Con l’ordinanza n. 8738/2026, la Corte di Cassazione interviene sul tema dell’equilibrio tra il potere di controllo del datore di lavoro e la tutela della salute del dipendente, affermando che il giudice non può scavalcare una certificazione medica basandosi su intuizioni o massime di esperienza; dovendo richiedere, invece, un rigoroso riscontro tecnico-scientifico per accertare un’eventuale simulazione della malattia.
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare di un lavoratore accusato di aver simulato una sindrome ansioso-depressiva per sottrarsi a nuove mansioni non gradite. Se in un primo momento la Corte d’Appello aveva dato ragione all’azienda — ravvisando una condotta fraudolenta basata su indizi quali la mancata esecuzione di visite specialistiche, il mancato acquisto di farmaci e la coincidenza temporale con il cambio di mansioni — la Suprema Corte ha ribaltato l’esito del giudizio.
Nella Sentenza, la Cassazione sottolinea i seguenti concetti:
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Responsabilità del medico – Il rilascio di un certificato comporta l’assunzione di responsabilità (anche penale) da parte del sanitario;
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Valenza probatoria – Il documento rilasciato dal medico costituisce un elemento di prova che non può essere neutralizzato da giudizi soggettivi del magistrato sulla “superficialità” della diagnosi o sulla qualifica del medico (di base rispetto a specialista);
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Necessità di CTU – Per superare quanto attestato nel certificato, il giudice deve ricorrere a un accertamento medico-legale (Consulenza Tecnica d’Ufficio). Senza un approfondimento tecnico, la svalutazione della malattia rimane un’affermazione apodittica e priva di basi solide.
La Corte coglie l’occasione per ribadire i cardini dell’articolo 5 della Legge 604/1966:
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L’onere della prova spetta sempre al datore di lavoro, che deve dimostrare la giusta causa del licenziamento;
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È possibile ricorrere alle presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti;
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Non è ammessa una lettura “atomistica” degli indizi: il giudice deve valutare prima i singoli elementi e poi la loro convergenza complessiva, evitando di trasformare il sospetto in certezza senza una prova certa.
L’orientamento espresso dall’ordinanza 8738/2026, pur garantendo il rigore procedurale e la competenza scientifica, potrebbe generare il rischio che il formalismo dell’accertamento tecnico prevalga sulla valutazione logica del merito.
