AE: servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti e welfare aziendale

L’Agenzia delle Entrate pubblica la risposta n. 329 del 10 giugno 2022 che  fornisce precisazione in materia circa il corretto trattamento tributario del benefit di ricarica gratuita per i dipendenti che acquisteranno auto elettriche ad uso privato, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche.

Nel caso in esame l’iniziativa sarebbe stata offerta alla generalità dei dipendenti con la sottoscrizione di un accordo aziendale.

L’istante chiede se il benefit vada assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente o se possa essere ricondotto nell’ambito delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale.

L’AE, nella sua risposta parte dal disposto dell’articolo 51, comma 1, del Tuir, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

La disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività“), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del Tuir.

Nello specifico, il comma 2, lettera f), del citato articolo 51 del Tuir dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità adisposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Secondo l’AE perché sia possibile escludere un componente dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  • le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
  • le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100,comma 1, del Tuir.

Tale interpretazione è è già stata prospettata in precedenti documenti (cfr. risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E, circolare 15 giugno 2016, n.28/E, paragrafo 2.1, e risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E).

Le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

Pertanto, si ritiene che – in linea di principio – la disposizione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir possa applicarsi anche nella ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell’auto elettrica, dato che è ravvisabile una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda.

In relazione alla fattispecie proposta dall’istante, è necessario considerare che il servizio di ricarica delle auto elettriche che la Società intende offrire ai propri dipendenti, secondo quanto affermato, si inserisce in un più ampio quadro di interventi posti in essere dal Gruppo di cui la Società fa parte, finalizzati ad informare e sensibilizzare i vari interlocutori, interni ed esterni al Gruppo stesso, «su importanti temi legati alla cultura della sostenibilità: dall’educazione ambientale, al consumo responsabile, alla promozione della sicurezza e della salute».

In riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l’Istante ha precisato che l’accordo aziendale è ancora in fase di predisposizione e che non ha ad oggi stipulato una convenzione con un soggetto terzo.

In conclusione, nel presupposto che il servizio di ricarica gratuito che l’Istante intende offrire per sei mesi a tutti i dipendenti che proveranno di avere acquistato auto elettriche, entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici (ovvero, in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica), sia limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili al fine di evitare abusi e soddisfi il requisito della finalità educativa previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, si ritiene che il relativo benefit possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente.