Anticipo Tfr: il datore di lavoro deve sempre essere in possesso dei documenti giustificativi

Non si può ravvisare la c.d. natura di retribuzione differita nell’anticipazione di Tfr quando il datore di lavoro è in difetto della prova di deroga migliorativa; pertanto, non è possibile applicare all’importo il conseguente trattamento previdenziale di favore.

E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione nella Sentenza n. 4670/2021. I giudici di legittimità, facendo proprie le ragioni dell’Inps, contestano l’applicazione all’anticipazione delle tassative esclusioni contributive previste dalla legge 153/1969 e negano la natura di trattamento di fine rapporto alle somme erogate, in difetto sia delle condizioni previste dalla legge, sia di una prova concreta della deroga migliorativa individuale.

La pronuncia si inserisce in un sentiero consolidato da tempo, secondo cui il solo limite all’eventuale favore concesso al lavoratore può essere ravvisato nel rispetto del concorso tra gli aventi titolo per legge all’anticipazione. Pertanto, restano valide le clausole migliorative che ampliano il contingente annuo degli aventi diritto e quelle che accrescono la misura massima dell’anticipazione.

Diversamente, la diminuzione dell’anzianità minima, la possibilità di reiterazione dell’anticipo e l’ampliamento delle causali devono essere valutate per ogni singola fattispecie che si verifichi, per non alterare il concorso tra una pluralità di lavoratori aventi diritto.

Nel caso specifico, il problema si concretizza perché le  anticipazioni erano «non formalizzate né documentate».

INL: Documento di programmazione dell’attività di vigilanza

L’Ispettorato Nazionale del lavoro ha redatto il documento di programmazione dell’attività di vigilanza, all’interno del quale vengono fissati a le linee guida e gli ambiti che saranno maggiormente attenzionati dalle attività ispettive.

Vediamo, nello specifico, cosa prevede il documento in materia di tirocini extra curricolari.

Tra gli aspetti che verranno verificati in sede di ispezione ricadono i seguenti:

  • Requisiti ente promotore;
  • Condizioni attivazione tirocinio;
  • Valido motivo formativo per l’avvio del tirocinio;
  • Genuinità di gestione del momento formativo;
  • Corretta erogazione dell’indennità di tirocinio, così come previsto dalla normativa.

In aggiunta, in caso di ispezione, il personale preposto verificherà gli elementi indicati nella Circolare INL n. 8/2018. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi ricadono:

  • Tirocinio per attività poco o non qualificate, che non necessitano di un tirocinio per poter essere apprese; questo perché le attività sono generiche e/o ripetitive;
  • Tirocinio avviato ad un/a candidato/a tirocinante che non ha requisito per accedervi;
  • Tirocinio di durata inferiore al minimo stabilito dalla legge;
  • Tirocinio avviato senza la stipula di convenzione e/o progetto formativo;
  • Tirocinio avviato per sostituire assenze e/o picchi di lavoro;
  • Tirocinio avviato per fronteggiare una mancanza organica del cliente ospitante il tirocinio. Tale fattispecie può verificarsi: quando al tirocinante viene affidata un’intera unità produttiva, oppure quando il tirocinante svolge un’attività lavorativa, e non formativa, valutata come compresa nel processo produttivo.

 

Settori prioritari di controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Il documento individua i settori nei quali verrà posta maggiore attenzione in tema di verifiche per quanto attiene la sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ appena il caso di evidenziare che l’individuazione di alcuni settori, non esclude dal controllo quelli non menzionati.

  1. Edilizia,
  2. Agricoltura,
  3. Logistica – trasporti.

Per tali settori, particolare attenzione verrà prestata a:

Edilizia – Eventuali violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza.

Agricoltura – Eventuali violazioni sulle capacità di utilizzo delle macchine agricole e all’uso di fitosanitari.

Logistica e trasporti – Eventuali violazioni sulla gestione dei rischi interferenziali.

 

Lavoro sommerso e tirocini extra curricolari

Tra gli obiettivi prioritari della programmazione 2023 dell’INL rientra il contrasto al lavoro sommerso. Le verifiche saranno concentrate – in via prioritaria – nei settori del turismo, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di eventi. In aggiunta, saranno monitorati anche i settori in cui l’attività è svolta in orario serale notturno, nei fine settimana e nei giorni festivi.

