Consulta: termini per l’impugnazione del licenziamento in caso di incapacità del lavoratore

La Corte costituzionale – nella sentenza n. 111/2025 – ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, numero 604 in materia di licenziamenti individuali, nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche in via stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione.

Nel caso esaminato, una lavoratrice cui era stato intimato il licenziamento disciplinare, e che si era trovata – al momento della ricezione del provvedimento – in uno stato depressivo di tale gravità da dover essere sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio che non le ha permesso di esperire l’impugnazione stragiudiziale entro il termine prescritto, ma solo dopo aver recuperato la pienezza delle sue facoltà intellettive e volitive.

La Corte osserva che l’onere della previa impugnazione – anche stragiudiziale – previsto, a pena di decadenza, dalla disposizione censurata, può tradursi in un ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui, al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento, o comunque in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale, il lavoratore non sia in grado di comprendere il significato dell’atto datoriale né di determinarsi in merito alle iniziative da assumere.

Pertanto, i Giudici ritengono che la disposizione censurata esibisca una manifesta irragionevolezza, ponendosi in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e violando, al contempo, il diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.) e alla sua tutela (art. 35, primo comma, Cost.), anche in sede giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.).

Tuttavia, a tal pronuncia non è seguito il rimedio auspicato dal giudice a quo e, cioè, attraverso l’inserimento nella disposizione in questione di una causa di differimento della decorrenza del termine per l’impugnazione stragiudiziale dalla data della ricezione del licenziamento a quella del riacquisto, da parte dell’interessato, della piena capacità di intendere e di volere.

La Corte riconduce a legittimità la norma dichiarata incostituzionale escludendo – per il lavoratore incapace di intendere e di volere – l’operatività dell’onere della previa contestazione stragiudiziale entro il termine prescritto, pur mantenendo fermo lo sbarramento finale costituito dal termine massimo complessivo per l’impugnazione giudiziale, pari a duecentoquaranta giorni, dato dalla somma del termine per la contestazione stragiudiziale (fissato, dal primo comma dell’art. 6, in sessanta giorni) e del successivo termine per il deposito del ricorso, anche cautelare, o per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato (stabilito dal secondo comma in centottanta giorni).