In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge che regolamenta le unioni civili e le convivenze, riassumiamo – di seguito – le novità in materia di lavoro.
Unioni civili
Diritto del lavoro
- In caso di morte del prestatore di lavoro le indennità previste dal Codice Civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile;
- Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge“, “coniugi” o termini equivalenti che ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. E’ importante ricordare che le succitate disposizioni si applicano solamente alle norme che la legge richiama espressamente;
- Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono estese alcune disposizioni contenute nel Codice Civile: nello specifico si individua la parte dell’unione civile come titolare della quota “di legittima” del 50% che il codice civile riconosce al coniuge del de cuius ed è prevista l’applicazione, in favore della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, delle norme del codice civile riguardanti il patto di famiglia e trasferimento di azienda al coniuge. La parte dell’unione civile è equiparata al coniuge superstite anche a fini previdenziali, con la conseguente maturazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità secondo le medesime regole e nella misura prevista – da ciascuna gestione previdenziale – per il coniuge superstite;
- Le parti dell’unione civile hanno diritto al congedo matrimoniale e ai conseguenti effetti economici;
- I lavoratori sono tenuti a procedere alla convalida delle dimissioni rese, per il periodo che va dalla data di costituzione dell’unione fino all’anno successivo. Sempre in tema di cessazione del rapporto di lavoro, sono valide le disposizioni previste dal “Codice per le pari opportunità” in tema di nullità dl licenziamento intimato in concomitanza di matrimonio e delle dimissioni rassegnate entro una anno dal matrimonio;
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il “coniuge” titolare dell’assegno di mantenimento, ha diritto a percepire il 40% del tfr dell’altra parte, in proporzione a quanto maturato durante l’unione civile;
Aspetti previdenziali e assistenziali
- Ai fini della spettanza dell’Anf, la coppia unita civilmente è da considerarsi nucleo a tutti gli effetti;
- In caso di morte del lavoratore per infortunio, spetta la relativa rendita;
- E’ previsto il permesso di tre giorni da richiedersi per gravi motivi familiari. Tre giorni di permesso sono riconosciuti anche per chi assiste il coniuge portatore di handicap;
- E’ possibile richiedere il congedo biennale in caso di situazione di gravità accertata del coniuge portatore di handicap;
- E’ concessa la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche per assistere il partner affetto da patologie oncologiche. In questo caso, si riconosce la priorità nel diritto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Convivenze di fatto
- Tra i diritti del convivente si annovera il seguente: “Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato“.