Focus: Gestione dei permessi per r.o.l. ed ex festività

Con il presente articolo riportiamo l’attenzione sul tema – già analizzato nella Circolare n. 20 dello Studio – dei permessi maturati per r.o.l. ed ex festività non goduti dal lavoratore.

La gestione dei permessi maturati per r.o.l. ed ex festività si divide tra le previsioni dei Contratti collettivi spesso basate sulla monetizzazione, entro uno specifico termine fissato, del monte ore maturato e non goduto al 31.12 e la prassi aziendale di accantonamento delle stesse per il godimento futuro da parte dei propri dipendenti.

L’Inps sostiene che il termine eventualmente fissato da ciascun Contratto collettivo per il godimento delle ore residue debba essere utilizzato anche come termine per la relativa obbligazione contributiva. Pertanto, a tale data, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi sulle ore residue di r.o.l. ed ex festività, anche nel caso in cui queste non siano state ancora pagate al lavoratore.

Sul tema, il Ministero del lavoro ha previsto che, con specifici accordi di contrattazione individuale (o individuale plurima), le parti hanno la libertà di optare per il mantenimento a tempo indeterminato del monte ore maturato per r.o.l. ed ex festività. Così facendo, si offre al lavoratore la possibilità di goderne in futuro, mentre l’azienda non avrà obbligo alcuno verso l’Inps relativamente ai contributi su tali importi.

Scarica il Fac-simile di Accordo Individuale R.O.L ed Ex Festività