Con circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce alcuni punti di ombra che erano emersi dalla lettura della circolare n. 15513/2014, la quale aveva evidenziato l’obbligo di comunicazione dei beni concessi in comodato al proprio personale a decorrere dal 3 novembre 2014.
Il Ministero, con la circolare pubblicata ieri ha evidenziato che “sono certamente da ritenere escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.:
- L’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit” (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere di gratuità;
- Al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); in tal caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
- L’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicoli aziendale: in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità dello stesso”.
Ne consegue che l’obbligo di comunicazione dei dati del reale utilizzatore vige solamente per il bene concesso in uso prettamente personale e gratuito al lavoratore per un periodo superiore a 30 giorni.
Il Ministero chiarisce che le istruzioni operative relative al comodato sono da ritenersi applicabili anche ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell’Azienda, ovviamente alle condizioni richiamate sopra.