La Circolare Inps n. 69/2016 fornisce istruzioni in relazione all’indennità di maternità spettante per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro, così come previsto dal D.Lgs. 80/2015.
La novità principale riguarda la durata del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti e di quelle iscritte alla Gestione Separata, in caso di parti fortemente prematuri (intesi come eventi che si verificano prima dei due mesi antecedenti alla data presunta del parto). Nelle suddette ipotesi, il congedo di maternità è calcolato aggiungendo ai tre mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto e quella presunta del parto, superando la durata dei cinque mesi prevista precedentemente.
Novità previste anche per i casi di ricovero del neonato: il decreto in oggetto estende l’ambito di applicazione di tale facoltà, consentendo alla lavoratrice di esercitare la sospensione o il rinvio del congedo a prescindere dal motivo del ricovero del neonato, o del minore adottato o affidato, sempreché le sue condizioni di salute siano compatibili con la ripresa del lavoro.
Infine, la Circolare conferma il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave, a conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento.