Con decreto legge 144 del 04/08/2008, pubblicato in G.U. del 17/09/2008, il governo ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE. Questa normativa concerne i controlli sui conducenti dei veicoli che ricadono nell’obbligo di cronotachigrafo (come da regolamento 561/2006, per esempio i veicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate). Per questi soggetti, la normativa prevede l’istituzione di un modulo da compilare a cura dell’azienda e dell’autista, nel quale devono essere annotati i periodi nel quale il dipendente non ha guidato il mezzo per assenza per malattia, assenza per ferie o guida di un veicolo non ricadente nella normativa in oggetto (per esempio veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate). Questo obbligo, di cui peraltro risulta difficile capire l’utilità, sembra atto a dimostrare il motivo per cui l’autista in un determinato periodo non ha guidato, dimenticando però tutti quei casi di autisti saltuari, cioè quei soggetti che non sono sempre adibiti alla guida di veicoli ma che per gran parte del tempo di lavoro non guidano ma svolgono mansioni differenti. Infatti in questi casi, stando al modulo pubblicato, non si dovrebbe compilare alcunché, non ricadendo in nessun caso previsto. Infatti il lavoratore è presente al lavoro e non guida un veicolo senza cronotachigrafo. Il problema sarà riuscire a giustificare l’assenza del modulo in caso di verifica da parte dei soggetti preposti (polizia stradale). Infatti lo stesso deve essere custodito dall’autista per 28 giorni e successivamente per un anno presso la sede dall’azienda. Il consiglio è comunque di contattare l’agenzia di pratiche auto con la quale l’azienda normalmente collabora per maggiori delucidazioni e di consegnare ai dipendenti che sono autisti saltuari dichiarazione del legale rappresentante circa la mansione promiscua e la non compilazione del modulo previsto.
D.Lgs. 81/2008, sicurezza nei luoghi di lavoro
Si rammenta alle aziende l’obbligo di revisione della valutazione dei rischi in base ai nuovi criteri dettati dal D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza” entro il 31/12/2008. Le novità riguardano sia i contenuti di tale documento che le modalità di effettuazione della valutazione. E’ stato inoltre normato in modo più dettagliato il ruolo del RSPP, del medico competente e del rappresentate per i lavoratori. Sono stati inseriti nuovi rischi che le aziende dovranno valutare come lo stress lavoro-correlato, i campi elettromagnetici, le differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi. Si consiglia pertanto di contattare i consulenti per la sicurezza entro il più breve tempo possibile al fine di poter ottemperare a tali obblighi e non rischiare sanzioni amministrative o penali che possono portare alla sospensione dell’attività lavorativa o anche all’arresto del datore di lavoro.
Restyling del sito
Si è provveduto a rinnovare lo stile del sito e ad aggiornare la modulistica presente in base ai nuovi moduli presentati dall’INPS.
Libro unico, ancora dubbi
Restano ancora perplessità sul nuovo libro unico del lavoro. Un punto ancora da chiarire è sicuramente l’unicità dello stesso, nulla è stato ancora detto per le aziende con più sedi gestite da differenti consulenti o per quei casi in cui la stessa azienda viene gestita da differenti professionisti in base alla tipologia contrattuale. Resta quindi confermato, per ora, il dettame legislativo per cui si potrà avere un solo libro per ogni azienda.
Per quanto riguarda i lavoratori inviati dalle aziende di somministrazione, la norma non prevede nulla, a istituire questo obbligo ci ha pensato la circolare del Ministero: restano quindi i dubbi sulla possibilità della circolare di prevedere tale obbligo, peraltro escluso da sanzione in quanto la Legge, dove prevede il sistema sanzionatorio, non prevede che tale tipologia contrattuale debba essere annotata nel libro unico.
Maternità, l’Inps aggiorna la modulistica
L’Inps ha comunicato di aver aggiornato la modulistica per l’astensione di maternità/paternità e congedi parentali per lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata. Nella nuova versione vengono richieste informazioni aggiuntive e sarà presente una copertina con le istruzioni per la compilazione.
Cantieri edili: tesserino con data di nascita
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che sui cartellini dei lavoratori presenti sui cantieri edili deve essere esposta la data di nascita degli stessi.
