Con la Circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, l’INAIL ha definito le istruzioni operative per la gestione dei debiti relativi a premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo. La nuova disciplina attua quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Art. 23), superando il precedente limite ordinario di 24 rate.
Ambito di Applicazione e Debiti Ammissibili
La nuova normativa riguarda esclusivamente i debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione. Possono essere oggetto di dilazione:
- Premi assicurativi e accessori derivanti da omissione o evasione contributiva.
- Sanzioni civili e interessi.
- Debiti contributivi correnti non ancora scaduti (inclusa l’autoliquidazione annuale).
Esclusioni: Restano esclusi i crediti già iscritti a ruolo, la cui gestione rimane di competenza esclusiva degli enti della riscossione (D.Lgs. n. 46/1999).
Nuovi Scaglioni di Rateazione
Il sistema introduce una distinzione basata sull’entità del debito, ferma restando la necessità di dichiarare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:
| Importo del Debito | Numero Massimo di Rate | Competenza Territoriale |
| Fino a 500.000 euro | Fino a 36 rate mensili | Direzioni Territoriali |
| Oltre 500.000 euro | Fino a 60 rate mensili | Direzioni Regionali |
Le motivazioni valide per l’accesso includono carenza di liquidità, crisi settoriali, riorganizzazioni aziendali, calamità naturali o incertezze interpretative sull’obbligo contributivo.
Modalità di Presentazione e Condizioni
L’istanza deve essere inoltrata telematicamente tramite il servizio “Istanza di rateazione” sul portale INAIL. La domanda comporta:
- L’inserimento di tutti i debiti non a ruolo esistenti alla data della richiesta.
- Il riconoscimento esplicito e senza riserve del debito.
- La rinuncia a eccezioni e giudizi di opposizione in sede civile.
Effetti sul DURC e Regolarità Contributiva
Ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva è garantita qualora la rateazione sia regolarmente concessa e rispettata. Il beneficio si perfeziona con il pagamento della prima rata entro i termini stabiliti dal piano di ammortamento.
Annullamento e Revoca della Dilazione
L’Istituto ha previsto rigide clausole di decadenza:
- Annullamento: Si verifica in caso di omesso o parziale versamento della prima rata. Il debito diventa immediatamente esigibile per l’intero importo.
- Revoca: Scatta in caso di omesso o parziale pagamento di tre rate (anche non consecutive) successive alla prima, o in caso di nuova morosità contributiva maturata durante il piano. In tal caso, le somme residue vengono iscritte a ruolo.
Decorrenza e Regime Transitorio
Le nuove disposizioni si applicano alle istanze presentate dopo la pubblicazione della circolare. È tuttavia prevista la possibilità, su richiesta del debitore, di rideterminare i piani già concessi nel periodo transitorio (successivo all’entrata in vigore della Legge n. 203/2024) per beneficiare delle condizioni più favorevoli.