Certificazioni Uniche Inps: la Circolare con le istruzioni operative per il rilascio

L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta:

  • Effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • Determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2022), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2023).

La Circolare Inps n. 29/2023 fornisce le istruzioni sulle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2023.

Alleghiamo, di seguito, il documento contenente le istruzioni operative per le diverse modalità di rilascio previste.

Leggi la Circolare Inps n. 29/2023

CNCE: il riepilogo delle Faq su Edilconnect

CNCE pubblica il riepilogo delle Faq per il corretto inserimento dei cantieri edili per i quali ricorre l’obbligo sul portale Edilconnect.

Il documento opera una sintesi e un riepilogo spazia dei vari argomenti; trai quali figurano:

  • Gli obblighi di registrazione nel sistema Edilconnect anche per aziende edili non iscritte a casse edili, nonché quelle che, pur svolgendo attività affini in cantieri soggetti a congruità applicano CCNL differenti da quelli rientranti nell’edilizia;
  • Le modalità di censimento dei cantieri e la definizione della cassa edile competente secondo i criteri di territorialità;
  • I criteri di calcolo e definizione della congruità, anche in relazione alle azioni che possono essere intraprese per dimostrare il possesso del requisito anche laddove dovesse emergere una mancata congruità in prima battuta;
  • La perimetrazione della manodopera rilevante ai fini della congruità;
  • Le modalità di richiesta dell’attestazione di congruità e le azioni utili ai fini del riesame in caso di primo rilascio negativo, mediante la trasmissione di denunce integrative con inserimento di ore mancanti per personale non dipendente (ovvero in ogni caso di costi ulteriori di manodopera inizialmente mancanti) ed il contestuale versamento di eventuali differenze di maggiori importi.

Leggi il riepilogo delle FAQ 03_2023

La conciliazione comprende anche i contributi già prescritti

In caso di conciliazione di natura prettamente tombale – sottoscritta occasione della risoluzione del rapporto di lavoro – questa comprende (se prescritti) anche i contributi di natura previdenziale. Tali importi devono considerarsi ricompresi perché riguardano diritti disponibili, rispetto ai quali è stato riconosciuto un qualcosa destinato a lenire il danno subìto dal lavoratore per l’irregolare versamento dei contributi stessi.

E’ quanto afferma il Tribunale di Roma con la Sentenza n. 1072 del 1 febbraio 2023.

 

Cambio Ccnl e clausole peggiorative

La Corte di cassazione, sezione lavoro, nella Sentenza 31148/2022 afferma che il contratto collettivo rappresenta una fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale e che, pertanto, la sostituzione di una fonte collettiva con un’altra non possa essere validamente ricondotta alle previsioni dell’articolo 2077 del codice civile in tema di efficacia del contratto collettivo su quello individuale, che vietano le modifiche peggiorative.

E’ appena il caso di ricordare che è l’orientamento secondo cui sono sempre ammissibili modificazioni peggiorative che possono interessare il rapporto di lavoro in caso di successione dei contratti collettivi. Unico limite è rappresentato dai c.d. “diritti quesiti”, cioè quelli già definitivamente entrati a far parte della sfera giuridica del lavoratore.

Per i giudici, quindi, è da escludere che il lavoratore – salva tale eccezione –  possa pretendere che un diritto che deriva da una norma collettiva non più esistente venga considerato come definitivamente acquisito al suo patrimonio.
Se i contratti collettivi sono una fonte eteronoma di regolamento che opera dall’esterno, ne consegue che non si incorpora di per sé nel contenuto dei contratti individuali sottoscritti dai singoli lavoratori.

Il criterio del trattamento più favorevole (ex. dall’articolo 2077 c.c.) riguarda solo il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale. Ne consegue che  non determina in alcun modo l’obbligo di mantenere le disposizioni di un contratto collettivo sostituito, neanche se sono previste condizioni peggiorative per il lavoratore.

Tale principio può essere applicato, peraltro, non solo in caso di successione dei contratti collettivi nel tempo, ma anche in ipotesi di sostituzione di una fonte collettiva con un’altra.

