Il Decreto 11 gennaio 2016 – emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute – contiene specifici aggiornamenti riguardanti le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps.
Nello specifico, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Le patologie devono essere comprovate da un’idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
Le nuove regole sono in vigore dal 22 gennaio 2016.