L’Assemblea del CNEL ha approvato nella seduta de 24 luglio 2025 il Disegno di legge Trasparenza contrattuale, prospetto paga, codice contratto. Il testo ha come obiettivo quello di garantire una piena trasparenza contrattuale e retributiva nelle relazioni di lavoro.
L’iniziativa integra la recente normativa oggetto del cosiddetto “Decreto trasparenza”, valorizzando la funzione del codice alfanumerico unico, attribuito dal CNEL all’atto di deposito dei Ccnl presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, allo scopo di rafforzare la tutela della parte debole del rapporto.
Con la puntuale indicazione del codice alfanumerico unico, si impone al datore di lavoro di comunicare al dipendente il contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto individuale di lavoro. Tale codice dovrà essere specificato anche nel prospetto paga, con conseguente maggiore chiarezza nell’individuazione della normativa lavoristica applicabile.
Il testo, inoltre, impone al datore di lavoro di illustrare all’interno prospetto paga, oltre alla qualifica professionale anche l’inquadramento contrattuale del lavoratore. La rilevanza della specificazione si riflette nelle molteplici ipotesi in cui il livello di inquadramento acquisisce rilievo.
Sempre in tema di trasparenza, la direttiva 970/2023 sulla pay trasparency – volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per uno di pari valore – prevede tre specifici livelli di trasparenza.
Trasparenza in fase di assunzione
I candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, la retribuzione iniziale o la fascia da attribuire alla posizione in questione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. Inoltre, il datore di lavoro non può più chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.
Trasparenza durante il rapporto di lavoro
Secondo l’articolo 7, i datori sono tenuti a rendere facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica. I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di addetti che svolgono lo stesso lavoro o uno di pari valore.
La richiesta potrà essere formulata anche per il tramite delle organizzazioni sindacali o tramite un organismo per la parità.
I datori di lavoro ricordano annualmente a tutti i lavoratori il loro diritto di ricevere le informazioni retributive nonché le modalità per esercitare tale diritto. I datori rispondono in ogni caso entro due mesi dalla data in cui è presentata la richiesta.
Ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione; mentre i datori di lavoro possono esigere che i lavoratori che abbiano ottenuto le informazioni previste dalla legge non utilizzino tali informazioni per fini diversi dall’esercizio del loro diritto alla parità di retribuzione.
Trasparenza retributiva aziendale
In base alle previsioni dell’articolo 9, i datori di lavoro devono far conoscere, annualmente o ogni tre anni in base alla dimensione aziendale, alcune specifiche informazioni tra cui:
- il divario retributivo di genere;
- il divario retributivo di genere nelle componenti complementari o variabili;
- il divario retributivo mediano di genere;
- il divario retributivo mediano di genere nelle componenti complementari o variabili;
- la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili;
- la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ogni quartile retributivo;
- il divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili.
I lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, gli ispettorati del lavoro e gli organismi per la parità hanno il diritto di chiedere ai datori chiarimenti e dettagli ulteriori in merito a qualsiasi dato fornito, comprese spiegazioni su eventuali differenze retributive di genere. I datori di lavoro sono tenuti a rispondere a tali richieste entro un termine ragionevole fornendo una risposta motivata e qualora le differenze retributive non siano motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, i datori pongono rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.
