Con la risposta all’Interpello n. 10/2019 l’Agenzia delle Entrate esprime i seguenti concetti, in controtendenza con la precedente risposta all’Interpello n. 954 del 2016:
- Il benefit concesso all’amministratore unico non può essere escluso dalla formazione del reddito perchè la sua situazione lavorativa non può essere assimilata a quella dei lavoratori subordinati;
- Tutti i benefit corrisposti ad personam, ossia come vantaggi riconosciuti solo a precisi soggetti, concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- E’ possibile escludere i sopra citati benefit dal reddito solo ed esclusivamente se questi vengono erogati ad una categoria di dipendenti c.d. omogenea per individuazione (non per forza riconducibile a quelle presenti nel Codice Civile).
Nel caso di specie, la società che ha proposto l’interpello è gestita da un amministratore unico i cui redditi sono trattati – per espressa previsione del Tuir – come assimilati al reddito da lavoro dipendente. Tale società si avvale della collaborazione di lavoratori dipendenti, lavoratori somministrati e tirocinanti.
Volendo introdurre un Piano Welfare, sono state individuate le seguenti categorie omogenee di soggetti destinatari:
- Manager;
- Personale addetto alla sala.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nulla quaestio circa i benefit riconosciuti alla categoria “personale di sala”. Il problema si pone nei confronti dell’amministratore unico essendo questi in una posizione per la quale non sono individuabili i caratteri tipici della subordinazione e propri di un soggetto alle dipendenze della società.
L’amministratore unico, inoltre, ricopre un ruolo che facilmente si identifica nella società stessa, facendo venir meno la caratteristica di dipendente e, conseguentemente, il presupposto su cui si fonda la deroga prevista dall’art. 51 del Tuir.