendente sono computate come costi – e per il lavoratore stesso come reddito – se erogate nel periodo d’imposta (01.01 – 31.12). Esiste, però, un’eccezione, il c.d. criterio di cassa allargato.

Infatti, per poter essere contabilizzare le retribuzioni relative al mese di dicembre 2022 tra i costi aziendali sostenuti nell’anno e includerle nel reddito percepito nello stesso periodo d’imposta dal lavoratore, le stesse devono essere pagate al lavoratore al massimo entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Decontribuzione Sud: proroga al 31 dicembre 2023

Con la decisione del 6 dicembre 2022, la Commissione Europea ha approvato la richiesta ricevuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare l’estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale nel contesto della guerra con l’Ucraina, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i massimali per impresa fino a 2 milioni.

L’agevolazione autorizzata prevede per tutto il 2023, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Sud.

Legittimo il licenziamento del lavoratore che usa materiali aziendali per interessi personali

Il datore di lavoro può operare un licenziamento disciplinare nei confronti del lavoratore che – durante l’orario di lavoro – abbia utilizzato materiali aziendali al fine di costruire oggetti per uso proprio.

L’ordinanza n. 35399/2022 della Sezione lavoro della Cassazione contiene la pronuncia dei Giudici relativa al licenziamento per giusta causa – già confermato dai Giudici di merito – intimato da una società ad un proprio dipendente che aveva utilizzato per uso proprio materiali della società datrice, al fine di realizzare oggetti durante l’orario di lavoro.

A prescindere dall’entità economica del bene e di quella del danno arrecato all’impresa che, nel caso di specie, erano irrilevanti, il fatto contestato è stato giudicato di notevole gravità, poiché il lavoratore è venuto meno al dovere fondamentale di tenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie e di non utilizzare materiale aziendale per propri interessi.

Inoltre, il dipendente aveva coinvolto e distratto un collega dal suo lavoro ordinario, per verniciare il manufatto e aveva occultato il bene nell’armadietto personale. Tale comportamento legittima il licenziamento per giusta causa, essendo tale sanzione proporzionata all’illecito disciplinare.

Parità di genere e sgravio contributivo

Il decreto ministeriale pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 20 ottobre 2022 individua i criteri di spettanza dell’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la parità di genere nonché ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Lo sgravio introdotto dalla legge di Bilancio 2022 si applica sul versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura dell’1%.
Le domande possono essere trasmesse all’INPS tramite apposita procedura telematica e devono contenere le seguenti informazioni, riferite al periodo di validità della relativa certificazione di parità:
  • dati identificativi dell’azienda;
  • retribuzione media mensile stimata;
  • aliquota datoriale media stimata
  • forza aziendale media stimata;
  • dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere e dell’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi;
  • periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all’Inps i dati identificativi delle aziende del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere, con il fine di consentire l’adeguata verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero.
La fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto dei principi generali per la fruizione degli sgravi e all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’Inps autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.
Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

Comunicazioni lavoro agile: differito ulteriormente il termine

Il termine per la spedizione delle comunicazioni dei nominativi dei lavoratori in smart working è stato nuovamente differito – come da comunicazione del Ministero del lavoro – dal 1° dicembre 2022  al 1° gennaio 2023.

Inoltre, dal 15 dicembre 2022 sarà disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

Il modello contenente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile, da trasmettere con tramite modalità telematica, è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it.

E’ onere del datore di lavoro conservare l’accordo individuale per un periodo di cinque anni decorrente dalla sottoscrizione.

Circolare n.61 Studio Nicco: i nuovi congedi per i genitori

Dallo scorso 13 agosto sono in vigore le modifiche alla disciplina dei congedi  per i genitori.

L’obiettivo è quello di conciliare sempre meglio l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori ma anche di «conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare».

Le principali novità riguardano:

  • congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico,
  • periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome,
  • periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato,
  • diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi.

La Circolare 61 dello Studio Nicco (consultabile al seguente link) analizza nel dettaglio le novità.

Nell’Area riservata alle aziende è possibile scaricare il nuovo modulo per la richiesta del congedo di paternità. Cogliamo l’occasione per evidenziare che è stata predisposta una nuova procedura di registrazione che consente di accedere all’area riservata.

Decreto Aiuti-quater: nuovo limite per i fringe benefit

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 270/2022 è pubblicato il D.L. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater), con misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Il Decreto – nello specifico all’articolo 12 – prevede che, con preciso riferimento al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro.

Bonus 150 euro: precisazioni dall’Inps

Con il messaggio 4159/22, diffuso il 17 novembre, l’Inps pubblica ulteriori chiarimenti su alcune particolarità del bonus una tantum di 150 euro previsto dal Decreto Aiuti ter.

Nello specifico, il messaggi evidenzia che:

  • Per i lavoratori che nel mese di novembre 2022 risultano titolari di più rapporti di lavoro, saranno proprio questi a scegliere a quale datore presentare la richiesta di erogazione;
  • L’imponibile previdenziale di riferimento del mese di novembre non è dato dalla somma dei vari imponibili che formano i diversi prospetti paga del mese, ma solo da quello riferito al datore a cui è stata presentata la richiesta di pagamento del bonus;
  • Nel caso in cui nel mese di novembre, il datore eroghi al lavoratore la tredicesima mensilità o gli corrisponda un dodicesimo della stessa, per la verifica del limite dei 1.538 euro l’importo corrispondente alla mensilità aggiuntiva non va sommato all’imponibile del mese.

In aggiunta, l’Istituto prospetta la possibilità di erogare il bonus nella busta paga di dicembre. Ciò può accadere «nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla». Ne consegue che è possibile differire solo il mese di pagamento, ma l’indice di riferimento per valutare la spettanza resta la retribuzione di novembre.