Periodo di comporto: il datore di lavoro deve considerare anche la gravità della patologia

È da considerarsi nullo il licenziamento irrogato a un lavoratore affetto da grave patologia degenerativa per superamento del periodo massimo di malattia.

La particolare condizione di handicap grave del lavoratore avrebbe dovuto impedire al datore di lavoro di applicare in maniera letterale la previsione del Ccnl sul periodo di comporto e di considerare l’adozione di accorgimenti ragionevoli che tenessero conto della natura irreversibile della malattia.

La Sentenza 168/2023 della Corte d’appello di Napoli evidenzia che la norma collettiva sul periodo di comporto è solo apparentemente neutra ma, in realtà, determina un’ingiustificata disparità di trattamento nell’ambito delle assenze per malattia, in cui è fondamentale operare dei correttivi rispetto ai lavoratori affetti da handicap.

A supporto della tesi si richiama l’articolo 2 del decreto legislativo 216/2003, secondo cui si verifica discriminazione indiretta quando una disposizione, un atto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona portatrice di handicap in una condizione di particolare svantaggio rispetto ad altri.

Ne consegue che:

  • il contratto collettivo, che disciplina in modo indifferenziato il superamento del periodo massimo di malattia, dà luogo a una discriminazione indiretta;
  • il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al lavoratore disabile risulta, in tal caso, radicalmente nullo e comporta l’applicazione del regime di tutela reale forte (reintegrazione e versamento delle retribuzioni intermedie).

I Giudici osservano che era onere del datore prevedere quei ragionevoli accorgimenti che permettono di adattare le assenze per malattia del lavoratore disabile alla condizione di handicap degenerativo da cui era affetto. Piuttosto che disporre il licenziamento per superamento del comporto, il datore avrebbe dovuto intraprendere la via del licenziamento per sopravvenuta inidoneità, monitorando le condizioni del lavoratore periodicamente.

Buoni carburante 2023: non formano reddito, ma sono assoggettati a contribuzione

Per l’anno 2023 resta in vigore la possibilità, per i datori di lavoro, di erogare il c.d. bonus carburante di importo pari a 200 euro ai propri dipendenti.

Tuttavia, la Legge n. 24/2023 che converte il Decreto Legge n. 5/2023,  apporta profonde modifiche alla disciplina dell’imponibilità di tale tipologia di buoni.

La norma, infatti, seppur conferma l’esclusione della somma di 200 euro dalla formazione del reddito fiscalmente imponibile, ne introduce l’assoggettamento a contribuzione, affermando quanto segue: “fermo restando quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore se di importo non superiore a 200 euro. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.”

Tirocinio formativo e permesso di soggiorno per motivi di studio

In una recente Nota, l’INL si esprime in merito alla possibilità di svolgere attività di tirocinio anche extracurricolare per il soggetto in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione.

Come premessa, si ricorda che la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea, consentendo anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-Ue di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.

In aggiunta, è prevista dalla normativa vigente una distinzione tra:

  • L’ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia – ad esempio, come nel caso in esame, con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio –
  • L’ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-Ue che si trova all’estero.

Nello specifico, l’art. 2 del D.M. 22 marzo 2006 prevede che “ai cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142…”, diversamente dall’ipotesi di cui all’art. 3 dello stesso decreto relativa ai “cittadini non appartenenti all’Unione europea (…) residenti all’estero” nei confronti dei quali “trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334“.

Nel caso in esame, essendo il cittadino straniero è già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), l’INL ritiene possibili le seguenti fattispecie:

  1. Il soggetto possa svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.
  2. Analogamente, è possibile svolgere (nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale) un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso.

Smart working lavoratori fragili: prorogati i termini

La legge n. 14/2023 (legge di conversione del decreto Milleproroghe) introduce, con alcuni emendamenti,  due proroghe in materia di smart working.
1) Prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto a rendere la prestazione con modalità di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all’art. 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2022.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
2) Anche il diritto dei genitori di un figlio minore di anni 14 di rendere la prestazione con modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali è prorogato al 30 giugno 2023, ma esclusivamente per i lavoratori del settore privato.
Il diritto può essere fatto valere a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da rendere.