L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, recante le indicazioni operative destinate al personale ispettivo per la vigilanza sui rischi legati ai danni da calore nei luoghi di lavoro.
Il documento evidenzia come l’incremento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni climatici estremi imponga una specifica attenzione allo stress termico ambientale, fattore che deve essere oggetto di apposita valutazione da parte dei datori di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
Settori prioritari e oggetto dei controlli
Nel corso degli accessi ispettivi del periodo estivo, i controlli si concentreranno in via prioritaria sui settori maggiormente esposti, quali l’edilizia, l’agricoltura, la logistica, i lavori stradali e i rider. L’attività di vigilanza si focalizzerà sulla verifica dell’effettiva adozione delle seguenti misure preventive e organizzative:
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Valutazione del Rischio (DVR): integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi con il rischio specifico da stress termico e le relative misure di mitigazione.
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Organizzazione del lavoro: eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba o sospensione delle attività nella fascia oraria centrale 12:00 – 16:00).
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Pause e rotazione: effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e rotazione del personale addetto alle mansioni più gravose.
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Idratazione e DPI: disponibilità di acqua fresca nei cantieri e nei campi, unitamente all’impiego di indumenti da lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
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Formazione e informazione: avvenuta informazione dei lavoratori e dei preposti sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
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Sorveglianza sanitaria mirata: coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni per i lavoratori “fragili” o maggiormente esposti.
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Coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori: consultazione del RLS o del RLST ai fini della valutazione dei rischi.
Sospensione dell’attività e ruolo del Preposto
La nota richiama i chiarimenti già forniti con la precedente nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023, in base ai quali il Datore di Lavoro, nell’ambito degli obblighi sanciti dal d.lgs. n. 81/2008, deve valutare la sospensione temporanea delle attività qualora le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza. Il medesimo obbligo di intervento grava sul Preposto, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, qualora rilevi situazioni di pericolo durante l’attività di vigilanza.
Azioni di sensibilizzazione e monitoraggio
Gli Uffici territoriali dell’INL sono stati invitati a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alle imprese, incentivando l’utilizzo dei sistemi istituzionali di monitoraggio e degli strumenti previsionali e di allerta messi a disposizione dal progetto Worklimate.
