Il lavoratore che ha fruito della NASpI al termine di un contratto a tempo determinato non è tenuto alla restituzione della stessa all’Inps se, successivamente, ottiene in giudizio la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. E’ il contenuto della Sentenza n. 23876/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Secondo i Giudici, la giustificazione dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione si rinviene, esclusivamente, nello stato di bisogno determinato dalla perdita della retribuzione: se, in un momento successivo, a seguito di giudizio, viene meno lo stato di bisogno per effetto della accertata nullità del termine, non occorre confondere il pagamento della indennità connessa alla conversione del rapporto che ha natura risarcitoria, con la NASpI, di cui quest’ultimo non è un duplicato.
