La nota Inl n. 7482/2022 invita le proprie sedi a uniformarsi alla sentenza del TAR Lazio n. 15644/2022 in materia di impianti audiovisivi.
Nello specifico, la sentenza respinge il ricorso giudiziale presentato avverso il provvedimento di rigetto di un’istanza volta a ottenere l’installazione di impianti audiovisivi ai sensi dell’articolo 4, L. 300/1970.
Tale istanza era stata presentata da una società che svolge attività di trasporto per conto terzi, che – in adempimento di obblighi assunti contrattualmente con il committente – risultava onerata dell’installazione, sui propri automezzi, di un impianto di videoregistrazione le cui immagini registrate rientravano, tuttavia, nella disponibilità esclusiva dell’appaltante.
I Giudici, oltre a censurare tale dissociazione tra istante e titolare del trattamento dei dati, evidenzia l’assenza di una base giustificativa del trattamento dei dati ribadendo che il controllo fine a se stesso, eventualmente diretto ad accertare inadempimenti del lavoratore che attengano alla effettuazione della prestazione, continua a essere vietato.