Sui presupposti specifici che devono caratterizzare il patto di non concorrenza perché questo sia ritenuto valido, si è pronunciata la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la Sentenza n. 23418; di seguito le puntualizzazioni dei Giudici.
In primis, può essere oggetto del patto ogni tipologia di mansione che interessi i mercati in cui convergono beni o servizi identici a quelli dell’impresa di appartenenza o che sono ugualmente idonei a soddisfare le esigenze della medesima clientela. Tuttavia, è fondamentale che non comprometta la potenzialità reddituale del lavoratore, impedendogli di estrinsecare le proprie potenzialità e competenze professionali.
Con riferimento al compenso pattuito per l’astensione dalla concorrenza, lo stesso non può essere:
- simbolico,
- manifestamente iniquo,
- sproporzionato.
Perché l’importo sia congruo devono essere presi in considerazione il sacrificio imposto al lavoratore e la connessa riduzione delle sue capacità di guadagno, prescindendo sia dall’ipotetico valore di mercato del patto che dall’utilità che lo stesso apporta al datore di lavoro.
L’erogazione dell’importo, affermano i Giudici, può avvenire anche in costanza di rapporto di lavoro.