Mancano pochi giorni alla scadenza del 30 aprile 2026, termine ultimo per l’invio telematico del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. L’adempimento, relativo al biennio 2024-2025, è un obbligo stabilito dall’articolo 46 del Codice delle pari opportunità (Dlgs 198/2006) per tutte le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti.
Per le imprese sotto questa soglia dimensionale, l’invio resta su base volontaria, il rapporto è il passpartout necessario per accedere a numerosi benefici e, soprattutto, per l’accesso al mercato delle commesse pubbliche.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) ha stretto le maglie della conformità: le aziende obbligate che non presentano copia dell’ultimo rapporto (con relativa attestazione di conformità) al momento della domanda di partecipazione o dell’offerta vanno incontro all’esclusione automatica dalle gare d’appalto, inclusi i progetti finanziati dal PNRR e dal PNC.
Inoltre, il documento è un pilastro della certificazione della parità di genere, strumento che garantisce premialità e sgravi previdenziali.
Il Ministero del Lavoro, tramite il decreto interministeriale del 3 giugno 2024, ha definito i contenuti del rapporto. Le aziende devono mappare:
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Stato delle assunzioni e formazione;
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Promozioni professionali e passaggi di livello;
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Retribuzioni effettivamente corrisposte (con evidenza del gap di genere);
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Cassa integrazione, licenziamenti e pensionamenti.
L’invio avviene tramite il portale Servizi Lavoro, accessibile con SPID o CIE. Per velocizzare l’operazione, il sistema permette di richiamare i dati del biennio 2022-2023, consentendo alle aziende di aggiornare solo i campi che hanno subito variazioni. Una volta salvato e inviato a sistema, il rapporto si considera trasmesso automaticamente alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità. Resta però l’obbligo per il datore di lavoro di inviare telematicamente copia del rapporto e della ricevuta alle rappresentanze sindacali aziendali entro la medesima scadenza del 30 aprile.
In caso di mancata trasmissione, l’Ispettorato del Lavoro invita l’azienda a regolarizzare la posizione; se l’inadempienza perdura, scatta una sanzione amministrativa che varia da 515 a 2.580 euro.
Il rischio maggiore riguarda però la recidiva: se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, l’azienda subisce la sospensione annuale dei benefici contributivi. Attenzione anche alla qualità del dato: fornire informazioni mendaci o incomplete espone a sanzioni pecuniarie fino a 5.000 euro.
