Nuove regole per le rateazioni Inail

Con la Circolare n. 19 dell’8 maggio 2026, l’INAIL ha definito le istruzioni operative per la gestione dei debiti relativi a premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo. La nuova disciplina attua quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Art. 23), superando il precedente limite ordinario di 24 rate.

Ambito di Applicazione e Debiti Ammissibili

La nuova normativa riguarda esclusivamente i debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione. Possono essere oggetto di dilazione:

  • Premi assicurativi e accessori derivanti da omissione o evasione contributiva.
  • Sanzioni civili e interessi.
  • Debiti contributivi correnti non ancora scaduti (inclusa l’autoliquidazione annuale).

Esclusioni: Restano esclusi i crediti già iscritti a ruolo, la cui gestione rimane di competenza esclusiva degli enti della riscossione (D.Lgs. n. 46/1999).

Nuovi Scaglioni di Rateazione

Il sistema introduce una distinzione basata sull’entità del debito, ferma restando la necessità di dichiarare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:

Importo del Debito Numero Massimo di Rate Competenza Territoriale
Fino a 500.000 euro Fino a 36 rate mensili Direzioni Territoriali
Oltre 500.000 euro Fino a 60 rate mensili Direzioni Regionali

Le motivazioni valide per l’accesso includono carenza di liquidità, crisi settoriali, riorganizzazioni aziendali, calamità naturali o incertezze interpretative sull’obbligo contributivo.

Modalità di Presentazione e Condizioni

L’istanza deve essere inoltrata telematicamente tramite il servizio “Istanza di rateazione” sul portale INAIL. La domanda comporta:

  1. L’inserimento di tutti i debiti non a ruolo esistenti alla data della richiesta.
  2. Il riconoscimento esplicito e senza riserve del debito.
  3. La rinuncia a eccezioni e giudizi di opposizione in sede civile.

Effetti sul DURC e Regolarità Contributiva

Ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva è garantita qualora la rateazione sia regolarmente concessa e rispettata. Il beneficio si perfeziona con il pagamento della prima rata entro i termini stabiliti dal piano di ammortamento.

Annullamento e Revoca della Dilazione

L’Istituto ha previsto rigide clausole di decadenza:

  • Annullamento: Si verifica in caso di omesso o parziale versamento della prima rata. Il debito diventa immediatamente esigibile per l’intero importo.
  • Revoca: Scatta in caso di omesso o parziale pagamento di tre rate (anche non consecutive) successive alla prima, o in caso di nuova morosità contributiva maturata durante il piano. In tal caso, le somme residue vengono iscritte a ruolo.

Decorrenza e Regime Transitorio

Le nuove disposizioni si applicano alle istanze presentate dopo la pubblicazione della circolare. È tuttavia prevista la possibilità, su richiesta del debitore, di rideterminare i piani già concessi nel periodo transitorio (successivo all’entrata in vigore della Legge n. 203/2024) per beneficiare delle condizioni più favorevoli.