Certificato medico e licenziamento: la Cassazione blinda il valore della diagnosi

Con l’ordinanza n. 8738/2026, la Corte di Cassazione interviene sul tema dell’equilibrio tra il potere di controllo del datore di lavoro e la tutela della salute del dipendente, affermando che il giudice non può scavalcare una certificazione medica basandosi su intuizioni o massime di esperienza; dovendo richiedere, invece, un rigoroso riscontro tecnico-scientifico per accertare un’eventuale simulazione della malattia.

La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare di un lavoratore accusato di aver simulato una sindrome ansioso-depressiva per sottrarsi a nuove mansioni non gradite. Se in un primo momento la Corte d’Appello aveva dato ragione all’azienda — ravvisando una condotta fraudolenta basata su indizi quali la mancata esecuzione di visite specialistiche, il mancato acquisto di farmaci e la coincidenza temporale con il cambio di mansioni — la Suprema Corte ha ribaltato l’esito del giudizio.

Nella Sentenza, la Cassazione sottolinea i seguenti concetti:

  • Responsabilità del medico – Il rilascio di un certificato comporta l’assunzione di responsabilità (anche penale) da parte del sanitario;

  • Valenza probatoria – Il documento rilasciato dal medico costituisce un elemento di prova che non può essere neutralizzato da giudizi soggettivi del magistrato sulla “superficialità” della diagnosi o sulla qualifica del medico (di base rispetto a specialista);

  • Necessità di CTU – Per superare quanto attestato nel certificato, il giudice deve ricorrere a un accertamento medico-legale (Consulenza Tecnica d’Ufficio). Senza un approfondimento tecnico, la svalutazione della malattia rimane un’affermazione apodittica e priva di basi solide.

La Corte coglie l’occasione per ribadire i cardini dell’articolo 5 della Legge 604/1966:

  1. L’onere della prova spetta sempre al datore di lavoro, che deve dimostrare la giusta causa del licenziamento;

  2. È possibile ricorrere alle presunzioni semplici, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti;

  3. Non è ammessa una lettura “atomistica” degli indizi: il giudice deve valutare prima i singoli elementi e poi la loro convergenza complessiva, evitando di trasformare il sospetto in certezza senza una prova certa.

L’orientamento espresso dall’ordinanza 8738/2026, pur garantendo il rigore procedurale e la competenza scientifica, potrebbe generare il rischio che il formalismo dell’accertamento tecnico prevalga sulla valutazione logica del merito.