Con la recente Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’Inail ha aggiornato le procedure per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro.
Ecco i punti fondamentali che aziende e consulenti devono conoscere per gestire correttamente le assenze e i rientri.
La gestione del Modello 1SS
La certificazione deve essere inviata telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria che presti la prima assistenza. Il fulcro del sistema resta il Modello 1SS, che viene utilizzato per:
- Primo certificato: apertura dell’infortunio.
- Continuativo: proroga della prognosi.
- Definitivo: chiusura del caso.
- Riammissione in temporanea: per ricadute o controlli successivi.
Questa classificazione serve a scopi operativi dell’Istituto e non altera il valore giuridico del singolo certificato.
Fine infortunio e ripresa del lavoro
Una delle novità più rilevanti riguarda la semplificazione del rientro in servizio:
- Chiusura automatica. Il lavoratore può riprendere l’attività al termine della prognosi indicata nell’ultimo certificato inviato, senza l’obbligo di produrre un ulteriore certificato “definitivo”, a meno che non sia richiesto specificamente per motivi medico-legali.
- Validità dell’ultima prognosi. L’ultimo giorno di prognosi indicato coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea. Una volta ricevuto questo dato, l’Inail comunica all’infortunato la cessazione dell’indennità e l’eventuale presenza di postumi permanenti.
- Tempi di chiusura. Se l’Inail non riceve un certificato continuativo alla scadenza, procederà d’ufficio alla definizione del periodo di inabilità entro 15 giorni per garantire la tempestiva erogazione delle indennità.
Sanità Digitale e Telemedicina
Per gli accertamenti medico-legali (sia continuativi che definitivi), l’Inail potrà ora avvalersi di modalità di telemedicina, facilitando i controlli senza necessità di spostamenti fisici laddove possibile.
Casi Particolari
Rientro Anticipato: Se un lavoratore vuole tornare al lavoro prima della scadenza della prognosi, è obbligatorio presentare un nuovo certificato medico che modifichi e accorci la durata inizialmente prevista. Senza questo documento, il lavoratore non può essere riammesso in servizio.
Sorveglianza Sanitaria: Resta fermo l’obbligo, ove previsto (Art. 41 D.Lgs. 81/08), della visita presso il Medico Competente per il giudizio di idoneità alla mansione specifica dopo un’assenza prolungata.
