Con la recente ordinanza n. 13727 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dello svolgimento di attività extralavorative durante il periodo di malattia del dipendente, delineando con chiarezza il riparto dell’onere della prova tra le parti.
La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente di una cooperativa, la quale, durante l’assenza per malattia (dovuta a uno stato depressivo), aveva svolto attività di volontariato — consistenti in brevi interviste amatoriali su temi di pubblica utilità — a favore di un’associazione socioculturale.
In secondo grado, la Corte d’appello di Milano aveva annullato il licenziamento ordinando la reintegra della lavoratrice. Secondo i giudici d’appello, non era stato dimostrato che l’attività amatoriale costituisse una vera prestazione lavorativa, né che la stessa potesse pregiudicare o ritardare la guarigione rispetto alle mansioni ordinarie svolte presso la cooperativa. Contro tale decisione la datrice di lavoro ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che spettasse alla dipendente dimostrare la compatibilità di tali attività con lo stato di malattia.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della datrice di lavoro, confermando l’annullamento del licenziamento sulla base di due principi cardine:
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L’onere della prova è in capo al datore: Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 604/1966, spetta a chi licenzia dimostrare i presupposti del provvedimento espulsivo. Nel caso di contestazioni legate ad attività svolte durante la malattia, il datore di lavoro deve provare che la patologia sia simulata o, in alternativa, che l’attività extralavorativa pregiudichi o ritardi il rientro in servizio;
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Assenza di un divieto assoluto: Lo svolgimento di altre attività (anche a favore di terzi) durante l’assenza per malattia non è vietato in modo assoluto dall’ordinamento e non costituisce, di per sé, un inadempimento contrattuale (Cassazione n. 11154/2025).
Nonostante non esista un divieto automatico, la Cassazione ha ricordato che il comportamento del dipendente durante la sospensione del rapporto non è disciplinarmente irrilevante. Durante la malattia permangono infatti i doveri di:
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Diligenza e fedeltà (Artt. 2104 e 2105 Codice Civile)
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Correttezza e buona fede (Artt. 1175 e 1375 Codice Civile)
In sintesi: Un’attività extralavorativa può legittimare il licenziamento solo se viola i doveri generali di correttezza e buona fede, dimostrando l’inesistenza della malattia o incidendo, anche solo potenzialmente, sui tempi di guarigione e sul rientro in servizio. La prova di tale incidenza o della simulazione spetta, tuttavia, interamente al datore di lavoro.
