Novità permessi di soggiorno: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 83/2026 di recepimento della direttiva UE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs 83/2026, in vigore dal 4 giugno, si è concluso l’iter di recepimento della direttiva UE 2024/1233. Il decreto introduce importanti modifiche al Testo unico immigrazione (Dlgs 286/1998), ridefinendo le tempistiche di richiesta e rilascio dei titoli di soggiorno e introducendo il nuovo modello di permesso elettronico.

Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte dalla riforma.

Nuovi termini per rilascio e rinnovo

Il decreto interviene sulla tempistica delle procedure amministrative con le seguenti disposizioni:

  • Termine di rilascio: Viene introdotto un termine di 30 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno, da intendersi di natura ordinatoria.
  • Finestra per il rinnovo: La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno potrà essere depositata da 90 giorni prima a 90 giorni dopo la data di scadenza (ampliando la precedente finestra che andava da 60 giorni prima a 60 giorni dopo).

Il “Permesso Unico Lavoro” e le esclusioni

Il nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico conterrà la dicitura “perm. unico lavoro” e riporterà le informazioni relative alle condizioni di lavoro, ai diritti e alle garanzie procedurali previste per i lavoratori (principalmente subordinati) e per i loro familiari.

In linea con la direttiva europea, la nuova disciplina non si applica a una serie di titoli di soggiorno che, pur consentendo lo svolgimento di attività lavorativa, non riporteranno la dicitura “perm. unico lavoro”. Tra questi rientrano:

  • Lavoro autonomo e investitori;
  • Dirigenti, personale altamente specializzato e trasferimenti intra-societari (ICT);
  • Nomadi digitali e lavoratori da remoto;
  • Lavoratori marittimi e lavoratori distaccati per appalto;
  • Studenti, tirocinanti e ricercatori di lavoro;
  • Titolari di protezione temporanea, speciale o sociale;
  • Casi di violenza domestica, caporalato, calamità eccezionali o cure mediche;
  • Residenza elettiva, motivi religiosi e assistenza minori.

Svolgimento dell’attività lavorativa in attesa di rilascio o rinnovo

Per quanto riguarda i tempi di attesa, l’articolo 5, comma 9-bis del Testo unico immigrazione (come modificato dal Dl 146/2025) conferma la tutela del lavoratore straniero nelle more della definizione della pratica.

Lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del titolo, anche qualora non vengano rispettati i termini di legge.

L’esercizio dell’attività lavorativa è subordinato alle seguenti condizioni:

  • Possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, rinnovo o conversione;
  • Sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge e rispetto degli adempimenti correlati.

Tale facoltà permane fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza – da notificare anche al datore di lavoro – che indichi la presenza di motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso.