La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6704/2014, ha affermato che il requisito della forma scritta del contratto deve essere valutato applicando un’interpretazione c.d. formale, anche a titolo di tutela di quanto indicato nel contratto stesso.
Conseguentemente, per poter ritenere rispettato il requisito – con specifico riferimento al contratto di apprendistato – è necessario che la forma scritta sia utilizzata anche per il piano formativo individuale.