Apprendistato, formazione obbligatoria
Oggi abbiamo pubblicato la circolare n° 5 con alcune note sulla formazione obbligatoria per gli apprendisti. Si sottolinea l’importanza di questo aspetto per tutti coloro che hanno instaurato rapporti di questa tipologia di rapporto. Per eventuali dubbi si prega di contattare lo studio. Buon lavoro.
Precisazioni sul libro unico del lavoro
Alcune precisazioni di carattere pratico sulle novità introdotte dal D.L. 112/08 convertito con L. 133/08.
Per prima cosa, per gestire correttamente il Libro Unico del Lavoro, si dovranno inserire sullo stesso (e quindi in via transitoria sul libro paga fino al 31.12.08) le assenze dal lavoro che hanno riflessi su istituti legali o prestazioni previdenziali (quindi malattie, infortuni, ecc) per quanto riguarda collaboratori e associati in partecipazioni con apporto di lavoro o misto. Al fine di adempiere nel corretto modo si invita quindi le aziende a richiedere un certificato del medico curante in caso di malattia (per gli infortuni vigono gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti) da far pervenire allo studio e di compilare sul registro presenze i giorni di presenza e di assenza.
Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, che a partire dal 18.08.2008 devono essere inseriti sul libro unico del lavoro, l’azienda dovrà con l’anno nuovo far compilare agli stessi l’autorizzazione alla gestione dei loro dati personali da parte dello studio. Questo obbligo, anche se non palesato da nessuna norma, nasce comunque al fine di gestire nel modo corretto la privacy all’interno dello studio, come previsto dal D.Lgs. 196/2003.
La nuova normativa prevede inoltre che sul L.U.L. (libro unico del lavoro) vengano inserite tutte le dazioni in denaro o natura corrisposte al lavoratore, andando quindi a comprendere anche le somme erogate a titolo di rimborso spese. Si sottolinea quindi l’importanza per le aziende di non utilizzare più prassi ormai vietate come l’erogazione dei rimborsi con ricevuta a quietanza ma che gli stessi transitino dal L.U.L. e in via transitoria sul libro paga. Le stesse dovranno quindi dare notizia allo studio utilizzando modelli di rimborso spese al fine di una corretta elaborazione.
Regime transitorio e novità sul libro unico del lavoro
Dopo le circolari del Ministero del lavoro e dell’INAIL, urge chiarire alcuni punti.
Prima di tutto, d’ora in poi gli ispettori della DPL e degli enti assicuratori per verificare la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro potranno richiedere all’azienda, all’atto dell’accesso, l’esibizione delle comunicazione di Unilav inviata alla regione. Risulta quindi ovvio che d’ora in poi all’atto dell’assunzione del lavoratore lo studio fornirà tutte le aziende della comunicazione Unilav da esibire in caso di accesso.
In secondo luogo, come già specificato in precedenza, il libro unico del lavoro entrerà a pieno regine dal mese di gennaio 2009 ma certi aspetti sono già in vigore sin da ora. Infatti l’INAIL ha chiarito che sul libro paga (sezione paga e presenze) devono già figurare tutti i lavoratori che andranno poi sul libro unico del lavoro(l.u.l.): subordinati, collaboratori (anche a progetto), associati in partecipazione, lavoratori in somministrazione. Questo punto pare abbastanza controverso, ma a titolo cautelare sarebbe bene iscrivere tutti i lavoratori onde non incorrere in una possibile sanzione in caso di accesso.
Regione Liguria, approvati nuovi profili formativi
La regione Liguria nei giorni scorsi ha approvato tre nuovi profili formativi per l’apprendistato professionalizzante:
– Operatore commerciale – Addetto al punto vendita
– Operatore dei servizi d’impresa – Addetto alle attività amministrative ad indirizzo marittimo portuale
– Operatore elettrico ed elettronico – Addetto agli impianti elevatori ed ascensoristici.
Questo nuovi profili si andranno ad affiancare a quelli già esistenti, cercando quindi di andare a completare l’offerta formativa della regione, utile per rilanciare un istituto come l’apprendistato che, dopo la riforma del 2003, fatica a decollare in attesa che regioni e CCNL si muovano per la parte di loro competenza.